Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 233/2012 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione Berlusconi-Di Pietro

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    L’ordinanza n. 233/2012 decide nel merito il conflitto di attribuzione tra il GUP di Bergamo e la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese da Berlusconi in TV su Di Pietro durante la trasmissione Porta a Porta del 10 aprile 2008 non presentano il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost. Il conflitto è accolto.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Bergamo procedeva penalmente nei confronti del deputato Silvio Berlusconi per diffamazione aggravata (artt. 595 c.p., 13 l. 47/1948, 30 l. 223/1990) nei confronti di Antonio Di Pietro, che aveva querelato ritenendo diffamatorie le dichiarazioni rese da Berlusconi nella trasmissione Porta a Porta dell’aprile 2008 sulla validità della laurea di Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 co. 1 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra il GUP del Tribunale di Bergamo e la Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 con cui la Camera aveva affermato che le dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Rimettente: GUP Tribunale di Bergamo (ricorso del 23 novembre 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione. Le dichiarazioni televisive di Berlusconi sulla laurea di Di Pietro non presentano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito indispensabile perché operi la guarentigia dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Camera aveva dunque invaso la sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento e l’attività parlamentare svolta: non è sufficiente che chi parla sia un parlamentare, occorre che le dichiarazioni siano espressione dell’esercizio tipico delle funzioni legislative o di controllo.

    Domande e risposte

    Cos’è il nesso funzionale nell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale è il collegamento diretto tra le dichiarazioni extra-parlamentari e una specifica attività svolta in Parlamento (atti parlamentari, votazioni, interrogazioni). Senza questo collegamento, le dichiarazioni non sono coperte dalla guarentigia.

    Quali dichiarazioni erano in questione?

    Dichiarazioni rese nella trasmissione televisiva Porta a Porta nel 2008, nelle quali Berlusconi metteva in dubbio la validità della laurea di Di Pietro e definiva quest’ultimo «un emerito bugiardo». Secondo la Corte, non vi era corrispondenza con atti parlamentari.

    Cosa succede dopo l’accoglimento del conflitto?

    Accolto il conflitto, la delibera parlamentare di insindacabilità è annullata e il processo penale a carico del parlamentare può proseguire davanti al giudice ordinario.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 232/2012 – Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi restituzione atti

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    L’ordinanza n. 232/2012 ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sull’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi, alla luce di uno ius superveniens che ha parzialmente modificato le norme censurate.

    Di cosa si tratta

    Cinque Commissioni tributarie avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997, che escludeva la deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Nel corso del giudizio davanti alla Corte, è intervenuto l’art. 2 del d.l. n. 201/2011 (convertito con l. n. 214/2011), che ha introdotto una parziale deducibilità dell’IRAP a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, con rimborso per i periodi precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, co. 2, d.lgs. n. 446/1997 (indeducibilità IRAP), art. 6 del d.l. n. 185/2008, art. 99 del d.P.R. n. 917/1986. Parametri: artt. 3, 35 e 53 Cost. Rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Bologna, Parma, Foggia e Commissioni tributarie regionali di Bari e Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché il sopravvenuto art. 2 del d.l. n. 201/2011 riguarda direttamente le norme oggetto delle questioni e modifica il quadro normativo di riferimento. I giudici a quibus devono rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce della nuova disciplina, colmando anche le eventuali lacune delle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di costituzionalità interviene uno ius superveniens che modifica le norme impugnate incidendo direttamente sul thema decidendum, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la perdurante rilevanza della questione e l’adeguatezza della motivazione.

    Domande e risposte

    Cosa sostenevano le Commissioni tributarie rimettenti?

    Che l’indeducibilità dell’IRAP violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) penalizzando le imprese labour-intensive, il principio di tutela del lavoro (art. 35 Cost.) e la capacità contributiva (art. 53 Cost.) perché comportava tassazione su un reddito lordo anziché netto.

    Cos’è lo ius superveniens e perché rileva?

    Lo ius superveniens è una norma sopravvenuta che modifica il quadro giuridico mentre il giudizio è pendente. Se incide sulla normativa oggetto della questione, il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo.

    Qual è la disciplina attuale della deducibilità IRAP?

