Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 29/2012 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (fondo microcredito Molise)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Molise istitutiva di un fondo per il microcredito, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. La rinuncia comporta l’estinzione del giudizio ai sensi delle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Molise 14 marzo 2011, n. 5 («Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise»), in riferimento agli artt. 3 e 16, comma 1, della Costituzione (principio di eguaglianza e libertà di circolazione). Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 1, della legge reg. Molise n. 5/2011 (istituzione fondo microcredito). Parametri: artt. 3 e 16, comma 1, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 48/2011). Giudice relatore: Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. In base alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ex plurimis: sentt. n. 217 e n. 123/2011; ord. nn. 110 e 51/2011). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata.

    Domande e risposte

    Perché il Governo può rinunciare a un ricorso contro una legge regionale?

    Di solito perché la Regione ha modificato o abrogato la norma impugnata, oppure perché si è raggiunto un accordo in sede di leale collaborazione istituzionale. La rinuncia mette fine al contenzioso senza condanna né declaratoria di incostituzionalità.

    La legge reg. Molise sul microcredito è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità. La dichiarazione di estinzione del processo non equivale a dichiarare la legge conforme alla Costituzione: significa solo che il ricorso non è stato coltivato.

    Qual era il problema sollevato dal Governo sulla legge molisana?

    Il ricorrente sosteneva che la limitazione del fondo ai soggetti residenti o con sede operativa nella Regione Molise potesse violare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di circolazione e stabilimento (art. 16, comma 1, Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2012 – Gestioni liquidatorie delle ex-USL e separazione patrimoniale nelle ASL

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Basilicata che consentiva ai direttori generali delle ASL di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle nuove aziende sanitarie per pagare i debiti delle disciolte Unità sanitarie locali. La norma violava il principio statale fondamentale che vieta di far gravare sulle ASL i debiti delle pregresse gestioni delle ex-USL.

    Di cosa si tratta

    In materia di sanità, la legge statale n. 724/1994 impone alle Regioni di tenere separate le gestioni a stralcio delle disciolte USL dalle ordinarie attività delle nuove ASL. Ciò serve a garantire che le nuove aziende possano operare con criteri economici propri, senza essere onerate dalle passività accumulatesi nel vecchio sistema. La Regione Basilicata aveva adottato una norma che, in pratica, mescolava le due gestioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6/2011 (che aveva aggiunto l’art. 6-bis alla l.r. n. 12/2008), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (materia di tutela della salute), per contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge n. 724/1994, che vieta alle Regioni di far gravare sulle ASL i debiti e i crediti delle gestioni pregresse delle ex-USL.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6-bis della legge regionale n. 12/2008, sia nel testo originario (introdotto dalla l.r. Basilicata n. 6/2011) sia in quello modificato dalla legge regionale n. 17/2011. Anche la versione novellata – che parlava di “anticipazione di cassa” con onere a carico della Regione – non garantiva la necessaria separazione tra le masse patrimoniali delle ex-USL e delle ASL, configuando uno ius superveniens sostanzialmente confermativo della norma illegittima.

    Il principio

    La competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute incontra il limite dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. Tra questi vi è la separazione patrimoniale assoluta tra le gestioni liquidatorie delle ex-USL e le nuove ASL: qualsiasi norma regionale che consenta, anche indirettamente, la commistione tra le due masse patrimoniali viola l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché era così importante separare le gestioni delle ex-USL da quelle delle ASL?

    Perché le ex-USL avevano spesso accumulato debiti rilevanti. Se le nuove ASL ne fossero diventate responsabili, sarebbero state appesantite finanziariamente fin dalla nascita, impedendo una gestione sanitaria efficiente e autonoma, a danno sia dell’erario sia dei pazienti.

    La Regione Basilicata aveva tentato di correggere la norma in pendenza del giudizio?

    Sì: durante il giudizio era entrata in vigore la l.r. n. 17/2011 che modificava l’art. 6-bis, introducendo il concetto di “anticipazione di cassa” con onere finale a carico della Regione. Ma la Corte ha ritenuto che questa nuova versione non risolvesse il problema della commistione patrimoniale e ne ha dichiarato egualmente l’incostituzionalità.

