Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 127/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto).

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 571 c.p.p., nella parte in cui non consente agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado – ma prima che sia decorso il termine per impugnare – di proporre impugnazione per le statuizioni di contenuto patrimoniale.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 571 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Palermo.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono indicare chiaramente il petitum e la norma da applicare nel giudizio a quo; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità in caso di carenze motivazionali.

Domande e risposte

Perché la morte dell’imputato crea problemi sulle impugnazioni patrimoniali?

Il processo penale si estingue per morte dell’imputato, ma le statuizioni civili (es. risarcimento del danno) possono rimanere eseguibili; gli eredi potrebbero avere interesse a impugnare quelle statuizioni.

Cosa prevede l’art. 571 c.p.p.?

L’art. 571 c.p.p. disciplina i soggetti legittimati a proporre impugnazione; la questione riguardava l’estensione di tale legittimazione agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado.

La questione è definitivamente chiusa?

No. La manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altri giudici, purché le carenze motivazionali siano superate.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.