Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 123/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità).

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ritenendo che la norma regionale violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e processuale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale devono rispettare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità quando tali requisiti difettano.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

La Corte ha riscontrato un vizio che impedisce l’esame nel merito, senza entrare nella valutazione della conformità costituzionale della norma regionale.

Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione?

Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.

La legge regionale impugnata resta in vigore?

Sì. La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della questione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.