    Questa sentenza riguarda solo la Basilicata o ha effetti più generali?

    Il principio affermato ha portata generale: tutte le Regioni italiane devono rispettare la separazione patrimoniale tra le gestioni a stralcio delle ex-USL e le nuove ASL, pena l’illegittimità costituzionale delle leggi che consentano commistioni anche solo indirette.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nella materia tutela della salute (terzo comma)
  • Corte cost. n. 28/2012 – Cessazione della materia del contendere su norma del bilancio regionale siciliano 2011

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 3, comma 1, della legge di bilancio della Regione siciliana per il 2011, impugnata per violazione dell’art. 81, commi 3 e 4, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa). La norma era stata modificata nelle more del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 aprile 2011 (d.d.l. n. 630, bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), in riferimento all’art. 81, commi 3 e 4, Cost., per mancata indicazione della copertura finanziaria. Nelle more del giudizio la norma era stata modificata, eliminando il vizio denunciato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011 (d.d.l. n. 630). Parametro: art. 81, commi 3 e 4, Cost. (obbligo di copertura finanziaria delle leggi). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (reg. ric. n. 44/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, conformemente alla propria costante giurisprudenza (ex plurimis: ord. nn. 11/2012 e 166, 76 e 2/2011). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Il principio di copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.) è presidio fondamentale dell’equilibrio di bilancio: le Regioni — anche quelle a statuto speciale — devono indicare la copertura per le leggi di spesa. Quando la norma impugnata viene corretta nelle more del giudizio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa prescrive l’art. 81, commi 3 e 4, della Costituzione?

    Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (copertura finanziaria). Il principio vale sia per lo Stato sia per le Regioni e è uno degli strumenti costituzionali di equilibrio di bilancio.

    Il Commissario dello Stato può bloccare una legge di bilancio regionale siciliana?

    Sì. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana può impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione, comprese le leggi di bilancio, in presenza di vizi di legittimità costituzionale.

    La decisione giudica la qualità del bilancio siciliano 2011?

    No. La cessazione della materia del contendere chiude il procedimento senza pronunciarsi sulla legittimità della norma originaria: la Corte prende atto che il vizio è stato rimosso e non entra nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2012 – Incostituzionalità della norma interpretativa sulla prescrizione bancaria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, che pretendeva di interpretare autenticamente la decorrenza della prescrizione nelle azioni di ripetizione d’indebito nei contratti bancari. La norma, anziché chiarire una regola preesistente, ne introduceva una del tutto nuova, in violazione dei limiti costituzionali all’interpretazione autentica e del diritto a un giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Molti correntisti avevano convenuto in giudizio le proprie banche chiedendo la restituzione di somme addebitate in modo illegittimo (capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto). La Corte di cassazione a sezioni unite aveva stabilito, con sentenza n. 24418/2010, a partire da quando decorra la prescrizione per tali azioni. Il Parlamento è intervenuto con una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., facendo decorrere la prescrizione dalla data della singola annotazione in conto, privando retroattivamente i correntisti della tutela già riconosciuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi (sez. distaccata di Ostuni), con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145/2011), ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 Cost., lamentando che l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 non rispettasse i limiti della legge di interpretazione autentica: non esisteva, infatti, alcuna norma specifica sulla decorrenza della prescrizione nei contratti bancari da interpretare, e il significato attribuito era estraneo alle opzioni interpretative ricavabili dalla disciplina generale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011. La norma, pur presentandosi come interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., ha in realtà introdotto una regola nuova e retroattiva, alterando i giudizi in corso in violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost.), nonché del diritto al giusto processo sancito dall’art. 6 CEDU, richiamato dall’art. 117 Cost.

    Il principio

    Una legge di interpretazione autentica è costituzionalmente legittima solo se chiarisce una norma preesistente ambigua e attribuisce a essa uno dei significati già ricavabili dal testo e dal sistema. Se invece introduce una disciplina sostanzialmente nuova e retroattiva, incidendo sui giudizi pendenti a favore di una delle parti, viola i limiti dell’interpretazione autentica, il principio di ragionevolezza e il diritto a un processo equo.

