Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 102/2012 – Certificatore energetico nelle Marche: inammissibile la questione sulla competenza professionale

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge regionale marchigiana sull’edilizia sostenibile che disciplinano la figura del certificatore energetico-ambientale. Il TAR Marche non ha sufficientemente motivato la questione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Marche aveva sollevato questione di legittimità sulla legge regionale delle Marche n. 14/2008 in materia di edilizia sostenibile, nella parte in cui disciplinava i requisiti e le competenze del «certificatore energetico-ambientale» degli edifici. Secondo il rimettente, tale disciplina poteva invadere la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di professioni (art. 117, co. 3, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 6, co. 4-5, lett. b) e 14, co. 3, lett. b), della legge della Regione Marche 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Parametro: art. 117, co. 3, Cost. (professioni). Rimettente: TAR Marche.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione del TAR Marche non ha adeguatamente motivato né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione. I vizi formali dell’ordinanza impediscono l’esame nel merito da parte della Corte.

    Il principio

    In materia di professioni, la competenza è concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di questi. Una legge regionale che disciplina i requisiti del certificatore energetico può potenzialmente interferire con la disciplina statale delle professioni, ma questa valutazione richiede una motivazione adeguata nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Chi può svolgere la certificazione energetica degli edifici?

    La normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche) individua le categorie di soggetti abilitati alla certificazione energetica. Le Regioni possono integrare questa disciplina, ma non in modo da creare nuove figure professionali autonome o restringere/ampliare arbitrariamente l’accesso alla professione.

    Perché la materia «professioni» è sensibile?

    L’art. 117, co. 3, Cost. assegna allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Ciò significa che il titolo abilitante, i requisiti di accesso e le condizioni di esercizio sono determinati dalla legge statale, con spazio limitato per le Regioni.

    Cosa è la legge regionale sull’edilizia sostenibile?

    La legge regionale marchigiana n. 14/2008 mirava a promuovere la sostenibilità energetica degli edifici, introducendo requisiti di prestazione energetica e disciplinando la figura del certificatore. È uno degli strumenti regionali di attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2012 – Revoca del patrocinio allo straniero detenuto: non viola l’uguaglianza

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 114 del DPR 115/2002, in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato. La diversa disciplina applicabile allo straniero detenuto non viola l’art. 3 Cost. perché le situazioni a confronto sono eterogenee e la differenza di trattamento è ragionevolmente giustificata.

    Di cosa si tratta

    Un GIP del Tribunale di Macerata aveva sollevato questione sull’art. 114 del DPR 115/2002, nella parte relativa agli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato. La questione riguardava specificamente la posizione degli stranieri detenuti, per i quali la disciplina degli effetti della revoca presentava caratteristiche distinte rispetto ad altri soggetti. Il GIP riteneva che ciò potesse violare il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 114 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico spese di giustizia), in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Macerata.

    La decisione della Corte

    Non fondata. La Corte afferma che le situazioni poste a confronto dal rimettente non sono comparabili: la posizione dello straniero detenuto presenta caratteristiche specifiche che giustificano una disciplina differenziata. La disparità di trattamento è ragionevolmente giustificata dalla eterogeneità delle situazioni a confronto.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) non impone un trattamento identico a soggetti che si trovano in situazioni obiettivamente diverse. Se le situazioni poste a confronto sono eterogenee, una disciplina differenziata non viola l’uguaglianza, purché la differenza di trattamento sia proporzionata alla differenza delle situazioni.

    Domande e risposte

    Quando la revoca del patrocinio ha effetto retroattivo?

    La revoca del patrocinio a spese dello Stato può avere effetti diversi a seconda della causa che la determina (es. sopravvenuto superamento dei limiti di reddito, condanna definitiva, falsa dichiarazione). L’art. 114 del DPR 115/2002 disciplina in dettaglio questi effetti.

    Perché la posizione dello straniero detenuto è diversa?

