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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale decide sulle norme della legge del Friuli-Venezia Giulia in materia di attività estrattive e risorse geotermiche: inammissibile la questione sull’art. 1 (impugnata norma errata), non fondata quella sull’art. 24 (equiparazione acque geotermiche a bassa temperatura a reflue domestiche conforme alla normativa statale).

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato due articoli della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011 in materia di attività estrattive (art. 1) e di assimilazione delle acque geotermiche alle acque reflue domestiche (art. 24). Entrambe le norme erano ritenute in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

La decisione della Corte

Art. 1 — Inammissibile: il ricorrente aveva impugnato l’art. 1 della legge, ma la norma che effettivamente regolava il regime transitorio delle attività estrattive contestate era l’art. 21. Avendo impugnato la norma sbagliata, la questione è inammissibile.
Art. 24 — Non fondata: l’equiparazione delle acque geotermiche con temperatura inferiore a 15°C alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico è coerente con l’art. 101, co. 7, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). La norma regionale non abbassa lo standard di tutela ambientale.

Il principio

Il ricorrente che impugna una legge regionale davanti alla Corte costituzionale deve indicare con precisione la norma effettivamente applicabile alla fattispecie contestata. L’errore nell’individuazione della norma impugnata determina l’inammissibilità della questione. Quanto alle acque geotermiche a bassa temperatura, la loro assimilazione alle reflue domestiche è consentita dalla normativa statale sull’ambiente.

Domande e risposte

Cosa sono le acque geotermiche?

Sono acque estratte dal sottosuolo a temperature elevate, utilizzate per produrre energia o per riscaldamento. Le acque a bassa temperatura (sotto 15°C) hanno una composizione simile alle acque di falda e il D.Lgs. 152/2006 ne consente in certi casi l’assimilazione alle reflue domestiche ai fini dello scarico.

Perché era importante l’individuazione della norma corretta?

Nel ricorso in via principale, la Corte costituzionale non può sostituire la norma impugnata con un’altra: deve esaminare esattamente quella indicata nel ricorso. Se la norma impugnata non è quella effettivamente applicabile, la questione è inammissibile.

Le Regioni possono legiferare in materia ambientale?

Solo nel rispetto della normativa statale. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.), ma le Regioni possono adottare norme attuative o integrative purché non abbassino il livello di tutela garantito dalla legislazione statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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