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La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Liguria in materia di mora sulla tassa per il diritto allo studio universitario. La regione aveva modificato la norma impugnata e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato una norma della Regione Liguria che prevedeva, per i ritardi nel pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, un’indennità di mora ritenuta incompatibile con la disciplina statale. Prima della decisione nel merito, la regione aveva modificato la norma e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, co. 2, della legge della Regione Liguria n. 18/2011 (in materia di diritto allo studio universitario e indennità di mora). Parametro: art. 117, co. 2, lett. e), Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato). Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

La decisione della Corte

Processo estinto per rinuncia al ricorso. La regione aveva modificato la norma impugnata in corso di giudizio, rendendo privo di scopo la prosecuzione del giudizio. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo.

Il principio

Nei giudizi in via principale (Stato contro Regione o viceversa), la rinuncia al ricorso pone fine al processo. La modifica della norma impugnata in corso di giudizio, se soddisfa le pretese del ricorrente, può determinare la cessazione della materia del contendere o, come in questo caso, la rinuncia del ricorrente.

Domande e risposte

Come funziona il ricorso del Governo contro una legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, se ritiene che violino la Costituzione o invadano competenze statali. Il procedimento è disciplinato dall’art. 127 Cost.

Perché la norma sull’indennità di mora era contestata?

L’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario. Una norma regionale che introduce autonome indennità di mora su tributi potrebbe invadere questa competenza.

Cosa succede quando una regione modifica la norma impugnata?

Se la modifica risolve il contrasto con la Costituzione, il ricorrente (in questo caso il Governo) può rinunciare al ricorso. Altrimenti, la Corte deve valutare se la nuova norma sia a sua volta incostituzionale o se il giudizio debba proseguire sulla norma originaria.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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