Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania contro le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che avevano annullato il decreto di nomina di un assessore, ritenendo violato il principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta regionale. La Corte ha ribadito che i decreti di nomina degli assessori non sono “atti politici” insindacabili.
Di cosa si tratta
Il Presidente della Giunta regionale della Campania aveva nominato un assessore di sesso maschile in sostituzione di uno dimissionario, lasciando nella Giunta una sola componente femminile. Il TAR e il Consiglio di Stato avevano annullato il decreto di nomina per violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto regionale campano, che impone “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini” nella Giunta. La Regione Campania aveva allora sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la nomina degli assessori fosse un atto politico insindacabile.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011 (e alla sentenza TAR Campania n. 1985/2011), sostenendo la violazione dell’art. 122, quinto comma, Cost., che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la nomina degli assessori. La Regione riteneva che questi decreti fossero atti politici non soggetti al sindacato del giudice amministrativo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile anche l’intervento in giudizio dell’avvocato Annarita Petrone (la ricorrente nel giudizio amministrativo). Il conflitto era inammissibile perché la questione riguardava in sostanza la correttezza dell’interpretazione operata dal giudice amministrativo circa la natura vincolante dell’art. 46 dello Statuto regionale, materia che non rientra nel sindacato della Corte costituzionale in sede di conflitto tra enti.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti non è lo strumento per contestare il modo in cui un giudice ha interpretato il diritto applicabile; esso presuppone che un organo dello Stato abbia invaso le sfere di competenza costituzionalmente attribuite a un altro soggetto. Quando la questione è se un atto regionale dovesse o meno rispettare una norma statutaria, il giudice amministrativo ha competenza a decidere e non vi è spazio per il conflitto.
Domande e risposte
La nomina degli assessori regionali è un atto politico insindacabile?
No, secondo la giurisprudenza amministrativa confermata dalla Corte: i decreti di nomina degli assessori devono rispettare i criteri giuridici fissati dallo statuto regionale (tra cui la parità di genere), e sono quindi soggetti al sindacato del giudice amministrativo. Non rientrano negli “atti di governo” esclusi dalla giurisdizione ai sensi dell’art. 7 del codice del processo amministrativo.
Cosa prevede il principio di equilibrata presenza di genere nella Giunta?
L’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania richiede “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini”. Secondo il Consiglio di Stato, questo non è un obiettivo meramente programmatico, ma un vincolo giuridico vincolante per il Presidente della Giunta al momento della nomina e della sostituzione degli assessori.
Quali Regioni prevedono norme simili?
Molte Regioni italiane hanno inserito nei propri statuti il principio di parità di genere nella composizione degli organi esecutivi, in attuazione dell’art. 51 Cost. (parità nell’accesso alle cariche elettive) e dell’art. 1 della l. cost. n. 3/2003 che ha inserito il principio di parità nei nuovi artt. 117 e 122 Cost.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione e ineleggibilità nelle Regioni; il quinto comma riguarda la nomina degli assessori regionali
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali, anche in tema di ordinamento degli organi regionali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.