Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 254/2012 – Manifesta infondatezza sull’assenza di tutela cautelare nel processo tributario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l’applicabilità dell’art. 373 cod. proc. civ. al processo tributario. La mancanza di tutela cautelare contro la sentenza di secondo grado tributaria impugnata in Cassazione non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale per la Calabria si è trovata a dover decidere su una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della propria sentenza di secondo grado, presentata da una contribuente che aveva proposto ricorso per cassazione. La norma processuale tributaria esclude l’applicabilità delle disposizioni sull’effetto sospensivo automatico tipiche del rito civile, e la Cassazione aveva già chiarito che nel processo tributario non è possibile alcuna tutela cautelare avverso la sentenza di appello.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 era impugnato dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria (r.o. n. 113 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione e all’art. 6 della CEDU. Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il processo tributario è un procedimento speciale che può legittimamente avere regole diverse da quelle del processo civile ordinario. L’assenza di tutela cautelare nelle more del giudizio di Cassazione non viola i parametri costituzionali evocati, anche in considerazione del fatto che la questione analoga era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 217 del 2010.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere un processo tributario speciale con regole diverse da quelle del processo civile ordinario, anche escludendo specifici strumenti di tutela cautelare, senza violare il diritto di difesa o il giusto processo, purché siano garantite forme adeguate di tutela giurisdizionale complessiva.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 373 del codice di procedura civile?

    Consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per cassazione di sospendere l’esecuzione della sentenza medesima quando dall’esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. Nel processo tributario questa norma non è applicabile.

    Come può il contribuente tutelarsi durante il giudizio di Cassazione?

    Può chiedere la rateizzazione del debito, proporre istanza di sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate, o sfruttare le specifiche procedure di definizione agevolata eventualmente previste dalla legge. Non è invece possibile sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di appello tributaria.

    Perché la questione era stata già dichiarata inammissibile nel 2010?

    Con la sentenza n. 217 del 2010, la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione analoga perché il rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata. In questa seconda rimessione, il giudice ha precisato che la Cassazione aveva nel frattempo formato un diritto vivente che escludeva ogni possibilità di tutela cautelare, rendendo inutile il tentativo di interpretazione alternativa.

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  • Corte cost. n. 253/2012 – Manifesta infondatezza sul termine di notifica nel rito del lavoro (art. 435 c.p.c.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’appellante notifichi il ricorso entro dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza. Il regime processuale non viola la parità delle parti garantita dall’art. 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Roma aveva sollevato la questione in due procedimenti aventi ad oggetto rilascio di immobili per finita locazione. In entrambi i casi l’appellante aveva notificato il ricorso in appello oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. Secondo il diritto vivente della Cassazione, la notifica tardiva non è causa di improcedibilità se è rispettato il termine «a comparire» previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile era impugnato dalla Corte d’appello di Roma (r.o. nn. 92 e 93 del 2012) in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’interpretazione del diritto vivente — secondo cui la violazione del termine di dieci giorni per la notifica non determina improcedibilità se è rispettato il termine a comparire — non crea una irragionevole disparità tra le parti, ma tutela l’appellante (evitando l’improcedibilità per vizi formali) e l’appellato (garantendogli un termine adeguato per difendersi).

    Il principio

    Il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso in appello nel rito del lavoro ha natura ordinatoria, non perentoria. La sua violazione non determina improcedibilità purché l’appellato riceva la notifica con un anticipo sufficiente rispetto all’udienza (termine a comparire). Questo assetto normativo realizza la parità delle parti garantita dall’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito del lavoro?

    È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. del codice di procedura civile, applicabile alle controversie di lavoro subordinato, para-subordinato e previdenziali. È caratterizzato da oralità, concentrazione e speditezza.

    Cosa si intende per «termine a comparire»?

    È il termine minimo che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza, affinché la controparte abbia il tempo di prepararsi. Nel rito del lavoro è disciplinato dall’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.

    Quando un termine processuale è perentorio?

    Quando la legge lo qualifica espressamente come tale o quando la sua violazione comporta la decadenza dall’atto. Il termine perentorio non è prorogabile né sanabile. Il termine di dieci giorni per la notifica nell’appello lavoro non è perentorio.