    A seguito delle successive modifiche normative, una quota dell’IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi è divenuta deducibile ai fini IRES/IRPEF, attenuando il profilo di doppia imposizione denunciato dalle Commissioni rimettenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2012 – Assegnazione sedi farmaceutiche in Calabria senza concorso

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    La sentenza n. 231/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale Calabria n. 30/2011, che attribuiva la titolarità delle farmacie ai gestori provvisori da almeno tre anni senza concorso. La Corte ritiene la norma compatibile con il principio di concorsualità per la sua eccezionalità e precisa delimitazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale calabrese n. 30 dell’8 agosto 2011, che prevedeva per i farmacisti gestori provvisori di sedi farmaceutiche da almeno tre anni il diritto di conseguire la titolarità della farmacia senza concorso. La norma statale di riferimento (art. 48, co. 29, d.l. n. 269/2003) stabilisce il principio generale dell’assegnazione tramite concorso pubblico bandito ogni quattro anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche). Parametri: artt. 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, Cost. (materia concorrente «tutela della salute»). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso notificato il 10-13 ottobre 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La legge calabrese costituisce un intervento eccezionale e temporalmente delimitato, che riguarda solo i farmacisti risultati già idonei all’esito di una precedente prova concorsuale (concorso regionale 1997) e beneficiari di assegnazione provvisoria per scorrimento di graduatoria. Non si tratta, dunque, di scelta arbitraria: i destinatari sono stati già selezionati tramite concorso, anche se non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione definitiva.

    Il principio

    Una legge regionale di sanatoria che attribuisce la titolarità di farmacia a gestori provvisori non viola il principio di concorsualità se i beneficiari sono stati già valutati in una procedura concorsuale pregressa, l’intervento è eccezionale e temporalmente circoscritto, e il numero dei destinatari è precisamente determinato.

    Domande e risposte

    Perché le farmacie devono essere assegnate tramite concorso?

    Perché il servizio farmaceutico persegue una finalità pubblica di tutela della salute (art. 32 Cost.): la selezione concorsuale garantisce imparzialità e competenza, in conformità con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

    Cosa rende legittima la sanatoria calabrese?

    La Corte valorizza tre elementi: i destinatari erano già stati sottoposti a selezione concorsuale (anche se non vincitori); l’intervento era eccezionale e non ripetibile; il beneficio era riconosciuto solo a chi gestiva provvisoriamente una sede attribuita in base alla legislazione vigente.

    Questa sentenza può applicarsi ad altre regioni?

    La sentenza non può essere intesa come autorizzazione generale a derogare al concorso: il giudizio di costituzionalità è strettamente condizionato alle specifiche caratteristiche della legge calabrese. Interventi regionali diversi dovrebbero essere autonomamente valutati.

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  • Corte cost. n. 230/2012 – Revoca della condanna per mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite

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    La sentenza n. 230/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna a seguito di mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite. La Corte distingue nettamente tra abolitio criminis legislativa e revirement giurisprudenziale, riservando il primo effetto solo al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino, nella veste di giudice dell’esecuzione, era chiamato a valutare se revocare parzialmente una sentenza di condanna per omessa esibizione di documenti (art. 6 co. 3 d.lgs. n. 286/1998) dopo che le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 16453/2011) avevano stabilito che tale norma non si applica agli stranieri irregolari, determinando una parziale abolitio criminis. Il giudice rilevava che il fatto era avvenuto già nella vigenza della norma modificata, quindi non vi era abrogazione legislativa ma solo un mutamento di interpretazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite. Parametri: artt. 3, 13, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., nonché art. 117 co. 1 Cost. in relazione agli artt. 5, 6 e 7 CEDU. Rimettente: Tribunale di Torino, in composizione monocratica (ordinanza depositata il 21 luglio 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il mutamento giurisprudenziale, anche se operato dalle Sezioni Unite, non equivale ad abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. In materia penale, il principio di legalità ex art. 25 co. 2 Cost. esige che le norme che definiscono i reati e le pene siano poste dal legislatore: la giurisprudenza non ha potere abrogativo. L’estensione della revoca al mutamento giurisprudenziale spetta al legislatore, non alla Corte.

    Il principio

    Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva al solo legislatore il potere di abrogare norme incriminatrici. Il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale — anche se proveniente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione — non produce effetti abrogativi e non giustifica la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 673 c.p.p.?

    L’art. 673 c.p.p. consente la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Non include il mutamento giurisprudenziale.

