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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 134/2012, ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta).

Di cosa si tratta

L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) prevede, per il delitto di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni, indipendentemente dall’entità della pena principale inflitta. Più giudici di merito hanno sollevato questione, ritenendo la rigida fissità della pena accessoria in contrasto con i principi di proporzione e finalità rieducativa della pena.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: giudici rimettenti (via incidentale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942.

Il principio

Le questioni relative alla proporzionalità delle pene accessorie fisse devono indicare precisamente il tipo di intervento richiesto alla Corte; quando le soluzioni costituzionalmente adeguate sono molteplici e richiedono valutazioni discrezionali riservate al legislatore, la Corte dichiara l’inammissibilità per discrezionalità legislativa.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare?

Prevede che, a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta, si applichino obbligatoriamente le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni.

Perché la rigida fissità della pena è considerata problematica?

Perché non consente al giudice di adeguare la sanzione alla gravità del fatto concreto, ponendosi in potenziale contrasto con i principi di proporzionalità (art. 3 Cost.) e finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

La questione è stata poi risolta dalla Corte?

Con successiva sentenza n. 222/2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, nella parte in cui imponeva la pena accessoria in misura fissa anziché fino a dieci anni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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