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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma regionale umbra che limita l’agriturismo alle strutture esistenti prima del 4 settembre 1997. Le censure di irrazionalità, violazione della libertà d’impresa e del paesaggio non reggono al vaglio della Corte.

Di cosa si tratta

Un’impresa agricola umbra aveva realizzato un nuovo edificio dopo il 1997 e voleva usarlo per attività agrituristica. La legge regionale umbra (art. 3, co. 3, l.r. n. 28/1997) ammetteva l’agriturismo solo nelle strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. La Provincia aveva negato l’autorizzazione e il TAR Umbria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, co. 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche). Parametri: artt. 3, 9 co. 2 e 41 co. 1 Cost. Rimettente: TAR Umbria, nel procedimento tra la ditta Conforti Aldo e la Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte.

La decisione della Corte

Non fondate le questioni. La Corte, con sentenza redatta da Gaetano Silvestri, riconosce che l’agriturismo è materia di competenza residuale regionale e che la scelta legislativa di limitare le strutture ammissibili rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, non manifestamente irragionevole. Le finalità di tutela del territorio rurale e di contenimento dell’urbanizzazione possono giustificare il limite temporale.

Il principio

In materia di agriturismo, che appartiene alla competenza residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.), il legislatore regionale gode di ampia discrezionalità. Una norma che limita l’attività agrituristica alle strutture preesistenti non è manifestamente irragionevole e non viola la libertà di iniziativa economica né la tutela del paesaggio.

Domande e risposte

Perché la Regione Umbria aveva posto questo limite?

La finalità era collegare l’agriturismo al patrimonio edilizio rurale esistente, evitando che la prospettiva di attività turistica diventasse un incentivo a costruire nuovi edifici in zone agricole, con rischi per il paesaggio e l’ambiente rurale.

La limitazione non viola la libertà d’impresa (art. 41 Cost.)?

No, secondo la Corte. L’art. 41 non garantisce la libertà assoluta di svolgere qualunque attività economica in qualunque struttura. Il legislatore può porre limiti ragionevoli, purché non arbitrari. Il collegamento con le strutture preesistenti non appare arbitrario.

Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’agriturismo?

Sì. L’agriturismo rientra nell’agricoltura e nel turismo, materie di competenza residuale regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001). Le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali, ma nell’ambito di questi possono legiferare liberamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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