    Domande e risposte

    Perché la norma era considerata retroattiva?

    Perché modificava la decorrenza della prescrizione per fatti già avvenuti e per giudizi già pendenti, cambiando le regole del gioco a partita iniziata a favore delle banche e a danno dei correntisti che avevano già intrapreso un’azione legale.

    Cosa cambia concretamente per i correntisti dopo questa sentenza?

    Dopo la sentenza torna ad applicarsi il principio consolidato dalla Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418/2010): la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del rapporto (o dal versamento, se costituisce un vero pagamento in eccesso rispetto all’affidamento), non dalla singola annotazione in conto.

    La Corte ha annullato tutti i giudizi già decisi applicando la norma incostituzionale?

    La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti sui giudizi ancora pendenti al momento della pronuncia, non sui giudicati già passati in giudicato. I procedimenti ancora aperti potevano quindi essere ridecisi senza applicare la norma annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2012 – Notifica della cartella di pagamento e restituzione degli atti per vizio procedurale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 47 del 2012, ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova, il quale aveva sollevato questione di legittimità sulla notifica della cartella di pagamento mediante deposito in comune e affissione all’albo, senza prima aver notificato l’ordinanza di rimessione a tutte le parti del giudizio principale (omessa notifica a Equitalia Polis).

    Di cosa si tratta

    Una società cooperativa aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali, sostenendo che la notifica della cartella fosse avvenuta mediante il meccanismo del deposito in comune e affissione all’albo (art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e art. 60 d.P.R. n. 600/1973) anche quando era noto l’indirizzo del destinatario. Il giudice del lavoro di Padova aveva sollevato questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ma aveva omesso di notificare l’ordinanza di rimessione a Equitalia Polis, parte del giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova (rimettente) ha censurato il combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui individua il momento di perfezionamento della notifica della cartella «nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune» anche quando sia noto il domicilio del destinatario. Parametri: artt. 3 e 24 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte non esamina il merito: rileva che l’ordinanza di rimessione non era stata notificata a Equitalia Polis, parte del giudizio principale. Ai sensi dell’art. 23, quarto comma, l. n. 87/1953, la notifica alle parti è un adempimento essenziale. La mancata notifica viola il contraddittorio e il diritto di difesa della parte pretermessa. La Corte dispone la restituzione degli atti affinché il giudice provveda alla notifica omessa, come in precedenti analoghe ordinanze.

    Il principio

    Nell’incidente di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve essere notificata a tutte le parti del giudizio principale, anche a quelle non costituite. La mancata notificazione viola il contraddittorio e comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente perché vi provveda.

    Domande e risposte

    Come viene notificata la cartella di pagamento quando il contribuente non viene trovato?

    Ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, si ricorre al meccanismo dell’art. 140 c.p.c. (deposito in comune e affissione all’albo) quando il destinatario è irreperibile nel luogo conosciuto. La questione sollevata riguardava se questa procedura fosse applicabile anche quando l’indirizzo del destinatario era conosciuto.

    Perché il giudice deve notificare l’ordinanza di rimessione alle parti del giudizio principale?

    Perché le parti del giudizio principale hanno diritto di partecipare al giudizio costituzionale incidentale: possono presentare osservazioni, difendersi dalle questioni sollevate e influenzare l’esito. La mancata notifica priva queste parti del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve notificare l’ordinanza di rimessione alla parte pretermessa e poi decidere se sollevare nuovamente la questione davanti alla Corte, questa volta nel rispetto del contraddittorio. Se lo fa, la Corte esaminerà il merito della questione sulla notifica della cartella.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2012 – Soglia di sicurezza negli appalti Marche e tutela della concorrenza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, che introduceva una soglia minima di ammissibilità delle offerte negli appalti pubblici regionali correlata alla sicurezza del lavoro. La norma violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), poiché dettava una disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva previsto, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, che i bandi dovessero indicare una soglia minima obbligatoria di ammissibilità delle offerte (non superiore al 20% del punteggio massimo) riferita agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei cantieri. Il Codice dei contratti statale configurava invece tali elementi come criteri di valutazione delle offerte, non come soglie di esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma originaria (e, in via consequenziale, anche il testo novellato dalla legge regionale n. 20 del 2011, sostanzialmente coincidente). La normativa regionale introduceva un criterio di ammissibilità delle offerte diverso da quello statale, che configura gli stessi elementi come criteri di valutazione. Ciò invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza negli appalti pubblici.

