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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi abbia subito danni irreversibili a causa di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), ancorché non obbligatoria ma raccomandata dalle autorità sanitarie. La solidarietà collettiva impone il ristoro anche in questi casi.

Di cosa si tratta

I genitori di una bambina che aveva riportato gravi danni alla salute dopo la vaccinazione MPR (poi ritirata dal commercio) avevano chiesto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, che tutela chi subisce danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. La vaccinazione MPR non era obbligatoria per legge, ma era fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie. Il Tribunale di Ancona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’esclusione dall’indennizzo per le vaccinazioni meramente raccomandate.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, co. 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi si sia sottoposto a vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata contro morbillo, rosolia e parotite. Parametri: artt. 2, 3 e 32 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Ancona, relatore Paolo Grossi.

La decisione della Corte

Fondata (sentenza additiva). La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui non prevede» il diritto all’indennizzo per chi abbia subito le conseguenze previste dalla stessa legge a seguito di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia. La Corte aggiunge ciò che la legge avrebbe dovuto già prevedere.

Il principio

La ragione del diritto all’indennizzo non è l’obbligatorietà in sé del trattamento, ma la tutela dell’interesse collettivo alla salute che lo sostiene. Chi si è sottoposto a una vaccinazione raccomandata dalle autorità sanitarie in vista della protezione della salute collettiva ha compiuto un atto di solidarietà sociale: la collettività deve farsi carico dei danni eventualmente derivatine, in applicazione degli artt. 2 e 32 Cost.

Domande e risposte

Cosa è la legge n. 210/1992 e chi tutela?

La legge prevede un indennizzo a favore di chi abbia subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati. La Corte ne ha progressivamente esteso la portata anche alle vaccinazioni raccomandate, proprio perché la ratio è la tutela della salute collettiva, non l’obbligatorietà in quanto tale.

Qual è la differenza tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata?

La vaccinazione obbligatoria è imposta per legge, con sanzioni in caso di inadempimento. Quella raccomandata non ha sanzioni, ma è promossa attivamente dalle autorità sanitarie tramite campagne informative. La Corte ha ritenuto che questa distinzione non giustifichi una diversa tutela indennitaria quando il danno derivi dall’adesione a politiche sanitarie pubbliche.

Questa sentenza vale anche per altre vaccinazioni raccomandate?

La sentenza riguarda specificamente la vaccinazione MPR. Tuttavia, il principio espresso dalla Corte — che l’indennizzo spetta quando la vaccinazione è oggetto di una politica sanitaria incentivante — ha portata più ampia ed è stato applicato anche ad altre vaccinazioni raccomandate in successive pronunce della Corte.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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