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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 126/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza).

Di cosa si tratta

La questione riguarda l’art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978, che regola l’accesso all’interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni, prevedendo il coinvolgimento dei genitori o del giudice tutelare. La norma è stata impugnata per asserito contrasto con i diritti fondamentali della persona.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 2, 3, 29, 30, 32 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978.

Il principio

Le questioni in materia di diritti fondamentali devono essere sollevate con motivazione adeguata e nel rispetto dei requisiti processuali; la mancanza di tali requisiti conduce alla manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 12 della legge n. 194/1978 per le minorenni?

La minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza; se i genitori non danno il consenso o non possono essere consultati, decide il giudice tutelare nel rispetto della volontà della ragazza.

Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

La Corte ha rilevato vizi formali o sostanziali nell’ordinanza di rimessione, che ne impedivano l’esame nel merito.

La legge n. 194/1978 è rimasta invariata?

Sì, la dichiarazione di inammissibilità non ha modificato il testo della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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