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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 128/2012, ha dichiarato la estinzione del processo della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 4 e 5 legge Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (disposizioni urgenti in materia regionale).
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Piemonte n. 13/2011, contenente disposizioni urgenti in materia regionale. Nel corso del giudizio è intervenuta una circostanza che ha determinato la cessazione della materia del contendere o la rinuncia al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: artt. 4 e 5 legge Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (disposizioni urgenti in materia regionale). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo per sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia.
Il principio
Il processo costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia al ricorso (accettata dalla controparte) o per cessazione della materia del contendere, ad esempio quando la norma impugnata viene abrogata.
Domande e risposte
Quando si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?
Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, o quando la materia del contendere viene meno (ad es. abrogazione della norma impugnata).
L’estinzione del processo comporta una pronuncia nel merito?
No. La dichiarazione di estinzione del processo è una pronuncia processuale che non valuta la fondatezza della questione.
Quali effetti ha sulla norma impugnata?
La norma regionale rimane nel suo testo; non vi è alcun effetto sulla sua vigenza, a meno che non sia stata già abrogata dall’ente regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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