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  • Corte cost. n. 252/2012 – Inammissibilità sulla confisca obbligatoria per abuso di informazioni privilegiate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 187-sexies del TUF, che prevede la confisca obbligatoria del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’abuso di informazioni privilegiate, senza possibilità di graduazione. La questione era già stata dichiarata inammissibile nel 2011 per indeterminatezza del petitum.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Torino aveva sollevato la questione nel giudizio di opposizione avverso una deliberazione CONSOB che aveva irrogato sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, disponendo anche la confisca di titoli per oltre 20 milioni di euro. La norma impugnata (art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998) prevede la confisca obbligatoria degli strumenti finanziari movimentati e del loro equivalente economico, senza alcuna graduazione in funzione della gravità della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) era impugnato dalla Corte di appello di Torino (r.o. n. 80 del 2012) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Giudice relatore: Giuseppe Frigo. La questione era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 2011 per oscurità del petitum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione anche in questa seconda rimessione. Pur apprezzando lo sforzo del giudice rimettente di precisare il petitum rispetto alla precedente ordinanza, la Corte ha ritenuto che residuassero ancora profili di indeterminatezza tali da rendere la questione non adeguatamente formulata per consentire una pronuncia sul merito.

    Il principio

    Il petitum della questione di legittimità costituzionale deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tanto nell’oggetto (quali parti della norma sono impugnate) quanto nel contenuto (quale tipo di pronuncia si richiede: ablatoria o manipolativo-additiva). L’indeterminatezza del petitum determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è la confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies TUF?

    Quando non è possibile sequestrare direttamente i beni utilizzati o il profitto dell’abuso di mercato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro o beni di valore equivalente. Secondo il giudice rimettente, anche questa confisca ha carattere obbligatorio, rendendo impossibile qualsiasi graduazione della sanzione.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione due volte?

    La prima volta (sentenza n. 186 del 2011) per oscurità e indeterminatezza del petitum: non era chiaro se si chiedesse la soppressione totale della norma o solo la facoltizzazione della confisca. Nella seconda rimessione, nonostante i miglioramenti nella formulazione, la Corte ha ritenuto che persistessero aspetti di indeterminatezza.

    L’abuso di informazioni privilegiate è solo un illecito amministrativo?

    No: il d.lgs. n. 58 del 1998 prevede un doppio binario sanzionatorio. L’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) è contemporaneamente un reato penale (art. 184 TUF) e un illecito amministrativo (art. 187-bis TUF), ciascuno con il proprio sistema di sanzioni.

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  • Corte cost. n. 251/2012 – Illegittimo divieto di prevalenza dell’attenuante per lieve entità di stupefacenti sulla recidiva reiterata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vietava che l’attenuante per «lieve entità» prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (stupefacenti) potesse essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata. Il regime sanzionatorio risultante era sproporzionato e irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione nel procedimento a carico di un imputato accusato di cessione di 0,40 grammi di cocaina, con recidiva reiterata specifica. Pur ritenendo applicabile l’attenuante per lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, pena minima 1 anno), il giudice non poteva riconoscerle la prevalenza sulla recidiva reiterata, con il risultato che la pena minima saliva a 6 anni di reclusione. Il divario — da 1 a 6 anni — era ritenuto manifestamente sproporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 69, quarto comma, del codice penale (introdotto dalla legge n. 251 del 2005, cosiddetta «ex Cirielli») era impugnato dal Tribunale di Torino (r.o. n. 61 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma e 27 terzo comma della Costituzione. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il meccanismo produceva pene manifestamente sproporzionate per il piccolo spacciatore recidivo, equiparandolo quoad poenam al grande trafficante.

    Il principio

    Il divieto assoluto di prevalenza di una circostanza attenuante sulla recidiva reiterata è incostituzionale quando produce risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati rispetto alla gravità concreta del fatto. Il giudice deve poter bilanciare le circostanze in modo da rispettare i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è la recidiva reiterata?

    È la forma più grave di recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale. Si applica a chi, già recidivo, commette un nuovo reato non colposo. La legge n. 251 del 2005 aveva introdotto il divieto di dichiarare equivalenti o prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata in determinati casi.

    Cosa prevede l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990?