    Il principio

    In materia di appalti pubblici, l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. Le Regioni non possono prevedere, in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti o di ammissibilità delle offerte, una disciplina diversa da quella dettata dal Codice dei contratti pubblici, pena l’illegittimità costituzionale per invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra criterio di ammissibilità e criterio di valutazione delle offerte?

    Un criterio di ammissibilità esclude le offerte che non lo rispettano prima ancora che vengano valutate. Un criterio di valutazione invece entra nel punteggio finale dell’offerta. Il Codice dei contratti statale qualifica gli elementi di sicurezza come criteri di valutazione, non di esclusione, per favorire la concorrenza più ampia possibile.

    Perché la modifica regionale successiva è stata dichiarata ugualmente incostituzionale?

    La Regione Marche aveva modificato la norma trasformando l’obbligo in facoltà, ma il testo novellato continuava a individuare gli elementi di sicurezza come soglia di ammissibilità (sia pure facoltativa). La sostanza rimaneva la stessa e la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità anche del nuovo testo, in via consequenziale.

    Le Regioni possono disciplinare la sicurezza sul lavoro negli appalti?

    Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, ma tale competenza non consente di intervenire nella fase di evidenza pubblica degli appalti, dove vige la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. I profili di sicurezza devono essere regolati entro i limiti del Codice dei contratti pubblici.

  • Corte cost. n. 46/2012 – Ammissibile il conflitto del Magistrato di sorveglianza contro il Ministro della giustizia sui canali TV dei detenuti 41-bis

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 46 del 2012, dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia, che aveva disposto la non-esecuzione di un’ordinanza giudiziaria che aveva riconosciuto il diritto di un detenuto in regime 41-bis a ricevere i canali «Rai Sport» e «Rai Storia».

    Di cosa si tratta

    L’Amministrazione penitenziaria aveva oscurato «Rai Sport» e «Rai Storia» per i detenuti in regime di carcere duro (art. 41-bis ord. pen.) a Rebibbia. Un detenuto aveva presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza, che aveva riconosciuto la lesione del diritto soggettivo all’informazione (art. 21 Cost.) e ordinato il ripristino. Il Ministro della giustizia aveva poi emanato un decreto disponendo la «non esecuzione» di quell’ordinanza giudiziaria. Il Magistrato di sorveglianza aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione, contestando che il Ministro avesse il potere di bloccare l’esecuzione di un suo provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Roma (ricorrente nel conflitto tra poteri dello Stato) ha chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non-esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che riconosce la lesione di un diritto soggettivo del detenuto, in violazione degli artt. 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto in fase di delibazione (art. 37 l. n. 87/1953): sussistono la legittimazione attiva del Magistrato di sorveglianza e quella passiva del Ministro della giustizia (o, in subordine, del Presidente del Consiglio). La Corte dispone la notificazione del ricorso al Ministro perché il giudizio nel merito possa svolgersi. Non è ancora una pronuncia nel merito del conflitto.

    Il principio

    Il Magistrato di sorveglianza è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia quando quest’ultimo disponga la non-esecuzione di un suo provvedimento giurisdizionale definitivo sulla tutela dei diritti dei detenuti. La questione è ammissibile e merita esame nel merito.

    Domande e risposte

    Un detenuto in regime 41-bis ha diritto a guardare la televisione?

    Il Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto il diritto all’informazione (art. 21 Cost. e artt. 18 e 18-ter ord. pen.) anche ai detenuti in regime speciale. Le limitazioni sono possibili solo per prevenire contatti con le organizzazioni criminali di riferimento, non in modo indiscriminato.

    Il Ministro della giustizia può bloccare l’esecuzione di un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza?

