Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 156/2012 – Contributo regionale per impianti di trattamento scarti animali BSE (Piemonte)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 che istituiva un contributo a carico dei gestori di impianti di trattamento di scarti animali a rischio BSE. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo rimetteva una seconda volta la questione senza motivare adeguatamente la perdurante rilevanza dopo l’abrogazione della norma.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale piemontese n. 24/2002 imponeva ai gestori di impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio BSE il versamento di un contributo ai Comuni sede degli impianti. La società IN.PRO.MA. aveva contestato l’avviso di accertamento per l’anno 2006. La Commissione tributaria di Cuneo aveva già sollevato questione di costituzionalità, ma la Corte nel 2009 aveva restituito gli atti per una nuova valutazione dopo l’abrogazione della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge regionale Piemonte n. 24/2002, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119 della Costituzione, ritenendo che il contributo regionale avesse lo stesso presupposto del tributo speciale statale per le discariche (legge n. 549/1995) e violasse pertanto il riparto di competenze in materia tributaria tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione risulta carente: non esprime una posizione univoca sulla natura giuridica del contributo regionale (prestazione tributaria o corrispettivo commutativo) né motiva adeguatamente sulla perdurante rilevanza della questione dopo l’abrogazione della norma impugnata, come invece espressamente richiesto dall’ordinanza di restituzione atti n. 309/2009.

    Il principio

    Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione — in particolare dopo l’abrogazione della norma censurata — il rimettente è tenuto a motivare puntualmente sia la perdurante rilevanza della questione sia la non manifesta infondatezza: l’omissione di tali elementi rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono istituire tributi propri sulle attività industriali?

    Sì, ma nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e senza duplicare tributi statali già esistenti sullo stesso presupposto, come ha ribadito la sentenza n. 102/2008.

    Cosa succede quando una norma regionale viene abrogata dopo la proposizione di una questione di legittimità?

    La Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.

    Il contributo BSE era un tributo o un corrispettivo?

    La questione è rimasta irrisolta nel merito per l’inammissibilità: proprio l’incertezza qualificatoria — tributario o commutativo — avrebbe dovuto essere chiarita dal rimettente prima di investire la Corte.

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  • Corte cost. n. 155/2012 – Gratuito patrocinio e presunzione assoluta di reddito per condannati per droga

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, che presume in modo assoluto il reddito superiore ai limiti del gratuito patrocinio per chi è già stato condannato in via definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti. La questione è inammissibile poiché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità di quella norma con la sentenza n. 139 del 2010.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) consente a chi non ha risorse economiche di avere un difensore pagato dall’erario. L’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 stabiliva che, per i condannati con sentenza definitiva per i reati più gravi in materia di stupefacenti (artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990), il reddito si doveva presumere sempre superiore ai limiti di accesso, escludendoli quindi automaticamente dal beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 — aggiunto dal d.l. n. 92/2008, conv. dalla legge n. 125/2008 — in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., nonché all’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU. La norma, introducendo una presunzione assoluta, avrebbe escluso la prova contraria sulla reale situazione economica del richiedente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La stessa norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 139 del 2010, nella parte in cui non ammetteva la prova contraria. La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano risulta pertanto priva di oggetto autonomo, essendo già stata rimossa dall’ordinamento la disposizione censurata nella medesima parte contestata.

    Il principio

    Una presunzione assoluta di reddito superiore ai limiti del gratuito patrocinio, fondata sui soli precedenti penali definitivi e non sulla reale situazione economica, viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): lo ha stabilito la sentenza n. 139/2010, che ha reso inammissibile ogni successiva questione identica.

    Domande e risposte

    Chi può accedere al gratuito patrocinio in Italia?

    Chiunque abbia un reddito imponibile inferiore alla soglia stabilita per legge (periodicamente aggiornata), indipendentemente dai propri precedenti penali, salvo quanto stabilito da norme specifiche — che però devono ammettere la prova contraria.

    Perché la presunzione assoluta era incostituzionale?