    Prevede una pena attenuata (da 1 a 5 anni di reclusione, invece dei 6-20 anni del comma 1) per i fatti di lieve entità relativi a stupefacenti. È applicabile quando il fatto è di modesto rilievo per qualità, quantità e circostanze dell’azione (piccolo spacciatore occasionale o di strada).

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Il giudice può valutare liberamente se dichiarare l’attenuante per lieve entità prevalente sulla recidiva reiterata, con possibilità di irrogare la pena nel minimo previsto dall’attenuante stessa (1 anno di reclusione) anche al recidivo reiterato, quando il fatto sia concretamente lieve.

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  • Corte cost. n. 250/2012 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 183/2012

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    La Corte costituzionale ha disposto la correzione di due errori materiali contenuti nella sentenza n. 183 del 2012: un riferimento errato all’anno di un decreto ministeriale e l’indicazione erronea del soggetto promotore del ricorso (Presidente del Consiglio dei ministri invece della Provincia autonoma di Trento).

    Di cosa si tratta

    La Corte ha rilevato d’ufficio due errori materiali nella sentenza n. 183 del 2012. Nel «Considerato in diritto», al punto 6, il d.m. 31 ottobre 2001 era erroneamente indicato come d.m. 31 ottobre 2011. Nel dispositivo, ai punti 1) e 2), il soggetto promotore del ricorso era erroneamente indicato come il Presidente del Consiglio dei ministri invece della Provincia autonoma di Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale, ma di un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la sostituzione di «anno 2011» con «anno 2001» nell’ultimo capoverso del punto 6 del Considerato in diritto, e la sostituzione delle parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri» con «dalla Provincia autonoma di Trento» ai punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza n. 183 del 2012.

    Il principio

    L’errore materiale è una divergenza tra la volontà effettivamente espressa dalla Corte e la sua riproduzione grafica nel testo della pronuncia. Può essere corretto in qualsiasi momento con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Quando può essere corretto un errore materiale in una sentenza della Corte?

    In qualsiasi momento, su istanza di parte o d’ufficio, con apposita ordinanza emessa dalla stessa Corte. L’errore materiale è una mera svista tipografica o di trascrizione, non una questione di merito sulla correttezza del ragionamento giuridico.

    Qual era la sentenza n. 183 del 2012 della Corte costituzionale?

    Era una pronuncia nei giudizi promossi dalla Provincia autonoma di Trento su questioni di competenza regionale. L’errore nel dispositivo aveva erroneamente attribuito il ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri.

    Cosa distingue l’errore materiale dall’errore di diritto?

    L’errore materiale è una divergenza formale tra quanto la Corte ha voluto scrivere e quanto risulta scritto (es. anno sbagliato, nome errato). L’errore di diritto attiene al ragionamento giuridico e non può essere corretto con il procedimento di correzione, ma richiede una nuova pronuncia.

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  • Corte cost. n. 249/2012 – Inammissibilità manifesta sulla sclassificazione di terre civiche in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 10 della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 1988, che consentiva la sclassificazione di terre civiche. L’ordinanza di rimessione non forniva elementi sufficienti a dimostrare la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, che consentiva al Consiglio regionale di disporre la sclassificazione di terreni gravati da usi civici qualora avessero «irreversibilmente perduto» la loro funzione agricola o boschiva a causa di «utilizzazioni improprie ormai consolidate». Il rimettente sosteneva che tale procedura consentisse di sottrarre aree ai vincoli ambientali e paesaggistici.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988 era impugnato dal Commissario per il riordino degli usi civici (r.o. n. 101 del 2012) in riferimento agli artt. 9, 42, 117 e 118 della Costituzione. Giudice relatore: Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non chiariva il nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e l’oggetto del procedimento, né dimostrava che i terreni fossero stati effettivamente sclassificati con la deliberazione regionale citata. L’eccessiva lontananza temporale tra l’asserito atto di sclassificazione (1994) e il giudizio (trattenuto in decisione nel 2011) rendeva oscura la rilevanza della questione.

    Il principio

    Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione impone al giudice a quo di fornire tutti gli elementi necessari per verificare la rilevanza della questione nel giudizio pendente. La carenza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi delle comunità locali di godere di determinati beni (boschi, pascoli, acque) originariamente appartenenti ai Comuni o alle università agrarie. Sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927 e hanno natura di demanio collettivo, con vincoli di inalienabilità e insuscettibilità di espropriazione.

