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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 5 Imposta di Registro

    Articolo 5 Imposta di Registro

    Art. 5 Imp. Reg. – Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.

    2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8ter) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

  • Articolo 102 del T.U.B.

    Articolo 102 del T.U.B.

    Art. 102 T.U.B. Procedure proprie delle singole societa’.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le societa’ del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102-bis. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita’ amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.”

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  • Articolo 39 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 39 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 39 CCII – Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonchè l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

    2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

    3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’arti- colo 44, comma 1, lettera a).

  • Articolo 13 Legge Fallimentare

    Articolo 13 Legge Fallimentare

    Art. 13 L. Fall. – [Obbligo di trasmissione dell’elenco dei

    [Obbligo di trasmissione dell’elenco dei

  • Articolo 38 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 38 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 38 CCII – Iniziativa del pubblico ministero

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.

    2. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

    3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

    4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all’articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

  • Articolo 4 Bis Contenzioso Tributario

    Articolo 4 Bis Contenzioso Tributario

    Art. 4 Bis Cont. Trib. – Competenza del giudice monocratico

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 10.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

    2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

    3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

  • Articolo 12 Legge Fallimentare

    Articolo 12 Legge Fallimentare

    Art. 12 L. Fall. – Morte del fallito

    Morte del fallito

  • Articolo 37 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 37 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 37 CCII – Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal presente codice nonchè l’apertura della liquidazione giudiziale.

    2. La domanda di apertura della liquidazione giu- diziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

  • Articolo 102 bis del T.U.B.

    Articolo 102 bis del T.U.B.

    Art. 102 bis T.U.B. Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, puo’ disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa’ italiane del gruppo, diverse dalle societa’ strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.”

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  • Articolo 36 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 36 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 36 CCII – Eredita’ giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.