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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 21 della legge della Regione Marche n. 7/2011, che istituiva un marchio di qualità regionale per le lavorazioni artigiane, ritenendo che la norma – riservando il marchio ai produttori della Regione – potesse ostacolare la libera circolazione delle merci in violazione del diritto dell’Unione europea. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere su un’altra questione per sopravvenuta abrogazione della norma.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva istituito un marchio per le “lavorazioni artigiane” attribuibile ai produttori della Regione, con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato marchigiano. Il Governo aveva impugnato la norma sull’istituzione del marchio, sostenendo che essa favorisse i produttori locali rispetto a quelli di altre Regioni o di altri Stati UE, in violazione delle regole europee sulla libera circolazione delle merci (art. 34 TFUE).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 21 della l.r. Marche n. 7/2011 (che sostituiva l’art. 34 della l.r. n. 20/2003 sul testo unico dell’industria e dell’artigianato) e l’art. 2 della stessa legge, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (obblighi internazionali e comunitari), per violazione delle norme UE sulla libera circolazione delle merci.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 nella sua interezza, poiché l’istituzione di un marchio regionale per le “lavorazioni artigiane marchigiane” potenzialmente riservato ai produttori della Regione configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall’art. 34 TFUE. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla seconda questione (art. 2 della l.r. n. 7/2011), poiché la norma era stata abrogata e sostituita dall’art. 7 della l.r. Marche n. 13/2011.
Il principio
Le Regioni non possono istituire marchi di qualità che, riservando di fatto il riconoscimento ai produttori del territorio regionale, ostacolino la libera circolazione delle merci garantita dall’art. 34 TFUE. L’art. 117, primo comma, Cost. vincola anche le leggi regionali al rispetto degli obblighi comunitari: una norma regionale che crei ostacoli alla circolazione dei prodotti di altri Stati UE o di altre Regioni è incostituzionale.
Domande e risposte
Perché un marchio regionale potrebbe violare la libera circolazione delle merci UE?
Un marchio pubblico regionale che attesti l’origine locale del prodotto può scoraggiare i consumatori dall’acquistare prodotti equivalenti di altre Regioni o altri Paesi UE, anche senza un divieto formale. Il diritto UE vieta non solo i divieti diretti, ma anche le “misure di effetto equivalente” alla restrizione quantitativa delle importazioni.
Le Regioni possono creare marchi di qualità per i loro prodotti?
Sì, ma devono farlo in modo non discriminatorio, consentendo l’accesso anche a produttori di altre Regioni o di altri Paesi UE che soddisfino i requisiti fissati. Un marchio aperto, basato su standard qualitativi oggettivi accessibili a chiunque li rispetti, è compatibile con il diritto UE; un marchio riservato ai soli produttori regionali non lo è.
Cosa è successo alla norma sul marchio dell’artigianato marchigiano dopo la sentenza?
La dichiarazione di incostituzionalità ha travolto l’intera disposizione (art. 34 della l.r. Marche n. 20/2003, come sostituito dall’art. 21 della l.r. n. 7/2011). La Regione avrebbe dovuto eventualmente riformulare la norma in modo compatibile con il diritto UE.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincolo al rispetto degli obblighi comunitari anche per la legislazione regionale (primo comma)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.