    La questione è al cuore del conflitto. Secondo il Magistrato ricorrente, il Ministro non ha tale potere senza travalicare la separazione tra potere esecutivo e giurisdizione. La Corte ha ritenuto la questione ammissibile: il merito sarà deciso in un successivo giudizio.

    Cosa significa che il conflitto è dichiarato «ammissibile»?

    La fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953) è una valutazione preliminare: la Corte verifica solo che il ricorso sia proposto da un potere dello Stato legittimato e riguardi una sfera di attribuzioni costituzionalmente protetta. Se ammissibile, il giudizio prosegue nel merito con una sentenza definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 51/2012 – Stabilizzazione LSU Molise e pubblico concorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise n. 6 del 2011, che disponeva la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunità montane senza procedure selettive. La norma violava l’art. 97 della Costituzione (pubblico concorso) e l’art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica).

    Di cosa si tratta

    A seguito della soppressione delle Comunità montane del Molise, la legge regionale n. 6 del 2011 prevedeva che la Regione e gli enti dipendenti coprissero i posti vacanti in via prioritaria attraverso la mobilità del personale delle soppresse Comunità, inclusi i lavoratori socialmente utili (LSU). Il comma 10 dello stesso articolo destinava risorse finanziarie per promuovere la stabilizzazione di tali lavoratori precari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali statali che vietano stabilizzazioni senza procedure concorsuali. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    Il comma 1 è stato dichiarato incostituzionale perché realizzava una stabilizzazione di personale precario senza alcuna procedura concorsuale o selettiva, in violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego. Il comma 10 è stato dichiarato incostituzionale perché destinava risorse per promuovere stabilizzazioni generalizzate senza limiti selettivi, violando l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire tramite pubblico concorso, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge statale. Le norme regionali che prevedono la stabilizzazione di personale precario senza procedure selettive — anche nella forma di mobilità riservata — violano l’art. 97 della Costituzione e i principi fondamentali del pubblico impiego stabiliti dallo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i lavoratori socialmente utili (LSU)?

    I lavoratori socialmente utili sono persone disoccupate o in cassa integrazione che svolgono attività di pubblica utilità per enti pubblici in cambio di una indennità. Il loro rapporto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ente utilizzatore, salvo stabilizzazione mediante procedure selettive.

    Quando la mobilità del personale può equivalere a una assunzione riservata?

    La mobilità è lecita se riguarda lavoratori già titolari di un rapporto di impiego a tempo indeterminato. Quando invece — come nel caso di specie — viene utilizzata per trasformare rapporti precari (LSU) in rapporti a tempo indeterminato, costituisce una forma di assunzione riservata senza concorso, incostituzionale ai sensi dell’art. 97 Cost.

    Le Regioni possono derogare all’obbligo del pubblico concorso?

    Solo in casi straordinari e giustificati previsti dalla legge statale. La giurisprudenza costituzionale ammette eccezioni al concorso pubblico esclusivamente quando sussistano peculiari e straordinarie ragioni di servizio, che devono essere specificate nella norma o ricavabili dal contesto normativo.

  • Corte cost. n. 27/2012 – Cessazione della materia del contendere su norma regionale siciliana sulle cooperative

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 6 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana in materia di aiuti alle imprese e cooperative: nelle more del giudizio la norma impugnata era stata modificata o abrogata, eliminando il contrasto con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 6 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 729, recante «Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.») con ricorso in via principale (reg. ric. n. 69/2011). Nelle more del giudizio la situazione normativa era mutata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 6 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 (d.d.l. n. 729). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (reg. ric. n. 69/2011). Giudice relatore: Luigi Mazzella. Il ricorso è stato promosso in via principale dinanzi alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza (ex plurimis: ord. nn. 186/2009, 304/2008, 229 e 358/2007, 410/2006). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la norma impugnata viene modificata o abrogata nelle more del giudizio in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione prospettato dal ricorrente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare il merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che il conflitto originario è venuto meno — in genere perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata — e non c’è più motivo di decidere nel merito. La Corte chiude il procedimento senza pronunciarsi sulla costituzionalità o meno della norma originaria.