    Lo straniero detenuto si trova in una condizione obiettivamente particolare: la detenzione limita la possibilità di procurarsi redditi o di provare la propria situazione economica. La Corte ha ritenuto che questa specificità giustifichi una disciplina differenziata.

    L’art. 3 Cost. vieta sempre le distinzioni tra categorie di persone?

    No. L’art. 3 Cost. vieta le discriminazioni irragionevoli, non tutte le distinzioni. Distinzioni basate su caratteristiche rilevanti e proporzionate agli scopi perseguiti sono ammissibili. L’uguaglianza formale non impone di trattare allo stesso modo situazioni obiettivamente diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2012 – Attività estrattive e geotermia in Friuli-VG: questioni in parte inammissibili e in parte non fondate

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    La Corte costituzionale decide sulle norme della legge del Friuli-Venezia Giulia in materia di attività estrattive e risorse geotermiche: inammissibile la questione sull’art. 1 (impugnata norma errata), non fondata quella sull’art. 24 (equiparazione acque geotermiche a bassa temperatura a reflue domestiche conforme alla normativa statale).

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due articoli della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011 in materia di attività estrattive (art. 1) e di assimilazione delle acque geotermiche alle acque reflue domestiche (art. 24). Entrambe le norme erano ritenute in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    Art. 1 — Inammissibile: il ricorrente aveva impugnato l’art. 1 della legge, ma la norma che effettivamente regolava il regime transitorio delle attività estrattive contestate era l’art. 21. Avendo impugnato la norma sbagliata, la questione è inammissibile.
    Art. 24 — Non fondata: l’equiparazione delle acque geotermiche con temperatura inferiore a 15°C alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico è coerente con l’art. 101, co. 7, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). La norma regionale non abbassa lo standard di tutela ambientale.

    Il principio

    Il ricorrente che impugna una legge regionale davanti alla Corte costituzionale deve indicare con precisione la norma effettivamente applicabile alla fattispecie contestata. L’errore nell’individuazione della norma impugnata determina l’inammissibilità della questione. Quanto alle acque geotermiche a bassa temperatura, la loro assimilazione alle reflue domestiche è consentita dalla normativa statale sull’ambiente.

    Domande e risposte

    Cosa sono le acque geotermiche?

    Sono acque estratte dal sottosuolo a temperature elevate, utilizzate per produrre energia o per riscaldamento. Le acque a bassa temperatura (sotto 15°C) hanno una composizione simile alle acque di falda e il D.Lgs. 152/2006 ne consente in certi casi l’assimilazione alle reflue domestiche ai fini dello scarico.

    Perché era importante l’individuazione della norma corretta?

    Nel ricorso in via principale, la Corte costituzionale non può sostituire la norma impugnata con un’altra: deve esaminare esattamente quella indicata nel ricorso. Se la norma impugnata non è quella effettivamente applicabile, la questione è inammissibile.

    Le Regioni possono legiferare in materia ambientale?

    Solo nel rispetto della normativa statale. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.), ma le Regioni possono adottare norme attuative o integrative purché non abbassino il livello di tutela garantito dalla legislazione statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2012 – Legge Sardegna n. 12/2011: parzialmente incostituzionale in materia di energia, Onlus e personale

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    La Corte costituzionale, con sentenza redatta da Marta Cartabia, dichiara incostituzionali quattro disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 12/2011: in materia di impianti a biogas (art. 17, co. 9), di comunicazioni Onlus (art. 18, co. 20), di stabilizzazione precari enti locali (art. 20, co. 2) e di cooperative sociali (art. 21). Dichiara invece inammissibili le questioni sugli artt. 3, co. 1, 18, co. 23 lett. c), e 20, co. 1.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato varie disposizioni della legge omnibus della Regione autonoma Sardegna del 30 giugno 2011, n. 12. La legge interveniva su numerosi settori: compartecipazione regionale ai tributi erariali, energia da fonti rinnovabili, esenzione IRAP per le Onlus, produzione energia da consorzi di bonifica, stabilizzazione precari degli enti locali, cooperative sociali. La Corte ha esaminato le singole questioni separatamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3 co. 1, 17 co. 9, 18 co. 20 e 23 lett. c), 20 co. 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12. Parametri: artt. 97, 117 co. 2 lett. e) e s) Cost., statuto regionale sardo. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri, relatore Marta Cartabia.

