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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il personale universitario che opera in strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. L’inammissibilità è motivata da carenze nella descrizione della fattispecie e dalla mancata valutazione della rilevanza.
Di cosa si tratta
Un professore universitario dell’Università di Pisa, esposto a radiazioni ionizzanti in una struttura non convenzionata con il SSN, si era visto negare l’indennità di rischio prevista dalla legge. Il Consiglio di Stato ha dubitato della costituzionalità di tale esclusione, ritenendo irragionevole che il beneficio economico dipendesse dal fatto — casuale e indipendente dal lavoratore — del convenzionamento della struttura.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 416/1968, dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 460/1988, dell’art. 8 della legge n. 537/1993 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell’indennità di rischio da radiazioni ai sanitari universitari operanti in strutture non convenzionate. I parametri sono gli artt. 3, 32 e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha sufficientemente descritto la natura, il grado e la durata dell’esposizione alle radiazioni del ricorrente, elementi essenziali per verificare l’identità del rischio rispetto ai colleghi convenzionati e, quindi, per valutare la sussistenza di una disparità di trattamento. L’ordinanza di rimessione difetta pertanto della necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
Affinché una questione di legittimità costituzionale in materia di indennità di rischio da radiazioni sia ammissibile, il giudice rimettente deve specificare concretamente l’entità e la non occasionalità dell’esposizione al rischio, presupposto indispensabile per valutare la comparabilità delle situazioni poste a raffronto.
Domande e risposte
A chi spetta l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti secondo la normativa vigente?
L’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 la riconosce al personale universitario che opera in cliniche e istituti convenzionati con il SSN o con le Regioni, escludendo chi lavora in strutture universitarie non convenzionate.
Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?
Perché l’ordinanza di rimessione non descriveva sufficientemente la concreta esposizione al rischio del lavoratore: senza quel dato, non era possibile valutare se le due situazioni (struttura convenzionata e non) fossero davvero comparabili ai fini del principio di uguaglianza.
La questione potrebbe essere riproposta in modo ammissibile?
Sì: basterebbe che il giudice rimettente descrivesse in modo puntuale la natura, l’intensità e la non occasionalità dell’esposizione del lavoratore, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale già a partire dalla sentenza n. 343 del 1992.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute
- Art. 36 della Costituzione — retribuzione proporzionata e sufficiente
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