    Perché il mutamento giurisprudenziale non equivale all’abrogazione?

    Perché la norma scritta rimane formalmente in vigore: cambia solo l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza. La Corte costituzionale ha affermato che solo il legislatore, con atto formale, può eliminare una fattispecie criminosa dall’ordinamento.

    Qual è il rischio denunciato dal giudice rimettente?

    Il giudice torinese temeva che persone condannate per lo stesso fatto potessero essere trattate in modo radicalmente diverso a seconda del momento in cui il loro processo era stato definito rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, in violazione del principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 229/2012 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione Guzzanti-Strada

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    L’ordinanza n. 229/2012 dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva ritenuto insindacabili, ex art. 68 co. 1 Cost., le dichiarazioni dell’on. Paolo Guzzanti nei confronti di Gino Strada. La Corte ammette il conflitto e lo trasmette per il merito.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso da Luigi Strada contro il deputato Paolo Guzzanti (per un articolo de Il Giornale del 12 marzo 2009 ritenuto diffamatorio), la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni in questione erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione è sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, n. 15/A), che ha affermato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni dell’on. Guzzanti. Rimettente: Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile (ordinanza 18-21 maggio 2012).

    La decisione della Corte

    L’ordinanza n. 229/2012 dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione e lo trasmette per la trattazione nel merito. La Corte verifica la sussistenza dei presupposti processuali del conflitto inter-poteri senza ancora pronunciarsi sulla fondatezza.

    Il principio

    Il giudice ordinario può sollevare conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene che essa esorbiti dai poteri della Camera, precludendo l’esercizio della funzione giurisdizionale. L’ammissibilità del conflitto è distinta dalla sua fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è il rimedio costituzionale attraverso cui un potere dello Stato può contestare davanti alla Corte costituzionale un atto di un altro potere che ritiene lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Occorre un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Come si distingue l’ammissibilità dal merito del conflitto?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile (esistenza dei soggetti e dell’atto), rinviando alla fase di merito la valutazione se la delibera parlamentare abbia effettivamente invaso le attribuzioni del giudice.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 228/2012 – Cessazione materia del contendere su legge stabilità Sicilia 2012

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    Con l’ordinanza n. 228/2012 la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato avverso la delibera legislativa siciliana n. 801/2012 (legge di stabilità regionale). La delibera, impugnata prima della promulgazione, era stata poi promulgata con omissione di tutte le disposizioni censurate: ciò ha privato il giudizio di qualsiasi oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerose disposizioni della delibera legislativa n. 801 (legge di stabilità regionale 2012) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 18 aprile 2012, deducendo violazioni degli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, 97, 117 e 120 della Costituzione nonché delle norme dello statuto siciliano. Successivamente all’impugnazione, la delibera è stata promulgata come legge regionale n. 26/2012 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava molteplici disposizioni della delibera legislativa siciliana n. 801/2012 (artt. 1, 6, 8, 11 e numerosi altri), impugnate dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81 comma 4, 97, 117 e 120 Cost. nonché agli artt. 14, 17 e 36 dello statuto della Regione siciliana. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere. L’istituto della promulgazione parziale comporta che le disposizioni impugnate e omesse in sede di promulgazione non acquistino né esplichino alcuna efficacia, privando definitivamente di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (conforme a ordinanza n. 251 del 2011 e numerose altre).

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione siciliana promulga parzialmente una legge regionale omettendo le disposizioni impugnate, il giudizio di costituzionalità su tali disposizioni perde il proprio oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme censurate non hanno acquisito né possono acquisire efficacia.

    Domande e risposte

    Che cos’è la promulgazione parziale?

    Il Presidente della Regione siciliana, a differenza del Presidente della Repubblica, ha il potere di promulgare la legge regionale omettendo le disposizioni sulle quali il Commissario dello Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. Le parti omesse non entrano mai in vigore.

    Perché la Corte dichiara cessata la materia del contendere?

    Perché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere un oggetto concreto. Se le norme impugnate non sono mai entrate in vigore per effetto della promulgazione parziale, non vi è più alcun atto da valutare.

    Quale il significato pratico per la Regione siciliana?