    Chi può impugnare le leggi regionali siciliane davanti alla Corte?

    In Sicilia, in virtù dello statuto speciale, il Commissario dello Stato può impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invece impugnarle dopo la promulgazione.

    La dichiarazione di cessazione copre anche eventuali effetti già prodotti dalla norma?

    No. La cessazione della materia del contendere non retroagisce: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma per il periodo in cui era in vigore, né incide su eventuali rapporti già definiti.

  • Corte cost. n. 50/2012 – Agevolazione IRAP regionale illegittima e personale sanitario Umbria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Umbria n. 4 del 2011, nella parte riferita agli anni 2011 e 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica. La norma regionale introduceva una deduzione dalla base imponibile IRAP non prevista dalla legislazione statale, configurando un aiuto di Stato. La questione relativa all’art. 30 (personale sanitario) è stata invece dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva introdotto, con la legge n. 4 del 2011, due misure: una deduzione dalla base imponibile IRAP per i nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato (art. 5) e una proroga delle norme regionali sul reclutamento del personale sanitario (art. 30). Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni sostenendo che invadessero competenze legislative esclusive dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 e l’art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, per violazione degli artt. 3, 117 (primo, secondo lettere e ed l, e terzo comma) della Costituzione. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    L’art. 5 è stato dichiarato incostituzionale perché introduceva una deduzione IRAP non prevista dalla legislazione statale, violando la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario. La questione relativa alla parte dell’art. 5 riferita agli anni successivi al 2012 è stata dichiarata cessata per materia del contendere, avendo la Regione modificato la norma. L’art. 30, relativo al personale sanitario, è stato giudicato non fondate le censure, perché l’art. 6 della legge regionale n. 16 del 2005 (norma ritenuta lesiva) era stato già abrogato dalla stessa legge n. 4 del 2011.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre deduzioni o agevolazioni IRAP non previste dalla legislazione statale, perché ciò viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e può configurare un aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione europea. Il principio di coordinamento della finanza pubblica esige uniformità delle basi imponibili dei tributi erariali.

    Domande e risposte

    Possono le Regioni modificare le aliquote o le basi imponibili IRAP?

    Le Regioni possono variare l’aliquota IRAP entro i limiti fissati dalla legge statale, ma non possono introdurre deduzioni o esenzioni che alterino la base imponibile in modo non consentito dalla normativa statale, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Che cosa è un aiuto di Stato vietato dall’Unione europea?

    Un aiuto di Stato è qualsiasi vantaggio economico concesso selettivamente a determinate imprese o settori mediante risorse pubbliche, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato interno. Le agevolazioni fiscali selettive rientrano in questa categoria e devono essere notificate preventivamente alla Commissione europea.

    Perché la censura sull’art. 30 (personale sanitario) non è stata accolta?

    La norma impugnata prorogava la legge regionale n. 16 del 2005, ma il Governo temeva che ciò implicasse anche l’applicazione dell’art. 6 di tale legge (riserva del 50% dei posti). Tuttavia, tale art. 6 era stato abrogato dalla stessa legge n. 4 del 2011 entrata in vigore lo stesso giorno, così venendo meno le ragioni del ricorso.

  • Corte cost. n. 26/2012 – Manifesta inammissibilità sulla difesa tecnica obbligatoria nella fase presidenziale di separazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 c.p.c. sulla difesa tecnica obbligatoria nell’udienza presidenziale di separazione giudiziale. Il rimettente ripresentava una questione già dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum, senza sanare adeguatamente i vizi originari.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 707, comma 1, e 708, comma 1, c.p.c. (come modificati dal d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005), lamentando che la previsione obbligatoria dell’assistenza del difensore nell’udienza presidenziale di separazione — anche nella fase del tentativo di conciliazione — ledesse il diritto di difesa, il giusto processo e l’interesse alla tutela della famiglia. La questione era già stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum con l’ordinanza n. 21/2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 707, comma 1, e 708, comma 1, c.p.c. (come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lett. e-ter, del d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005). Parametri: artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. Giudice rimettente: Presidente del Tribunale di Lamezia Terme. Giudice relatore: non indicato (camera di consiglio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente, pur avendo formalmente rimosso il vizio di indeterminatezza del petitum rilevato con l’ord. n. 21/2011, presentava altri profili di inammissibilità: in particolare, non aveva adeguatamente motivato l’estensione dell’impugnativa all’intero testo dell’art. 708 e l’ordinanza difettava di sufficiente motivazione su alcuni parametri evocati.