    Cosa significa «sclassificazione» di terre civiche?

    Significa rimuovere il regime demaniale civico da terreni che, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso la loro destinazione funzionale agricola o boschiva. La legge abruzzese consentiva tale sclassificazione attraverso una delibera del Consiglio regionale.

    Quali sono i requisiti dell’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve descrivere la fattispecie concreta, indicare la norma che il giudice dovrebbe applicare, spiegare perché la questione è rilevante per la decisione del giudizio e illustrare i profili di incostituzionalità in modo non manifestamente infondato.

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  • Corte cost. n. 248/2012 – Indeducibilità dei costi da reato: restituzione degli atti al giudice tributario

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi perché verificasse la perdurante rilevanza della questione sulla deducibilità dei costi riconducibili a reati, alla luce di una modifica legislativa sopravvenuta che aveva riformato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, che escludeva la deducibilità fiscale dei costi «riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato». Il giudizio traeva origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società edile cui era stato contestato il reato di lottizzazione abusiva, con conseguente indeducibilità di tutti i costi e le spese dichiarati.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 (aggiunto dalla legge finanziaria 2003) era impugnato in riferimento agli artt. 3, 27 secondo comma e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi (r.o. n. 48 del 2012). Giudice relatore: Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. L’Avvocatura dello Stato aveva evidenziato che l’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 (convertito in legge n. 44 del 2012) aveva modificato la norma impugnata, riformando la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato. Il giudice rimettente doveva quindi verificare se la questione fosse ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando una norma impugnata viene modificata in modo significativo durante il giudizio di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale alla luce della normativa sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993?

    Stabiliva che nella determinazione del reddito d’impresa non fossero ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La norma si applicava indipendentemente dall’esito del processo penale.

    Perché il giudice tributario dubitava della costituzionalità della norma?

    Per tre ragioni: a) irragionevolezza e disparità di trattamento tra imprese con diversi sistemi di contabilizzazione (art. 3 Cost.); b) violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la sanzione tributaria scattava prima di una condanna penale definitiva (art. 27 Cost.); c) tassazione di una capacità contributiva inesistente, perché calcolata al lordo di costi effettivamente sostenuti (art. 53 Cost.).

    Come è cambiata la normativa dopo il d.l. n. 16 del 2012?

    L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha modificato la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato, limitandola ai costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere i reati e richiedendo che il reato sia accertato con sentenza definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2012 – Illegittimità dell’art. 11 del d.l. 138/2011 sulla soppressione delle Province

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148/2011), che prevedeva la soppressione e la fusione delle Province con popolazione inferiore a determinate soglie. La norma violava l’autonomia delle Province e il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 138/2011 (manovra di agosto 2011 del Governo Berlusconi) aveva introdotto misure radicali per la soppressione delle Province con meno di 300.000 abitanti o meno di 3.000 km² di territorio. Cinque Regioni (Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna) avevano impugnato la norma davanti alla Corte Costituzionale, lamentando la violazione dell’autonomia degli enti locali garantita dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. n. 138/2011. La norma violava il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali e le garanzie costituzionali dell’autonomia delle Province, che sono enti autonomi riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. La soppressione per via legislativa ordinaria, senza il necessario coinvolgimento degli enti interessati, non era costituzionalmente ammissibile.

    Il principio

    Lo Stato non può sopprimere o fondere le Province attraverso una norma di legge ordinaria adottata con decreto-legge, senza il rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali. Le Province, in quanto enti autonomi costituzionalmente garantiti, richiedono per la loro soppressione procedure rispettose delle garanzie costituzionali.

    Domande e risposte

    Perché il Governo Berlusconi voleva sopprimere le Province?

    La soppressione delle Province era presentata come misura di risparmio e semplificazione amministrativa. Il d.l. n. 138/2011 prevedeva di eliminare le Province con meno di 300.000 abitanti o meno di 3.000 km² di territorio, fondendole con Province limitrofe, per ridurre i costi della politica e dell’amministrazione.

    Le Province possono essere soppresse con una legge ordinaria?