    Le disposizioni escluse dalla promulgazione non potranno mai essere riproposte in forma identica senza superare il vaglio del Commissario dello Stato. La promulgazione parziale funziona come un filtro preventivo di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2012 – Restituzione atti ai giudici a quo sull’art. 16 del d.l. 138/2011 (servizi pubblici locali)

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici a quo (le Regioni ricorrenti) in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, concernente la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. La restituzione è stata disposta a seguito delle modifiche sostanziali apportate alla norma impugnata e dell’abrogazione referendaria delle discipline previgenti, che avevano alterato il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011) disciplinava la liberalizzazione e il riassetto della gestione dei servizi pubblici locali, in parziale sostituzione della normativa previgente abrogata con il referendum del giugno 2011. Dieci Regioni (Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e la Regione autonoma Sardegna) avevano proposto ricorso in via principale contestando la riforma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti avevano impugnato l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 per contrasto con diversi parametri costituzionali, tra cui la competenza regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.) e il principio di leale collaborazione. Le questioni erano state iscritte ai nn. 133, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 153, 155 e 160 del registro ricorsi 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti ai giudici a quo (nel giudizio in via principale, i “giudici a quo” sono le stesse Regioni ricorrenti che hanno proposto ricorso). La restituzione è stata motivata dalle significative modifiche normative intervenute nel corso del giudizio: la norma impugnata era stata sostanzialmente modificata e in parte abrogata, rendendo necessario un riesame della rilevanza e dell’oggetto delle questioni da parte delle Regioni stesse.

    Il principio

    Nei giudizi di costituzionalità, quando la norma impugnata viene sostanzialmente modificata nel corso del giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo (o, nel giudizio principale, alle parti ricorrenti) affinché valutino se e come le modifiche incidano sulle questioni proposte. La restituzione non equivale a una pronuncia nel merito né a un rigetto del ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 16 del d.l. 138/2011 sui servizi pubblici locali?

    La norma introduceva un regime generale di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e ridurre le gestioni pubbliche dirette. Prevedeva obblighi di gara per l’affidamento dei servizi, limitazioni alle società pubbliche e deroghe circoscritte per i servizi di particolare rilevanza sociale. La norma era stata già oggetto di interventi modificativi anche prima della pronuncia della Corte.

    Cosa significa “restituzione degli atti” nel giudizio in via principale?

    Nel giudizio incidentale, la restituzione degli atti è disposta al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Nel giudizio in via principale (come quello promosso dalle Regioni), la restituzione invita le Regioni ricorrenti a valutare se le modifiche sopravvenute abbiano eliminato o ridotto i profili di incostituzionalità denunciati, e se mantengano interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Come è andata a finire la vicenda dei servizi pubblici locali?

    La disciplina dell’art. 16 del d.l. 138/2011 è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 199 del 2012, che ha rilevato il contrasto con il principio di rispetto della volontà popolare espressa con il referendum del 2011 sull’abrogazione delle precedenti norme sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative delle Regioni in materia di servizi pubblici locali, oggetto del ricorso delle Regioni
    • Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato, rilevante nel contesto della disciplina dei servizi pubblici locali
  • Corte cost. n. 226/2012 – Autorità idrica pugliese e gestione del servizio idrico integrato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, che disciplinava la composizione dell’Autorità idrica pugliese e le modalità di nomina dei suoi organi. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative al testo originario della norma, nel frattempo sostituito. La sentenza riguardava i limiti della competenza regionale nella riorganizzazione degli enti preposti alla gestione del servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva istituito l’Autorità idrica pugliese (legge n. 9 del 2011), un ente pubblico cui erano affidate le funzioni in materia di servizio idrico integrato, in sostituzione dell’ATO (Autorità d’ambito) previsto dalla legislazione nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 11, comma 1, che disciplinava la composizione degli organi dell’autorità, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 (terzo comma) e 117, terzo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano le modalità di nomina dei componenti degli organi dell’Autorità e la loro compatibilità con i principi di parità di accesso alle cariche elettive e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: cessata la materia del contendere sulle questioni relative al testo originario dell’art. 11, comma 1, nel frattempo sostituito; non fondate le questioni relative al testo vigente della norma, ritenendo che la disciplina della composizione degli organi dell’Autorità idrica pugliese rientrasse nelle competenze regionali in materia di governo del territorio e servizi pubblici locali, e non eccedesse i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Il principio

    Le Regioni hanno competenza nella disciplina degli enti preposti alla gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La disciplina delle modalità di nomina dei componenti degli organi di tali enti, quando non viola i principi di parità di accesso alle cariche pubbliche e di buon andamento, rientra nella legittima autonomia organizzativa regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio idrico integrato?

