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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 91, co. 1, lett. a), del DPR 115/2002, che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è stato condannato per determinati reati tributari. I vizi formali dell’ordinanza di rimessione impediscono l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, aveva dubitato della legittimità della norma che esclude il patrocinio gratuito a spese dello Stato per chi abbia riportato una condanna definitiva per taluni reati tributari. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce l’accesso alla giustizia anche a chi non ha le risorse per pagarsi un avvocato.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 91, co. 1, lett. a), del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia). Parametri: artt. 3, 24 co. 2 e 3, 27 co. 2 Cost. Rimettente: Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione presenta vizi formali che ne impediscono l’esame nel merito da parte della Corte. Non risulta adeguatamente illustrato il nesso tra la norma censurata e il giudizio in corso.
Il principio
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.) sono valori fondamentali, ma la Corte non può esaminare le questioni che non rispettino i requisiti formali di ammissibilità previsti dalla legge n. 87/1953 per il giudizio di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
Permette ai non abbienti di essere difesi in giudizio da un avvocato pagato dallo Stato, garantendo l’accesso alla giustizia. È regolato dal DPR 115/2002 e presuppone un reddito al di sotto di una certa soglia, oltre a non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste dalla legge.
Perché i condannati per reati tributari possono essere esclusi?
Il legislatore ha ritenuto che condanne definitive per certi reati fiscali siano incompatibili con l’attestazione di stato di bisogno necessaria per il patrocinio gratuito. Il rimettente contestava la ragionevolezza di questa esclusione automatica.
Quali diritti costituzionali erano in gioco?
Il diritto di difesa (art. 24), la presunzione di non colpevolezza per reati diversi (art. 27 co. 2) e il principio di uguaglianza (art. 3) erano i principali parametri invocati, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza
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