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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dibattimentale che, in precedenza, abbia negato la convalida dell’arresto per insussistenza del reato. Il rimettente è il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò. I parametri evocati — artt. 3, 111 e 117 Cost. — sono ritenuti non violati.
Di cosa si tratta
Nel processo penale italiano le cause di incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) impediscono che lo stesso magistrato che ha già compiuto certi atti in una fase precedente giudichi poi nel merito la stessa persona per lo stesso fatto. Il Tribunale di Lecce chiedeva se tale incompatibilità scattasse anche quando il giudice avesse già negato la convalida dell’arresto — ritenendo insussistente il reato — e successivamente fosse investito del giudizio ordinario sullo stesso fatto e imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità, l’ipotesi del giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto e di giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. I parametri evocati sono gli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (imparzialità del giudice, giusto processo, CEDU art. 6).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La decisione sulla convalida dell’arresto adottata dal giudice rimettente era endoprocedimentale rispetto alla fase direttissima, che però non si è conclusa con un giudizio di merito: il giudice non ha emesso alcuna pronuncia sul fatto nel giudizio dibattimentale. La pregressa valutazione sull’insussistenza del reato, espressa in sede di convalida, non compromette irreparabilmente l’imparzialità del giudice ordinario, atteso che la Corte ha più volte escluso incompatibilità analoghe in situazioni simili, a partire dalla sentenza n. 177 del 1996.
Il principio
La semplice pronuncia sulla convalida dell’arresto — anche negativa per insussistenza del reato — non integra di per sé una causa di incompatibilità a celebrare il successivo giudizio ordinario sullo stesso fatto, purché non vi sia stata una valutazione di merito equiparabile a quella richiesta nel dibattimento.
Domande e risposte
Cosa sono le cause di incompatibilità del giudice nel processo penale?
Sono situazioni tipicamente previste dall’art. 34 c.p.p. in cui un giudice non può partecipare a fasi successive del medesimo procedimento perché ha già espresso valutazioni di merito che potrebbero comprometterne l’imparzialità.
Il giudice che nega la convalida dell’arresto per insussistenza del reato diventa incompatibile per il dibattimento ordinario?
Secondo la Corte costituzionale n. 153/2012, no: tale pronuncia non equivale a una valutazione di merito dibattimentale e non determina automaticamente incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p.
Quale differenza c’è rispetto al GIP che nega la convalida e l’art. 34, comma 2-bis, c.p.p.?
Il rimettente segnalava che il GIP che nega convalida e misure cautelari diventa incompatibile per il giudizio. La Corte non affronta in termini definitivi questa distinzione ma esclude l’incostituzionalità della norma censurata nel caso specifico del giudice dibattimentale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza evocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (CEDU)
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