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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia sull’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, che prevedeva un termine di quindici giorni per l’esercizio del diritto di prelazione degli enti locali sugli immobili statali alienati. La norma era già stata sostituita da altra disposizione, senza la previsione del termine contestato, prima ancora dell’esercizio del diritto di prelazione nel caso concreto, e il giudice rimettente non aveva motivato le ragioni per cui riteneva ancora applicabile la norma abrogata.
Di cosa si tratta
La legge n. 449/1997 (art. 14, comma 12) prevedeva un termine di quindici giorni per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti locali nella procedura di alienazione degli immobili statali. Questo termine era poi stato eliminato dalla legge n. 488/1999 (art. 4, comma 3). La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine di quindici giorni, senza verificare se la norma censurata fosse ancora vigente al momento dei fatti oggetto del giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Brescia ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, sostenendo che il termine di quindici giorni per l’esercizio della prelazione fosse eccessivamente breve e non consentisse all’ente locale di esercitare efficacemente tale diritto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva motivato perché riteneva applicabile l’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, già sostituito dall’art. 4, comma 3, della legge n. 488/1999 (che aveva eliminato il termine di quindici giorni) prima ancora che il Comune esercitasse il diritto di prelazione. Il mero riferimento nell’avviso di vendita alla norma ormai sostituita non esoneraba il giudice dall’obbligo di verificare e motivare quale fosse la norma effettivamente applicabile al caso concreto.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare il quadro normativo vigente al momento dei fatti e di motivare adeguatamente quale norma sia applicabile nel giudizio principale. Se una norma è stata sostituita da altra priva della disposizione contestata, il giudice non può sollevare questione sulla norma abrogata senza spiegare le ragioni per cui ritiene che essa sia ancora operante nel caso concreto: in difetto, la questione è inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è il diritto di prelazione degli enti locali sugli immobili statali?
Quando lo Stato aliena un proprio immobile (ad es. tramite l’Agenzia del Demanio), gli enti locali (Comuni, Province) hanno il diritto di acquistarlo con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti, a parità di condizioni. Questo diritto di prelazione serve a consentire agli enti locali di acquisire immobili per finalità di pubblica utilità.
Il termine di quindici giorni era davvero troppo breve?
La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, non perché il termine fosse ritenuto congruo o incongruo. La valutazione di ragionevolezza del termine (rispetto all’art. 3 Cost.) avrebbe richiesto una pronuncia nel merito, cui la Corte non è pervenuta.
L’ente locale può opporre la nullità dell’alienazione se non ha potuto esercitare la prelazione nel termine indicato dall’avviso di vendita?
Dipende dalla disciplina vigente al momento dei fatti. Se la norma che prevedeva il termine era già stata abrogata, l’ente locale avrebbe dovuto far valere le norme sopravvenute, non la norma ormai abrogata. La questione è comunque di competenza del giudice ordinario o amministrativo, non della Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato dal rimettente per la brevità del termine di quindici giorni
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
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