    Secondo la Corte, non attraverso un decreto-legge adottato senza il rispetto delle procedure di coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni. Una riforma dell’ordinamento degli enti locali di tale portata richiede il rispetto del principio di leale collaborazione e procedure adeguate.

    Cosa è successo alle Province dopo questa sentenza?

    La Corte ha bloccato la soppressione per decreto-legge. Successivamente il Governo Monti ha tentato una nuova via con il d.l. n. 201/2011 e poi la legge Delrio (l. n. 56/2014) ha ridefinito il ruolo delle Province come enti di area vasta, svuotandole di molte funzioni senza formalmente sopprimerle.

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  • Corte cost. n. 286/2012 – Manifesta infondatezza sulla restituzione degli atti al PM dopo sentenza di non luogo a procedere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 del codice di procedura penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto. La norma disciplina la procedura di restituzione degli atti al pubblico ministero dopo una sentenza di non luogo a procedere.

    Di cosa si tratta

    L’art. 409 c.p.p. disciplina la procedura che si attiva quando il giudice dell’udienza preliminare non accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ordina la formulazione dell’imputazione. Il GUP del Tribunale di Taranto contestava la norma che, in determinati casi, prevede la restituzione degli atti al PM, ritenendola lesiva dei principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale e giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di V.A., con ordinanza del 14 ottobre 2011 (r.o. n. 107 del 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’art. 409 c.p.p. non viola i principi costituzionali invocati: la disciplina della restituzione degli atti al PM è funzionale al corretto svolgimento del processo penale e non lede il diritto di difesa, il principio di uguaglianza o il giusto processo.

    Il principio

    Le norme processuali penali che disciplinano i rapporti tra GUP e pubblico ministero nella fase preliminare del processo non violano i principi di uguaglianza e giusto processo quando rispondono a una logica coerente con il sistema accusatorio, garantendo sia l’esercizio dell’azione penale sia il controllo giurisdizionale su tale esercizio.

    Domande e risposte

    Cosa fa il GUP quando non accoglie la richiesta di archiviazione?

    Quando il GUP ritiene che il reato non sia stato sufficientemente investigato o che ci siano gli estremi per procedere, può non accogliere la richiesta di archiviazione del PM e ordinare l’iscrizione dell’imputato nel registro degli indagati o la formulazione dell’imputazione, restituendo gli atti al PM per il completamento delle indagini o per l’esercizio dell’azione penale.

    Cos’è l’art. 409 c.p.p.?

    L’art. 409 del codice di procedura penale regola il procedimento davanti al GUP quando il PM presenta richiesta di archiviazione e il giudice non la ritiene fondata. La norma disciplina i casi in cui il giudice ordina al PM di formulare l’imputazione o compiere ulteriori indagini.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    A differenza della semplice infondatezza, la manifesta infondatezza indica che la questione è priva di consistenza in modo evidente, senza richiedere un’articolata motivazione. La Corte la usa quando la soluzione negativa emerge con chiarezza dalla giurisprudenza costituzionale già consolidata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 285/2012 – Manifesta inammissibilità sulla causa di non punibilità tra prossimi congiunti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale di Alessandria. La norma riguarda l’esclusione dalla causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti quando la persona offesa sia priva di capacità di agire.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 c.p. prevede che determinati reati contro il patrimonio (tra cui il furto) commessi in danno di coniuge, ascendente o discendente non siano punibili. Il terzo comma esclude però questa causa di non punibilità quando la persona offesa sia incapace di agire. Il Tribunale di Alessandria riteneva che questa esclusione violasse il principio di uguaglianza in relazione ad altri reati analoghi, e aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di B.L., con ordinanza depositata il 17 gennaio 2012 (r.o. n. 82 del 2012). La norma non annoverava tra le fattispecie escluse dalla causa di non punibilità alcuni reati che il Tribunale riteneva trattati in modo irragionevolmente differente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’inammissibilità è stata pronunciata per difetti nell’ordinanza di rimessione, probabilmente per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza o sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere motivate in modo adeguato sia sulla rilevanza nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza. Un’ordinanza di rimessione carente sotto questi profili determina la dichiarazione di manifesta inammissibilità da parte della Corte, senza che questa si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    L’art. 649 c.p. stabilisce che non è punibile chi commette determinati reati contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, danneggiamento) a danno del coniuge non legalmente separato, dell’ascendente o del discendente. Il terzo comma esclude però questa causa di non punibilità quando la persona offesa sia incapace di agire, per tutelarla maggiormente.

