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La Corte costituzionale, con sentenza n. 129/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia (rapporti tra SSN e università).
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva disciplinato i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università con norme che il Governo ha ritenuto invasive della competenza statale in materia di professioni e di coordinamento della sanità. Il d.lgs. n. 517/1999 stabilisce le regole nazionali sui rapporti SSN-Università.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia (rapporti tra SSN e università). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 33 sesto comma, 117 terzo comma, 118 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia, in quanto lesiva dei parametri costituzionali relativi alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e istruzione universitaria.
Il principio
Le Regioni non possono disciplinare i rapporti tra SSN e università in modo difforme dalla normativa statale di principio (d.lgs. n. 517/1999), trattandosi di materia di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali.
Domande e risposte
Cosa disciplina il d.lgs. n. 517/1999?
Il decreto regola i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, prevedendo le modalità di integrazione tra attività assistenziale e didattica nei policlinici universitari.
Perché la norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?
Perché ha disciplinato aspetti riservati alla competenza statale concorrente (artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.) senza rispettare i principi fondamentali fissati dal legislatore statale.
La sentenza ha effetti solo sulla Regione Puglia?
No. Le sentenze di illegittimità costituzionale hanno efficacia erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento con effetto su tutti i destinatari.
Norme collegate
- Art. 33 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 118 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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