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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 137/2012, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale relativa a: alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana impugnata dal Commissario dello Stato.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale, ritenendole contrarie alla Costituzione e allo Statuto speciale. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato o abrogato le disposizioni contestate, determinando la cessazione della materia del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana impugnata dal Commissario dello Stato. Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 51, 81, 97, 117, 120 della Costituzione e art. 14 Statuto siciliano. Il giudice rimettente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
Il principio
Quando le disposizioni impugnate in via principale vengono abrogate o modificate nel senso richiesto prima della decisione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno il presupposto del giudizio.
Domande e risposte
Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?
Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo della legittimità degli atti legislativi della Regione siciliana, dotato del potere di impugnarli davanti alla Corte costituzionale.
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
Significa che è venuto meno il presupposto del contendere, di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o sostituita con una conforme ai parametri costituzionali invocati.
La cessazione della materia è equivalente a una pronuncia di infondatezza?
No. La cessazione della materia è una pronuncia processuale: la Corte non valuta la fondatezza della questione. Non si può quindi affermare che la norma abrogata fosse costituzionalmente legittima.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 81 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 97 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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