    La decisione della Corte

    1) Incostituzionale l’art. 17, co. 9 (impianti biogas limitati a specifiche categorie di soggetti): invade la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.).
    2) Incostituzionale l’art. 18, co. 20 (obbligo di comunicazione aggiuntiva per Onlus ai fini esenzione IRAP): viola la competenza statale sul sistema tributario (art. 117, co. 2, lett. e) Cost.).
    3) Incostituzionale l’art. 20, co. 2 (modifica programma stabilizzazione precari enti locali): viola l’art. 97 Cost. e la normativa statale sul contenimento della spesa pubblica.
    4) Incostituzionale l’art. 21 (norma sulle cooperative sociali): per i medesimi motivi.
    5-7) Inammissibili le questioni relative agli artt. 3 co. 1, 18 co. 23 lett. c) e 20 co. 1.

    Il principio

    La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e sistema tributario non può essere derogata nemmeno da Regioni a statuto speciale, salvo che lo statuto speciale non conferisca espressamente competenze in deroga. Il legislatore regionale non può imporre agli operatori economici o agli enti del terzo settore oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Perché la norma sull’energia da biogas era incostituzionale?

    La norma regionale limitava l’accesso alla procedura semplificata per impianti a biogas solo a certe categorie di soggetti, restringendo la platea prevista dalla normativa statale. Ma la materia «promozione delle fonti rinnovabili» rientra nella tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale.

    Perché la norma sulle Onlus era incostituzionale?

    Imponeva alle Onlus sarde una comunicazione aggiuntiva a pena di decadenza dall’esenzione IRAP, oltre a quella già prevista dalla normativa statale. La materia del sistema tributario è di competenza esclusiva statale, e il principio dello Statuto del contribuente vieta di richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione.

    Le Regioni a statuto speciale come la Sardegna hanno più autonomia?

    Sì, ma solo nelle materie espressamente previste dallo statuto speciale. Per le materie di competenza esclusiva statale (come tutela dell’ambiente e sistema tributario), anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 98/2012 – Tassa per il diritto allo studio universitario ligure: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Liguria in materia di mora sulla tassa per il diritto allo studio universitario. La regione aveva modificato la norma impugnata e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato una norma della Regione Liguria che prevedeva, per i ritardi nel pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, un’indennità di mora ritenuta incompatibile con la disciplina statale. Prima della decisione nel merito, la regione aveva modificato la norma e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, co. 2, della legge della Regione Liguria n. 18/2011 (in materia di diritto allo studio universitario e indennità di mora). Parametro: art. 117, co. 2, lett. e), Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato). Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    Processo estinto per rinuncia al ricorso. La regione aveva modificato la norma impugnata in corso di giudizio, rendendo privo di scopo la prosecuzione del giudizio. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale (Stato contro Regione o viceversa), la rinuncia al ricorso pone fine al processo. La modifica della norma impugnata in corso di giudizio, se soddisfa le pretese del ricorrente, può determinare la cessazione della materia del contendere o, come in questo caso, la rinuncia del ricorrente.

    Domande e risposte

    Come funziona il ricorso del Governo contro una legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, se ritiene che violino la Costituzione o invadano competenze statali. Il procedimento è disciplinato dall’art. 127 Cost.

    Perché la norma sull’indennità di mora era contestata?

    L’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario. Una norma regionale che introduce autonome indennità di mora su tributi potrebbe invadere questa competenza.

    Cosa succede quando una regione modifica la norma impugnata?

    Se la modifica risolve il contrasto con la Costituzione, il ricorrente (in questo caso il Governo) può rinunciare al ricorso. Altrimenti, la Corte deve valutare se la nuova norma sia a sua volta incostituzionale o se il giudizio debba proseguire sulla norma originaria.