    Perché le norme costituzionali e la CEDU collegano il gratuito patrocinio all’attuale indisponibilità di mezzi economici, non ai precedenti penali: escludere la prova contraria tradisce il fondamento razionale dell’istituto.

    Cosa cambia dopo la sentenza n. 139/2010?

    La presunzione di reddito elevato per i condannati ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 è diventata relativa (iuris tantum): l’interessato può dimostrare la propria effettiva situazione economica sfavorevole.

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  • Corte cost. n. 154/2012 – Indennià di rischio da radiazioni per personale universitario non convenzionato

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il personale universitario che opera in strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. L’inammissibilità è motivata da carenze nella descrizione della fattispecie e dalla mancata valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un professore universitario dell’Università di Pisa, esposto a radiazioni ionizzanti in una struttura non convenzionata con il SSN, si era visto negare l’indennità di rischio prevista dalla legge. Il Consiglio di Stato ha dubitato della costituzionalità di tale esclusione, ritenendo irragionevole che il beneficio economico dipendesse dal fatto — casuale e indipendente dal lavoratore — del convenzionamento della struttura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 416/1968, dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 460/1988, dell’art. 8 della legge n. 537/1993 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell’indennità di rischio da radiazioni ai sanitari universitari operanti in strutture non convenzionate. I parametri sono gli artt. 3, 32 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha sufficientemente descritto la natura, il grado e la durata dell’esposizione alle radiazioni del ricorrente, elementi essenziali per verificare l’identità del rischio rispetto ai colleghi convenzionati e, quindi, per valutare la sussistenza di una disparità di trattamento. L’ordinanza di rimessione difetta pertanto della necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Affinché una questione di legittimità costituzionale in materia di indennità di rischio da radiazioni sia ammissibile, il giudice rimettente deve specificare concretamente l’entità e la non occasionalità dell’esposizione al rischio, presupposto indispensabile per valutare la comparabilità delle situazioni poste a raffronto.

    Domande e risposte

    A chi spetta l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti secondo la normativa vigente?

    L’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 la riconosce al personale universitario che opera in cliniche e istituti convenzionati con il SSN o con le Regioni, escludendo chi lavora in strutture universitarie non convenzionate.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza di rimessione non descriveva sufficientemente la concreta esposizione al rischio del lavoratore: senza quel dato, non era possibile valutare se le due situazioni (struttura convenzionata e non) fossero davvero comparabili ai fini del principio di uguaglianza.

    La questione potrebbe essere riproposta in modo ammissibile?

    Sì: basterebbe che il giudice rimettente descrivesse in modo puntuale la natura, l’intensità e la non occasionalità dell’esposizione del lavoratore, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale già a partire dalla sentenza n. 343 del 1992.

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  • Corte cost. n. 153/2012 – Incompatibilità del giudice che ha negato la convalida dell’arresto

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dibattimentale che, in precedenza, abbia negato la convalida dell’arresto per insussistenza del reato. Il rimettente è il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò. I parametri evocati — artt. 3, 111 e 117 Cost. — sono ritenuti non violati.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale italiano le cause di incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) impediscono che lo stesso magistrato che ha già compiuto certi atti in una fase precedente giudichi poi nel merito la stessa persona per lo stesso fatto. Il Tribunale di Lecce chiedeva se tale incompatibilità scattasse anche quando il giudice avesse già negato la convalida dell’arresto — ritenendo insussistente il reato — e successivamente fosse investito del giudizio ordinario sullo stesso fatto e imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità, l’ipotesi del giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto e di giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. I parametri evocati sono gli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (imparzialità del giudice, giusto processo, CEDU art. 6).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La decisione sulla convalida dell’arresto adottata dal giudice rimettente era endoprocedimentale rispetto alla fase direttissima, che però non si è conclusa con un giudizio di merito: il giudice non ha emesso alcuna pronuncia sul fatto nel giudizio dibattimentale. La pregressa valutazione sull’insussistenza del reato, espressa in sede di convalida, non compromette irreparabilmente l’imparzialità del giudice ordinario, atteso che la Corte ha più volte escluso incompatibilità analoghe in situazioni simili, a partire dalla sentenza n. 177 del 1996.

