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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, che presume in modo assoluto il reddito superiore ai limiti del gratuito patrocinio per chi è già stato condannato in via definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti. La questione è inammissibile poiché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità di quella norma con la sentenza n. 139 del 2010.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) consente a chi non ha risorse economiche di avere un difensore pagato dall’erario. L’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 stabiliva che, per i condannati con sentenza definitiva per i reati più gravi in materia di stupefacenti (artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990), il reddito si doveva presumere sempre superiore ai limiti di accesso, escludendoli quindi automaticamente dal beneficio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 — aggiunto dal d.l. n. 92/2008, conv. dalla legge n. 125/2008 — in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., nonché all’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU. La norma, introducendo una presunzione assoluta, avrebbe escluso la prova contraria sulla reale situazione economica del richiedente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La stessa norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 139 del 2010, nella parte in cui non ammetteva la prova contraria. La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano risulta pertanto priva di oggetto autonomo, essendo già stata rimossa dall’ordinamento la disposizione censurata nella medesima parte contestata.

Il principio

Una presunzione assoluta di reddito superiore ai limiti del gratuito patrocinio, fondata sui soli precedenti penali definitivi e non sulla reale situazione economica, viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): lo ha stabilito la sentenza n. 139/2010, che ha reso inammissibile ogni successiva questione identica.

Domande e risposte

Chi può accedere al gratuito patrocinio in Italia?

Chiunque abbia un reddito imponibile inferiore alla soglia stabilita per legge (periodicamente aggiornata), indipendentemente dai propri precedenti penali, salvo quanto stabilito da norme specifiche — che però devono ammettere la prova contraria.

Perché la presunzione assoluta era incostituzionale?

Perché le norme costituzionali e la CEDU collegano il gratuito patrocinio all’attuale indisponibilità di mezzi economici, non ai precedenti penali: escludere la prova contraria tradisce il fondamento razionale dell’istituto.

Cosa cambia dopo la sentenza n. 139/2010?

La presunzione di reddito elevato per i condannati ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 è diventata relativa (iuris tantum): l’interessato può dimostrare la propria effettiva situazione economica sfavorevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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