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  • Corte cost. n. 97/2012 – Insindacabilità parlamentare e trasmissione TV: conflitto di attribuzioni ammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da un parlamentare nella trasmissione «Porta a Porta» nel 2010. La Corte si riserva di decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’ex onorevole Antonio Di Pietro aveva convenuto in giudizio civile un altro parlamentare per dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva «Porta a Porta» nel settembre 2010. La Camera dei deputati aveva adottato una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, co. 1, della Costituzione. Il Tribunale civile di Roma aveva poi sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte, contestando che le dichiarazioni rientrassero nella sfera dell’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.): delibera della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 che aveva dichiarato insindacabile la condotta del parlamentare. Parametro: art. 68, co. 1, Cost. Rimettente: Prima sezione civile del Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    Ammissibile (fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni). La Corte dichiara che il ricorso è ammissibile e che il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto. La Corte si riserva di decidere il merito in separata pronuncia.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare (art. 68, co. 1, Cost.) tutela le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive non automaticamente rientrano in questa sfera: è necessario che vi sia un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare. Questo nesso è sindacabile dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, co. 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità serve a garantire la libertà di mandato parlamentare.

    Le dichiarazioni televisive possono essere insindacabili?

    Solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare: devono riprodurre o essere strettamente connesse a quanto espresso in sede parlamentare. Non basta che siano rese da un parlamentare: devono riguardare l’esercizio delle funzioni.

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Quando un potere dello Stato (es. un giudice) ritiene che un altro potere (es. il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza, può ricorrere alla Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzioni. La Corte verifica se la delibera parlamentare sia conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 96/2012 – Agriturismo e strutture costruite dopo il 1997: la norma umbra supera il vaglio costituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma regionale umbra che limita l’agriturismo alle strutture esistenti prima del 4 settembre 1997. Le censure di irrazionalità, violazione della libertà d’impresa e del paesaggio non reggono al vaglio della Corte.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa agricola umbra aveva realizzato un nuovo edificio dopo il 1997 e voleva usarlo per attività agrituristica. La legge regionale umbra (art. 3, co. 3, l.r. n. 28/1997) ammetteva l’agriturismo solo nelle strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. La Provincia aveva negato l’autorizzazione e il TAR Umbria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, co. 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche). Parametri: artt. 3, 9 co. 2 e 41 co. 1 Cost. Rimettente: TAR Umbria, nel procedimento tra la ditta Conforti Aldo e la Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte.

    La decisione della Corte

    Non fondate le questioni. La Corte, con sentenza redatta da Gaetano Silvestri, riconosce che l’agriturismo è materia di competenza residuale regionale e che la scelta legislativa di limitare le strutture ammissibili rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, non manifestamente irragionevole. Le finalità di tutela del territorio rurale e di contenimento dell’urbanizzazione possono giustificare il limite temporale.

    Il principio

    In materia di agriturismo, che appartiene alla competenza residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.), il legislatore regionale gode di ampia discrezionalità. Una norma che limita l’attività agrituristica alle strutture preesistenti non è manifestamente irragionevole e non viola la libertà di iniziativa economica né la tutela del paesaggio.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Umbria aveva posto questo limite?

    La finalità era collegare l’agriturismo al patrimonio edilizio rurale esistente, evitando che la prospettiva di attività turistica diventasse un incentivo a costruire nuovi edifici in zone agricole, con rischi per il paesaggio e l’ambiente rurale.

    La limitazione non viola la libertà d’impresa (art. 41 Cost.)?

    No, secondo la Corte. L’art. 41 non garantisce la libertà assoluta di svolgere qualunque attività economica in qualunque struttura. Il legislatore può porre limiti ragionevoli, purché non arbitrari. Il collegamento con le strutture preesistenti non appare arbitrario.

    Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’agriturismo?