    Il principio

    La semplice pronuncia sulla convalida dell’arresto — anche negativa per insussistenza del reato — non integra di per sé una causa di incompatibilità a celebrare il successivo giudizio ordinario sullo stesso fatto, purché non vi sia stata una valutazione di merito equiparabile a quella richiesta nel dibattimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cause di incompatibilità del giudice nel processo penale?

    Sono situazioni tipicamente previste dall’art. 34 c.p.p. in cui un giudice non può partecipare a fasi successive del medesimo procedimento perché ha già espresso valutazioni di merito che potrebbero comprometterne l’imparzialità.

    Il giudice che nega la convalida dell’arresto per insussistenza del reato diventa incompatibile per il dibattimento ordinario?

    Secondo la Corte costituzionale n. 153/2012, no: tale pronuncia non equivale a una valutazione di merito dibattimentale e non determina automaticamente incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p.

    Quale differenza c’è rispetto al GIP che nega la convalida e l’art. 34, comma 2-bis, c.p.p.?

    Il rimettente segnalava che il GIP che nega convalida e misure cautelari diventa incompatibile per il giudizio. La Corte non affronta in termini definitivi questa distinzione ma esclude l’incostituzionalità della norma censurata nel caso specifico del giudice dibattimentale.

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  • Corte cost. n. 137/2012 – Delibera legislativa Regione Siciliana – Commissario dello Stato – cessazione materia

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 137/2012, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale relativa a: alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana impugnata dal Commissario dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale, ritenendole contrarie alla Costituzione e allo Statuto speciale. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato o abrogato le disposizioni contestate, determinando la cessazione della materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana impugnata dal Commissario dello Stato. Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 51, 81, 97, 117, 120 della Costituzione e art. 14 Statuto siciliano. Il giudice rimettente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    Il principio

    Quando le disposizioni impugnate in via principale vengono abrogate o modificate nel senso richiesto prima della decisione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno il presupposto del giudizio.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo della legittimità degli atti legislativi della Regione siciliana, dotato del potere di impugnarli davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che è venuto meno il presupposto del contendere, di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o sostituita con una conforme ai parametri costituzionali invocati.

    La cessazione della materia è equivalente a una pronuncia di infondatezza?

    No. La cessazione della materia è una pronuncia processuale: la Corte non valuta la fondatezza della questione. Non si può quindi affermare che la norma abrogata fosse costituzionalmente legittima.

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  • Corte cost. n. 136/2012 – d.l. n. 78/2010 – Trentino-Alto Adige e Trento – estinzione del giudizio

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 136/2012, ha dichiarato la estinzione del giudizio della questione di legittimità costituzionale relativa a: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria).

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria). Nel corso del giudizio la controversia è venuta meno, presumibilmente per effetto di accordi o modifiche normative sopravvenute.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 117, 119 e altri della Costituzione. Il giudice rimettente: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 78/2010 impugnate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia dei ricorrenti, accettata dalla controparte; tale pronuncia non pregiudica la possibilità di successive impugnazioni per le medesime norme.

    Domande e risposte

    Perché il Trentino-Alto Adige aveva impugnato il d.l. n. 78/2010?

    La Regione e la Provincia autonoma ritenevano che le misure di contenimento della spesa pubblica del 2010 comprimessero illegittimamente l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

    Come si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?

    Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, che deve essere accettata dalla controparte (di solito lo Stato, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato).

    L’estinzione tutela i diritti delle Regioni a statuto speciale?

    L’estinzione è una pronuncia puramente processuale e non incide sui diritti costituzionali; le Regioni possono sempre sollevare nuove questioni in futuro.

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  • Corte cost. n. 135/2012 – Statuto siciliano – d.l. n. 138/2011 – finanza regionale – infondatezza

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 135/2012, ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa a: disposizioni del decreto-legge n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana (ordinamento finanziario regionale).