    Il servizio idrico integrato comprende la captazione, l’adduzione e la distribuzione di acqua ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. È un servizio pubblico essenziale, gestito in ambiti territoriali ottimali (ATO) da soggetti gestori individuati dalle autorità competenti. La Regione Puglia ha istituito un’autorità regionale (l’Autorità idrica pugliese) per svolgere le funzioni di governance di questo settore.

    Le Regioni possono istituire autorità regionali per il servizio idrico?

    Sì, nel quadro del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) e dei principi della legislazione statale in materia di servizi pubblici locali. La Regione Puglia ha esercitato questa competenza istituendo l’Autorità idrica pugliese, la cui disciplina è risultata complessivamente compatibile con la Costituzione, a eccezione delle questioni già decise con la sentenza n. 62 del 2012.

    Cosa era stato già deciso dalla sentenza n. 62/2012 sulla stessa legge regionale?

    Con la sentenza n. 62 del 2012, la Corte aveva già esaminato altre questioni relative alla medesima legge regionale pugliese n. 9 del 2011, in particolare quelle relative all’art. 5, comma 6, lettera g). La sentenza n. 226/2012 ha completato il quadro, decidendo le questioni rimaste pendenti sull’art. 11, comma 1.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2012 – Autorizzazione paesaggistica per le zone sottoposte a vincolo in Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 5 del 2004, nella parte in cui prevedevano l’applicazione della sanzione del ripristino dei luoghi per opere realizzate in zone paesaggisticamente vincolate, anche per interventi eseguiti prima dell’imposizione del vincolo. La norma regionale eccedeva la competenza legislativa della Regione in materia di governo del territorio e interferiva con la normativa statale di principio sulla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva emanato una legge di attuazione locale del decreto-legge n. 269 del 2003 (c.d. “condono edilizio”), disciplinando le sanzioni applicabili agli abusi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate. In particolare, l’art. 4, comma 1, della legge regionale prevedeva la sanzione del ripristino dei luoghi anche per opere realizzate in “epoca successiva all’imposizione del relativo vincolo”. Il TAR Liguria aveva sollevato questione di costituzionalità in relazione a questa specifica limitazione temporale, ritenendola in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La censura riguardava la parte in cui la norma regionale limitava l’obbligo di ripristino alle opere realizzate “successivamente” all’imposizione del vincolo, che secondo il rimettente eccedeva i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio e violava i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale sul condono e sulla tutela del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte censurata. Ha ritenuto che la norma regionale, nel limitare l’applicazione della sanzione ripristinatoria alle sole opere eseguite dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico, eccedesse i principi fondamentali in materia di governo del territorio dettati dalla legislazione statale, che non prevedono tale distinzione temporale ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

    Il principio

    Nella materia del governo del territorio (competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), le Regioni devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Una norma regionale che modifica in senso restrittivo o ampliativo le condizioni di applicabilità delle sanzioni per abusi edilizi in zone vincolate, discostandosi dai principi fissati dallo Stato, viola la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le zone paesaggisticamente vincolate?

    Sono aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) o di provvedimenti di vincolo precedenti. In queste aree, ogni intervento di trasformazione del territorio richiede una preventiva autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione o dalla Soprintendenza. Gli abusi in zone vincolate sono sanzionati più severamente rispetto agli abusi in zone ordinarie.

    Cosa prevede la normativa statale per gli abusi edilizi in zone vincolate?

    Il d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) e la legge n. 47 del 1985 prevedono che, per gli abusi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si applichi in via prioritaria la sanzione ripristinatoria (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi), indipendentemente da quando è stato imposto il vincolo. L’abuso non è sanabile economicamente se è incompatibile con il vincolo.

    Le Regioni possono disciplinare diversamente il condono edilizio?