    Sì. L’agriturismo rientra nell’agricoltura e nel turismo, materie di competenza residuale regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001). Le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali, ma nell’ambito di questi possono legiferare liberamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2012 – Patrocinio a spese dello Stato negato ai condannati per reati tributari: la questione è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 91, co. 1, lett. a), del DPR 115/2002, che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è stato condannato per determinati reati tributari. I vizi formali dell’ordinanza di rimessione impediscono l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, aveva dubitato della legittimità della norma che esclude il patrocinio gratuito a spese dello Stato per chi abbia riportato una condanna definitiva per taluni reati tributari. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce l’accesso alla giustizia anche a chi non ha le risorse per pagarsi un avvocato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 91, co. 1, lett. a), del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia). Parametri: artt. 3, 24 co. 2 e 3, 27 co. 2 Cost. Rimettente: Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione presenta vizi formali che ne impediscono l’esame nel merito da parte della Corte. Non risulta adeguatamente illustrato il nesso tra la norma censurata e il giudizio in corso.

    Il principio

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.) sono valori fondamentali, ma la Corte non può esaminare le questioni che non rispettino i requisiti formali di ammissibilità previsti dalla legge n. 87/1953 per il giudizio di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Permette ai non abbienti di essere difesi in giudizio da un avvocato pagato dallo Stato, garantendo l’accesso alla giustizia. È regolato dal DPR 115/2002 e presuppone un reddito al di sotto di una certa soglia, oltre a non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste dalla legge.

    Perché i condannati per reati tributari possono essere esclusi?

    Il legislatore ha ritenuto che condanne definitive per certi reati fiscali siano incompatibili con l’attestazione di stato di bisogno necessaria per il patrocinio gratuito. Il rimettente contestava la ragionevolezza di questa esclusione automatica.

    Quali diritti costituzionali erano in gioco?

    Il diritto di difesa (art. 24), la presunzione di non colpevolezza per reati diversi (art. 27 co. 2) e il principio di uguaglianza (art. 3) erano i principali parametri invocati, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2012 – Ebbrezza in bicicletta: la questione sull’art. 186 CdS è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186, co. 2, del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza su velocipede. L’ordinanza di rimessione contiene una contraddizione interna che ne impedisce l’esame.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione se fosse costituzionale applicare le sanzioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) anche ai conducenti di biciclette, considerato che queste ultime non rientrano nella definizione di «veicolo» a motore. La disposizione rinvia, per i velocipedi, all’art. 47 del Codice della Strada.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 186, co. 2, e art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. Rimettente: Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per contraddizione nell’ordinanza di rimessione. Il rimettente da un lato afferma che la norma è applicabile ai velocipedi, dall’altro prospetta censure che presuppongono il contrario. L’argomentazione interna è contraddittoria e impedisce alla Corte di esaminare il merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere internamente coerente: se il giudice rimettente si contraddice nell’impostare la questione, la Corte non può supplire e deve dichiarare l’inammissibilità manifesta.

    Domande e risposte

    Le sanzioni per ebbrezza si applicano anche alle biciclette?

    L’art. 186 del CdS si riferisce ai veicoli; la bicicletta è un velocipede. Il rinvio normativo interno al codice era contestato proprio perché poco chiaro. La Corte non ha risolto nel merito, dichiarando inammissibile la questione per ragioni formali.

    Cosa significa «contraddizione interna» dell’ordinanza?

    Il giudice aveva formulato censure che presupponevano che la norma si applicasse ai velocipedi, ma poi aveva anche scritto il contrario. Una tale contraddizione interna rende impossibile capire qual è esattamente la questione sottoposta alla Corte.

    Quale parametro di costituzionalità era invocato?

