Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge campana che fissava una distanza minima di 800 metri tra aerogeneratori eolici, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato e dell’accettazione da parte della Regione Campania, dopo che la norma impugnata era stata abrogata dalla legge regionale n. 1/2012.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva adottato una norma che fissava una distanza minima di 800 metri tra ciascun aerogeneratore e quello più vicino già esistente o già autorizzato. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che tale distanza fissa limitasse indebitamente l’installazione di impianti eolici, in violazione del diritto UE sulle energie rinnovabili e dei principi fondamentali statali in materia di produzione di energia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge regionale Campania n. 11/2011, in riferimento all’art. 117 Cost. (primo e secondo comma, lett. a), per contrasto con i principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità in materia di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, e al terzo comma per violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia fissati dalle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010.

La decisione della Corte

L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso il 19 marzo 2012, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2012, dopo che la Regione Campania aveva abrogato la norma impugnata con l’art. 52, comma 15, della l.r. n. 1/2012. La Regione Campania ha accettato la rinuncia nell’udienza del 20 marzo 2012. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

Il principio

Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della parte costituita comporta l’estinzione del processo. L’abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, unita al recesso del ricorrente, priva di oggetto il giudizio e determina l’estinzione senza pronuncia nel merito.

Domande e risposte

Perché il Governo aveva impugnato la norma sulla distanza tra aerogeneratori?

Perché le linee guida nazionali sugli impianti da fonti rinnovabili (d.m. 10 settembre 2010, recepito dal d.lgs. n. 28/2011) escludono limitazioni e contingentamenti indiretti attraverso distanze fisse stabilite per legge, preferendo invece l’individuazione di aree inidonee mediante apposita istruttoria caso per caso.

La Campania può ancora porre limiti alle distanze tra aerogeneratori?

Le Regioni possono individuare aree inidonee per ragioni ambientali o paesaggistiche, ma devono farlo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normativa statale e delle linee guida nazionali, che privilegiano la valutazione caso per caso rispetto a distanze fisse prestabilite per legge.

La sentenza ha valutato se la distanza di 800 metri fosse o meno eccessiva?

No. La dichiarazione di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito della legittimità della distanza minima. La questione è rimasta aperta per futuri ricorsi su norme analoghe.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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