    Le Regioni hanno una competenza concorrente in materia di governo del territorio, che include il settore edilizio. Possono quindi disciplinare il condono e le sanzioni, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. La Corte ha chiarito che l’introduzione di condizioni o limitazioni temporali diverse da quelle statali eccede tale competenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di governo del territorio, che impone il rispetto dei principi fondamentali statali
  • Corte cost. n. 224/2012 – Impianti eolici in Sardegna e competenza statale in materia di energia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, come sostituito dalla legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui vietava l’installazione di impianti eolici nei territori dei Comuni che avessero adottato piani paesaggistici, urbanistici o di gestione dei beni culturali. La norma violava la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e il principio di leale collaborazione in materia di energia.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva introdotto un divieto generalizzato di installazione di impianti eolici nei Comuni che avessero adottato piani paesaggistici o urbanistici. Il TAR Sardegna aveva sollevato questione di costituzionalità, sollecitato da due ricorsi: uno del Comune di Ulassai, che contestava il divieto, e uno della società Sardeolica s.r.l., interessata alla realizzazione di un impianto eolico. La questione riguardava l’equilibrio tra la tutela del paesaggio, l’autonomia regionale e la promozione delle energie rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge regionale n. 2 del 2007, come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, in relazione al d.lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili). Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, ritenendo che il divieto generalizzato di installazione di impianti eolici eccedesse le competenze regionali in materia di tutela del paesaggio e si ponesse in contrasto sia con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), sia con i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione dell’energia (art. 117, terzo comma), imponendo un limite assoluto non previsto dalla normativa statale e incompatibile con gli obblighi europei in materia di energie rinnovabili.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre divieti assoluti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come gli impianti eolici) che esulino dai criteri fissati dalla normativa statale e dalle linee guida ministeriali. Tali divieti generalizzati eccedono la competenza regionale in materia di governo del territorio e paesaggio, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e la competenza concorrente in materia di energia.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono vietare gli impianti eolici sul proprio territorio?

    No, non con divieti assoluti o generalizzati. Le Regioni possono individuare aree idonee e non idonee all’installazione di impianti eolici, nel rispetto delle linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e dei criteri fissati dalla normativa statale. Un divieto totale collegato all’adozione di qualsiasi piano paesaggistico è incostituzionale.

    Il paesaggio sardo può prevalere sulla produzione di energia rinnovabile?

    La tutela del paesaggio è un valore costituzionale (art. 9 Cost.) e le Regioni hanno competenza in materia di governo del territorio. Tuttavia, la tutela del paesaggio non può tradursi in un divieto assoluto che vanifichi gli obiettivi nazionali ed europei di promozione delle energie rinnovabili. Il bilanciamento è necessario e deve avvenire attraverso procedure autorizzative che consentano la valutazione caso per caso.

    Qual è la normativa statale di riferimento sugli impianti eolici?

    Il d.lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE) e le successive linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) disciplinano le procedure autorizzative per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un procedimento unico con conferenza di servizi e introducendo criteri di valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, senza consentire divieti assoluti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, richiamato in relazione all’irrazionalità del divieto assoluto
  • Corte cost. n. 223/2012 – Blocco delle progressioni economiche della magistratura e delle forze armate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui estendeva il blocco degli automatismi stipendiali anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. La norma violava l’indipendenza costituzionalmente garantita della magistratura, poiché assoggettava i magistrati a un regime identico a quello del restante personale delle pubbliche amministrazioni, senza tener conto del meccanismo di adeguamento automatico delle loro retribuzioni.

    Di cosa si tratta

    Il comma 22 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 disponeva il blocco, per il triennio 2011-2013, degli automatismi stipendiali (scatti di anzianità, adeguamenti periodici) per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Quindici ordinanze di rimessione di vari TAR (Campania, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Veneto, Trento, Umbria, Sardegna, Liguria, Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia) avevano sollevato questioni di costituzionalità con riguardo ai magistrati, che dispongono di un meccanismo speciale di adeguamento automatico delle retribuzioni collegato a quello dei parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli articoli 3, 23, 36, 53 e 104 della Costituzione. Le censure riguardavano principalmente: la violazione del principio di indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) per effetto del blocco degli adeguamenti automatici; la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.); la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie (art. 3 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 22 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si applicava ai magistrati e agli avvocati dello Stato. Ha ritenuto che l’estensione del blocco anche alle categorie dotate di un meccanismo di adeguamento automatico costituzionalmente imposto (art. 36 e 104 Cost., in combinato con la legge n. 27 del 1981 sul trattamento dei magistrati) violasse le garanzie costituzionali di indipendenza economica della magistratura. Le questioni relative al restante personale pubblico sono state dichiarate non fondate o inammissibili.