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana ha impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di stabilizzazione finanziaria. La Regione riteneva che le norme statali limitassero illegittimamente l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: disposizioni del decreto-legge n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana (ordinamento finanziario regionale). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e parametri costituzionali connessi. Il giudice rimettente: Regione siciliana (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana avverso le disposizioni del d.l. n. 138/2011.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa pubblica, anche se incidono sull’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, sono compatibili con la Costituzione se perseguono l’equilibrio di bilancio e non ledono il nucleo essenziale dell’autogoverno regionale.

    Domande e risposte

    La Regione siciliana ha uno statuto speciale?

    Sì. La Sicilia è una Regione a statuto speciale: lo statuto è approvato con legge costituzionale e garantisce forme di autonomia più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in campo finanziario.

    Cosa prevede l’art. 36 dello Statuto siciliano?

    L’art. 36 dello Statuto siciliano disciplina le modalità di finanziamento della Regione, in particolare le quote di gettito tributario spettanti alla Regione.

    Perché le questioni sono state dichiarate infondate?

    Perché la Corte ha ritenuto che le misure statali di stabilizzazione finanziaria fossero compatibili con i parametri costituzionali invocati dalla Regione siciliana.

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  • Corte cost. n. 134/2012 – Bancarotta fraudolenta – pena accessoria – art. 216 legge fallimentare

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 134/2012, ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta).

    Di cosa si tratta

    L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) prevede, per il delitto di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni, indipendentemente dall’entità della pena principale inflitta. Più giudici di merito hanno sollevato questione, ritenendo la rigida fissità della pena accessoria in contrasto con i principi di proporzione e finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: giudici rimettenti (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942.

    Il principio

    Le questioni relative alla proporzionalità delle pene accessorie fisse devono indicare precisamente il tipo di intervento richiesto alla Corte; quando le soluzioni costituzionalmente adeguate sono molteplici e richiedono valutazioni discrezionali riservate al legislatore, la Corte dichiara l’inammissibilità per discrezionalità legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare?

    Prevede che, a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta, si applichino obbligatoriamente le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni.

    Perché la rigida fissità della pena è considerata problematica?

    Perché non consente al giudice di adeguare la sanzione alla gravità del fatto concreto, ponendosi in potenziale contrasto con i principi di proporzionalità (art. 3 Cost.) e finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    La questione è stata poi risolta dalla Corte?

    Con successiva sentenza n. 222/2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, nella parte in cui imponeva la pena accessoria in misura fissa anziché fino a dieci anni.

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  • Corte cost. n. 133/2012 – Legge Regione Liguria n. 17/2011 – illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 133/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa a: legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17 (modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18).

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria ha adottato la legge n. 17/2011, che modifica la legge regionale n. 18/1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ligure, ritenendo che invadesse le competenze legislative statali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17 (modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni non possono adottare norme che eccedano le competenze legislative loro attribuite dalla Costituzione, sia nelle materie di competenza esclusiva statale sia in quelle di competenza concorrente, dove devono rispettare i principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché la legge ligure è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché la Regione Liguria ha legiferato in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato o ha violato i principi fondamentali in una materia di competenza concorrente.

    Quali effetti ha la sentenza?

    La legge Regione Liguria n. 17/2011 è eliminata dall’ordinamento giuridico. Le disposizioni incostituzionali non possono essere applicate da alcun soggetto pubblico o privato.

    Cosa accade ai rapporti già sorti in base alla legge dichiarata incostituzionale?

    In linea generale, gli effetti della declaratoria operano ex tunc (dal momento in cui la norma incostituzionale è entrata in vigore), salvo i rapporti esauriti e le situazioni coperte da giudicato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2012 – Codice del processo amministrativo – competenze del TAR – manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 132/2012, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 135 comma 1 lett. e), 15 comma 5, 16 comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

    Di cosa si tratta

    Il TAR Campania ha sollevato questione sull’attribuzione della competenza esclusiva al TAR Lazio per determinate materie (tra cui la gestione dei rifiuti) ai sensi del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Le società ricorrenti svolgono attività di recupero rifiuti in Campania e contestavano di dover proporre ricorso davanti al TAR Lazio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: artt. 135 comma 1 lett. e), 15 comma 5, 16 comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 24, 25, 76, 111, 125 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 1, lett. e), 15, comma 5, 16, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010.

