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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, co. 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex-Cirielli) in materia di prescrizione penale. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Due giudici (la Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Messina) avevano dubitato della conformità costituzionale della norma transitoria della legge sulla prescrizione, che escludeva l’applicazione del nuovo regime più favorevole ai processi già in corso in grado di appello o di Cassazione. Secondo i rimettenti, ciò poteva violare l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) — che garantisce il principio di legalità penale — richiamato dall’art. 117, co. 1, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 10, co. 3, della legge n. 251/2005 (ex-Cirielli), nella parte in cui esclude l’applicazione del nuovo regime prescrizionale favorevole ai processi pendenti in appello o in cassazione. Parametro: art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU. Rimettenti: Corte di cassazione, V sezione penale, e Corte d’appello di Messina.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. I rimettenti non hanno adeguatamente motivato sul requisito della rilevanza — cioè su come la questione di legittimità costituzionale sia concretamente determinante per la definizione del giudizio principale. Senza questa motivazione, la Corte non può esaminare il merito.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve sempre indicare con chiarezza in che modo la norma impugnata condiziona la decisione del giudizio a quo. Il difetto di motivazione sulla rilevanza è causa autonoma di inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è il requisito della rilevanza?

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante, cioè la norma impugnata deve effettivamente applicarsi nel giudizio e la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito. Se il giudice non lo dimostra, la Corte non entra nel merito.

L’art. 7 CEDU può essere parametro di costituzionalità?

Sì. L’art. 117, co. 1, Cost. impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale, inclusa la CEDU. Le norme convenzionali fungono da norme interposte: la loro violazione integra indiretta violazione della Costituzione.

Qual era la sostanza della questione sulla prescrizione?

La legge ex-Cirielli del 2005 aveva modificato i termini di prescrizione, ma il regime transitorio escludeva i processi già pendenti in appello o cassazione. I rimettenti sostenevano che questo poteva violare il divieto di retroattività sfavorevole ex art. 7 CEDU, pur trattandosi di norma processuale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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