    Il principio

    Il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati è strumentale alla garanzia di indipendenza della magistratura sancita dall’art. 104 Cost. Una norma che blocchi gli automatismi stipendiali della magistratura trattandola alla stregua del restante personale pubblico viola questa garanzia costituzionale, in quanto interferisce con il sistema di tutele economiche che presidia l’indipendenza dei giudici.

    Domande e risposte

    Perché i magistrati hanno un regime retributivo speciale?

    L’indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) richiede che i giudici non siano economicamente dipendenti dal potere esecutivo. Per questo motivo la legge n. 27 del 1981 ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati, correlato a quello dei parlamentari, che li sottrae alle ordinarie procedure di negoziazione contrattuale e ai rischi di pressioni economiche.

    Il blocco degli stipendi può applicarsi agli altri dipendenti pubblici?

    Sì, per gli altri dipendenti pubblici (non magistrati) il blocco degli automatismi stipendiali previsto dal d.l. 78/2010 era costituzionalmente legittimo, come ha confermato la Corte in questa stessa pronuncia. Solo per la magistratura, la quale dispone di garanzie costituzionali specifiche, il blocco è risultato incostituzionale.

    La sentenza si è occupata anche della magistratura militare e degli avvocati dello Stato?

    Sì. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche agli avvocati e procuratori dello Stato (che godono di un meccanismo analogo a quello dei magistrati) e, con interpretazione conforme, ai magistrati militari. Le questioni relative ai militari non magistrati e al restante personale pubblico sono state invece dichiarate non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 222/2012 – Manifesta inammissibilità sulla proroga dei termini di prescrizione bancaria

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 10 del 2011), che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di decadenza nei rapporti bancari. I giudici rimettenti (Tribunale di Napoli e Tribunale di Velletri) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nei rispettivi giudizi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (c.d. “milleproroghe”), aggiunto in sede di conversione, aveva introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c. in materia di decorrenza della prescrizione, con specifico riferimento ai contratti bancari e alla ripetizione degli interessi anatocistici. La norma era contestata da molti debitori bancari che avevano avviato azioni di ripetizione dell’indebito per interessi non dovuti, poiché la norma retroattiva rischiava di chiudere i loro diritti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli e il Tribunale di Velletri avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano principalmente l’irragionevolezza della norma retroattiva, la lesione del diritto di difesa e del giusto processo, e la violazione della separazione dei poteri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, rilevando che entrambe le ordinanze di rimessione non avevano sufficientemente motivato la rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus: i giudici rimettenti non avevano chiarito in modo adeguato come e perché la norma impugnata si applicasse ai casi concreti all’esame, né avevano descritto in modo completo la fattispecie processuale.

    Il principio

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo determina la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità. Non è sufficiente che la norma impugnata possa in astratto applicarsi al caso: il giudice rimettente deve descrivere con precisione la fattispecie e spiegare come la norma incida sulla decisione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il comma 61 dell’art. 2 del d.l. 225/2010?

    La disposizione stabiliva che, in materia di operazioni bancarie regolate in conto corrente, si intendesse che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto iniziasse a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. Ciò era interpretato dalla giurisprudenza come una norma che, con effetto retroattivo, accorciava il termine utile per agire in ripetizione degli interessi bancari non dovuti (es. interessi anatocistici).

    La Corte si è pronunciata nel merito sulla legittimità di questa norma?

    No, non in questa ordinanza. La manifesta inammissibilità è una pronuncia processuale che evita l’esame del merito. La questione sulla legittimità di norme retroattive in materia di prescrizione bancaria è stata affrontata dalla Corte in altri giudizi e dalla giurisprudenza ordinaria in modo evolutivo negli anni successivi.

    Cosa è l’anatocismo bancario?

    L’anatocismo bancario è la pratica di capitalizzare periodicamente gli interessi passivi su un conto corrente, così da calcolare ulteriori interessi sugli interessi già maturati. La Cassazione ha ritenuto illegittima questa pratica quando avveniva trimestralmente a favore della sola banca, aprendo la strada a numerose azioni di ripetizione dell’indebito da parte dei correntisti.

    Norme collegate