    Il principio

    La concentrazione della competenza giurisdizionale amministrativa in capo al TAR Lazio per materie di rilievo nazionale, come la gestione dei rifiuti, è compatibile con i principi del giusto processo e del giudice naturale (artt. 25 e 111 Cost.).

    Domande e risposte

    Perché il TAR Lazio ha competenza esclusiva in alcune materie?

    Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) concentra la competenza su materie di rilievo nazionale (come appalti, servizi pubblici, rifiuti) nel TAR Lazio per garantire uniformità di giurisprudenza.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    La Corte ha esaminato la questione nel merito e ha ritenuto che la norma impugnata non violi alcun parametro costituzionale, in modo così evidente da non richiedere una sentenza articolata.

    Le società campane devono ricorrere al TAR Lazio?

    Sì, per le materie di competenza esclusiva previste dal codice del processo amministrativo, il giudice competente è il TAR Lazio, anche se l’attività si svolge in altra regione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2012 – Centro Regionale Sangue Calabria – illegittimità costituzionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 131/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale (parziale) in via consequenziale della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10 comma 2, 13 della legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Centro Regionale Sangue).

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria ha istituito con la legge n. 24/2011 un Centro Regionale Sangue, prevedendo organizzazione, funzioni e dotazione finanziaria dell’ente. Il Governo ha impugnato la legge per contrasto con la competenza statale in materia di tutela della salute, con l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e con il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10 comma 2, 13 della legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Centro Regionale Sangue). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 81, 117 terzo comma, 120 secondo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge Regione Calabria n. 24/2011 anche in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

    Il principio

    Nell’istituzione di nuovi enti regionali in materia di salute, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali (art. 117, terzo comma, Cost.) e i vincoli di bilancio (art. 81 Cost.); le disposizioni viziate travolgono consequenzialmente le norme strettamente connesse.

    Domande e risposte

    Cosa è il Centro Regionale Sangue?

    È un ente organizzativo regionale preposto alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati sul territorio regionale, in attuazione del sistema trasfusionale nazionale.

    Perché la legge calabrese è stata dichiarata (parzialmente) incostituzionale?

    Perché alcune sue disposizioni hanno violato la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e i vincoli di bilancio, oltrepassando i principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Cosa sono le dichiarazioni di illegittimità «in via consequenziale»?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte può estendere la declaratoria di incostituzionalità a disposizioni non impugnate ma strettamente connesse a quelle dichiarate illegittime.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2012 – Nomina Presidente Corte dei conti – legge n. 202/2000 – inammissibilità

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 130/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 1 legge 21 luglio 2000, n. 202 (nomina del Presidente della Corte dei conti).

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda l’art. 1 della legge n. 202/2000, che disciplina le modalità di nomina del Presidente della Corte dei conti. Il ricorrente ha sostenuto che la norma violasse i principi costituzionali di indipendenza, buon andamento e inamovibilità dei magistrati contabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 1 legge 21 luglio 2000, n. 202 (nomina del Presidente della Corte dei conti). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 97, 100, 108 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 202/2000.

    Il principio

    Le questioni relative all’indipendenza degli organi ausiliari dello Stato richiedono una motivazione specifica e l’indicazione precisa del petitum; la mancanza di tali elementi conduce alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 202/2000 sulla Corte dei conti?

    La legge n. 202/2000 disciplina la nomina del Presidente della Corte dei conti, stabilendo i requisiti e le procedure per la designazione del vertice dell’organo di controllo contabile.

    Perché la questione è inammissibile?

    La Corte ha rilevato carenze nell’ordinanza di rimessione che ne impedivano l’esame nel merito, dichiarando la manifesta inammissibilità.

    L’indipendenza della Corte dei conti è tutelata dalla Costituzione?

    Sì. L’art. 100 Cost. sancisce l’indipendenza della Corte dei conti nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e giurisdizionali.

    Norme collegate