    Erano invocati più parametri: l’art. 3 (uguaglianza), l’art. 25 co. 2 (legalità penale), l’art. 27 co. 3 (finalità rieducativa della pena) e l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione alla CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2012 – Prescrizione penale e art. 7 CEDU: la questione è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, co. 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex-Cirielli) in materia di prescrizione penale. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Due giudici (la Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Messina) avevano dubitato della conformità costituzionale della norma transitoria della legge sulla prescrizione, che escludeva l’applicazione del nuovo regime più favorevole ai processi già in corso in grado di appello o di Cassazione. Secondo i rimettenti, ciò poteva violare l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) — che garantisce il principio di legalità penale — richiamato dall’art. 117, co. 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10, co. 3, della legge n. 251/2005 (ex-Cirielli), nella parte in cui esclude l’applicazione del nuovo regime prescrizionale favorevole ai processi pendenti in appello o in cassazione. Parametro: art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU. Rimettenti: Corte di cassazione, V sezione penale, e Corte d’appello di Messina.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. I rimettenti non hanno adeguatamente motivato sul requisito della rilevanza — cioè su come la questione di legittimità costituzionale sia concretamente determinante per la definizione del giudizio principale. Senza questa motivazione, la Corte non può esaminare il merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve sempre indicare con chiarezza in che modo la norma impugnata condiziona la decisione del giudizio a quo. Il difetto di motivazione sulla rilevanza è causa autonoma di inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il requisito della rilevanza?

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante, cioè la norma impugnata deve effettivamente applicarsi nel giudizio e la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito. Se il giudice non lo dimostra, la Corte non entra nel merito.

    L’art. 7 CEDU può essere parametro di costituzionalità?

    Sì. L’art. 117, co. 1, Cost. impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale, inclusa la CEDU. Le norme convenzionali fungono da norme interposte: la loro violazione integra indiretta violazione della Costituzione.

    Qual era la sostanza della questione sulla prescrizione?

    La legge ex-Cirielli del 2005 aveva modificato i termini di prescrizione, ma il regime transitorio escludeva i processi già pendenti in appello o cassazione. I rimettenti sostenevano che questo poteva violare il divieto di retroattività sfavorevole ex art. 7 CEDU, pur trattandosi di norma processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2012 – Inammissibile la questione sul termine per la prelazione degli enti locali sugli immobili statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia sull’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, che prevedeva un termine di quindici giorni per l’esercizio del diritto di prelazione degli enti locali sugli immobili statali alienati. La norma era già stata sostituita da altra disposizione, senza la previsione del termine contestato, prima ancora dell’esercizio del diritto di prelazione nel caso concreto, e il giudice rimettente non aveva motivato le ragioni per cui riteneva ancora applicabile la norma abrogata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 449/1997 (art. 14, comma 12) prevedeva un termine di quindici giorni per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti locali nella procedura di alienazione degli immobili statali. Questo termine era poi stato eliminato dalla legge n. 488/1999 (art. 4, comma 3). La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine di quindici giorni, senza verificare se la norma censurata fosse ancora vigente al momento dei fatti oggetto del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, sostenendo che il termine di quindici giorni per l’esercizio della prelazione fosse eccessivamente breve e non consentisse all’ente locale di esercitare efficacemente tale diritto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva motivato perché riteneva applicabile l’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, già sostituito dall’art. 4, comma 3, della legge n. 488/1999 (che aveva eliminato il termine di quindici giorni) prima ancora che il Comune esercitasse il diritto di prelazione. Il mero riferimento nell’avviso di vendita alla norma ormai sostituita non esoneraba il giudice dall’obbligo di verificare e motivare quale fosse la norma effettivamente applicabile al caso concreto.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare il quadro normativo vigente al momento dei fatti e di motivare adeguatamente quale norma sia applicabile nel giudizio principale. Se una norma è stata sostituita da altra priva della disposizione contestata, il giudice non può sollevare questione sulla norma abrogata senza spiegare le ragioni per cui ritiene che essa sia ancora operante nel caso concreto: in difetto, la questione è inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il diritto di prelazione degli enti locali sugli immobili statali?

    Quando lo Stato aliena un proprio immobile (ad es. tramite l’Agenzia del Demanio), gli enti locali (Comuni, Province) hanno il diritto di acquistarlo con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti, a parità di condizioni. Questo diritto di prelazione serve a consentire agli enti locali di acquisire immobili per finalità di pubblica utilità.