    Perché esiste una causa di non punibilità tra familiari?

    La ratio storica dell’istituto è quella di non turbare i rapporti familiari con interventi penali su conflitti patrimoniali di natura essenzialmente privata tra soggetti legati da stretti vincoli di parentela. La tutela penale è sostituita da quella civile.

    Cosa è la manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte rigetta la questione senza esaminarne il merito, perché l’ordinanza di rimessione presenta vizi evidenti (mancanza di motivazione, irrilevanza manifesta, ecc.). Si distingue dalla manifesta infondatezza, che è invece un giudizio negativo nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2012 – Estinzione del processo sui rifiuti edilizi della Regione Calabria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Calabria. La modifica legislativa regionale sopravvenuta aveva rimosso le ragioni del ricorso contro la norma calabrese in materia di gestione dei rifiuti da demolizione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 8-bis della legge della Regione Calabria n. 41 del 2011 («Norme per l’abitare sostenibile»), nelle lettere c) e g) del comma 1, riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento. La norma deferiva alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri per il recupero dei rifiuti edilizi, senza il richiamo alla normativa statale di settore e senza il riferimento all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 (cessazione della qualifica di rifiuto).

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 8-bis, comma 1, lettere c) e g), della legge reg. Calabria n. 41 del 2011 era impugnato in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 184-ter e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e alle direttive europee sui rifiuti. Ricorso n. 4 del registro ricorsi 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso, sul presupposto che la legge reg. Calabria n. 19 del 2012 aveva modificato la norma impugnata, eliminando le ragioni del contrasto con la normativa statale. La Regione Calabria ha accettato la rinuncia.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata in modo da rimuovere i vizi di incostituzionalità denunciati, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso. La rinuncia seguita dall’accettazione della controparte costituisce causa di estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa sono i rifiuti da demolizione e costruzione?

    Sono i materiali prodotti durante le attività edilizie (demolizioni, costruzioni, scavi). La loro gestione è disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) e da norme speciali che fissano le condizioni per il recupero e la reimmissione come materie prime.

    Cosa prevede l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006?

    Disciplina la «cessazione della qualifica di rifiuto» (end-of-waste): un rifiuto, sottoposto a operazioni di recupero, cessa di essere tale quando soddisfa condizioni specifiche stabilite dalla norma europea o da atti del Ministero dell’Ambiente.

    Perché la gestione dei rifiuti è materia statale esclusiva?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. La normativa sui rifiuti è considerata parte di questa materia, anche quando disciplina attività che le regioni potrebbero ritenere di propria pertinenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 284/2012 – Spending review e autonomia finanziaria delle Regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011 (spending review «Salva Italia»), sollevata dalla Regione Veneto. Le norme statali sul coordinamento della finanza pubblica non violano l’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (il cosiddetto decreto «Salva Italia» del Governo Monti), conteneva misure urgenti di razionalizzazione della spesa pubblica. La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 27 del decreto, che riguardava il riordino di enti e società partecipate dagli enti locali, lamentando la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 27 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale in materia di enti pubblici e società partecipate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011. Le disposizioni impugnate rientrano nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, e i principi fondamentali fissati dallo Stato non eccedono i limiti costituzionalmente ammissibili.

    Il principio

    Il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni criteri di razionalizzazione e riduzione della spesa relativa a enti e società partecipate, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, purché non esautori le Regioni della loro autonomia organizzativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 27 del decreto «Salva Italia»?

    L’art. 27 del d.l. n. 201/2011 imponeva agli enti locali di procedere al riordino, alla fusione o alla soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati, con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare l’amministrazione locale.

    Le Regioni possono avere società partecipate?

    Sì, ma nell’ambito dei limiti posti dalla normativa statale. Le Regioni e gli enti locali possono partecipare al capitale di società che svolgono servizi di interesse pubblico, ma devono rispettare i vincoli statali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

    Cos’è il coordinamento della finanza pubblica?

    Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui gli obiettivi di riduzione della spesa) e le Regioni li attuano con propria legislazione, pur nel rispetto di tali principi.

    Norme collegate