    Il principio

    Un giudice rimettente non può limitarsi a riproporre una questione già dichiarata inammissibile semplicemente riformulando il petitum: l’ordinanza di rimessione deve essere adeguatamente motivata su tutti i parametri evocati e deve chiaramente indicare l’ambito delle norme impugnate. Vizi di motivazione o di indeterminatezza — anche parziali — determinano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    L’assistenza del difensore è obbligatoria nell’udienza presidenziale di separazione?

    Sì, secondo il testo modificato degli artt. 707 e 708 c.p.c. introdotto nel 2005. Il rimettente contestava che tale obbligo si estendesse anche alla prima fase del tentativo di conciliazione, dove in passato era invece vietata.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non esaminata nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava difetti di motivazione: il giudice non aveva spiegato adeguatamente le ragioni per cui impugnava l’intero art. 708 e non aveva sufficientemente argomentato la violazione di alcuni parametri costituzionali.

    Può il giudice riproporre la stessa questione?

    Sì, ma deve rimediare ai vizi che avevano determinato la precedente inammissibilità e deve fornire una motivazione esaustiva e non contraddittoria sull’intero petitum e su tutti i parametri invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 25/2012 – Manifesta infondatezza sul reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs. 74/2000)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA), sollevata per asserita violazione del principio di eguaglianza in ragione della diversa finestra temporale a disposizione dei contribuenti per gli anni di imposta 2005 rispetto agli anni successivi. Il fluire del tempo è un elemento di differenziazione giuridicamente valido.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall’art. 35, comma 7, del d.l. n. 223/2006, conv. dalla l. n. 248/2006), che punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia annua, sostenendo che il contribuente per l’anno 2005 avesse avuto meno tempo rispetto agli anni successivi per adeguarsi alla nuova norma penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Parametro: art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), per l’asserita disparità di trattamento tra i contribuenti dell’anno 2005 e quelli degli anni successivi. Giudice rimettente: Tribunale di Torino (r.o. n. 201/2011). Giudice relatore: non indicato. Identica alla questione già decisa con ord. n. 224/2011 della stessa Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, confermando quanto già affermato con l’ordinanza n. 224/2011. La diversa finestra temporale (circa cinque mesi e mezzo invece di dodici) a disposizione del contribuente 2005 per decidere se versare l’imposta è giustificata dall’elemento del tempo, che costituisce un valido elemento di differenziazione giuridica. Il termine residuo non era così breve da risultare intrinsecamente incongruo.

    Il principio

    Non viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) il fatto che, per effetto dell’entrata in vigore di una nuova incriminazione, i contribuenti dell’anno precedente dispongano di un termine inferiore a quello ordinario per adeguarsi: il fluire del tempo costituisce un valido elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche, secondo la costante giurisprudenza della Corte.

    Domande e risposte

    Qual è la soglia del reato di omesso versamento IVA?

    Ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, commette reato chi non versa l’IVA dovuta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro annui (soglia vigente al momento della decisione).

    Perché il contribuente del 2005 aveva meno tempo?

    Perché la norma incriminatrice è entrata in vigore il 4 luglio 2006 (d.l. n. 223/2006), ma l’IVA per il 2005 andava versata entro il 27 dicembre 2006: tra entrata in vigore e scadenza intercorrevano solo circa cinque mesi e mezzo invece dei circa dodici ordinari.

    Il termine più breve viola la Costituzione?

    No, secondo la Corte. Cinque mesi e mezzo non sono un termine irragionevole; il contribuente aveva già l’obbligo tributario prima della norma penale e disponeva di tempo sufficiente per adeguarsi.

    Norme collegate