    Il termine di quindici giorni era davvero troppo breve?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, non perché il termine fosse ritenuto congruo o incongruo. La valutazione di ragionevolezza del termine (rispetto all’art. 3 Cost.) avrebbe richiesto una pronuncia nel merito, cui la Corte non è pervenuta.

    L’ente locale può opporre la nullità dell’alienazione se non ha potuto esercitare la prelazione nel termine indicato dall’avviso di vendita?

    Dipende dalla disciplina vigente al momento dei fatti. Se la norma che prevedeva il termine era già stata abrogata, l’ente locale avrebbe dovuto far valere le norme sopravvenute, non la norma ormai abrogata. La questione è comunque di competenza del giudice ordinario o amministrativo, non della Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2012 – Aziende ospedaliero-universitarie e blocco del turn-over in Puglia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Puglia che vietava alle residenze sanitarie assistenziali (RSSA) private accreditate di operare in forma di impresa individuale, con un effetto retroattivo sui rapporti già in essere. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over previsto nel Piano di rientro, confermando che per tali aziende le misure devono essere concordate con le Università.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 5/2011 contenente norme in materia di residenze sanitarie assistenziali (RSSA) e disposizioni urgenti in materia sanitaria. L’art. 1, comma 1, vietava alle RSSA di operare in forma di impresa individuale, con effetto retroattivo sui soggetti già accreditati. L’art. 3 escludeva le aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over previsto nel Piano di rientro della spesa sanitaria sottoscritto dalla Regione con lo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 3 della l.r. Puglia n. 5/2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica). Sull’art. 1 la censura riguardava l’ingiustificata limitazione retroattiva della forma giuridica delle RSSA. Sull’art. 3 si lamentava l’alterazione del Piano di rientro per esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dai risparmi attesi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Puglia n. 5/2011 (divieto di forma individuale per le RSSA). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, confermando che l’esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over unilateralmente imposto dalla Regione è legittima, in quanto per tali aziende le misure di contenimento della spesa devono essere concordate con le rispettive Università mediante protocolli di intesa, in attuazione dell’art. 33 Cost. (autonomia universitaria).

    Il principio

    Le aziende ospedaliero-universitarie hanno una peculiare natura istituzionale che richiede la collaborazione tra Regione e Università per qualsiasi determinazione incidente sul loro personale. Una Regione non può unilateralmente applicare a queste aziende misure di contenimento della spesa (come il blocco del turn-over) senza il previo accordo con le Università, pena la violazione dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono le aziende ospedaliero-universitarie?

    Sono strutture sanitarie che nascono dall’integrazione tra ospedale e facoltà di medicina di un’Università: il personale medico è sia dipendente sanitario sia docente universitario. Hanno una doppia dipendenza istituzionale (Regione per la parte sanitaria, Università per la parte accademica) che rende necessaria la concertazione per le decisioni gestionali.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale la norma sulle RSSA in forma individuale?

    Perché il divieto retroattivo di esercizio in forma individuale incideva sui rapporti già in corso di soggetti già accreditati, senza una giustificazione adeguata. La Corte ha ritenuto che la norma violasse i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, che non consentono di escludere soggetti già accreditati per ragioni meramente formali legate alla forma giuridica.

    Il Piano di rientro sanitario pugliese poteva escludere le aziende ospedaliero-universitarie?

    Sì, l’esclusione dal blocco del turn-over unilateralmente imposto dalla Regione era legittima, non perché queste aziende non debbano contribuire al risanamento finanziario, ma perché le misure devono essere decise di intesa con le Università. Il risparmio atteso dovrà quindi essere negoziato tramite protocolli d’intesa Regione-Università.

    Norme collegate

    • Art. 33 della Costituzione — autonomia universitaria, che impone la concertazione con le Università per le decisioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie
    • Art. 117 della Costituzione — tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica come materie di competenza concorrente (terzo comma)