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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui vietava l’installazione sul territorio regionale di depositi di materiali e rifiuti radioattivi anche in presenza di intesa con lo Stato. La materia è di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli oneri di solidarietà connessi allo smaltimento di tali rifiuti.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva approvato una norma che vietava l’installazione sul proprio territorio di impianti nucleari e di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, consentendo deroghe solo previa intesa con lo Stato. La Corte ha già dichiarato incostituzionali norme analoghe di altre Regioni (Puglia, Basilicata, Campania) con la sentenza n. 331 del 2010 e della stessa Regione Molise con la sentenza n. 247 del 2006.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e dell’art. 120, primo comma, della Costituzione. La Corte ha limitato il proprio esame alla parte riguardante i depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Ricorso governativo in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). La previsione dell’intesa nella norma regionale non è sufficiente a sanare il vizio, perché le modalità di collaborazione Stato-Regioni devono essere disciplinate dal legislatore statale competente, non da quello regionale. La censura ex art. 120 Cost. è rimasta assorbita.
Il principio
La disciplina dei materiali e rifiuti radioattivi spetta in via esclusiva al legislatore statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). Nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli oneri di solidarietà connessi allo smaltimento di tali rifiuti, anche invocando motivazioni di protezione civile o tutela della salute: il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi non può essere risolto sul principio di autosufficienza delle singole Regioni.
Domande e risposte
Perché il voto referendario del 2011 sul nucleare non ha reso superflua questa sentenza?
Il referendum del giugno 2011 ha abrogato le norme che consentivano la costruzione di nuovi impianti nucleari in Italia. La sentenza riguarda però la disciplina dei rifiuti radioattivi, che rimane vigente indipendentemente dall’esito referendario: i rifiuti radioattivi continuano a esistere e devono comunque essere stoccati e smaltiti.
La Regione non può tutelare la salute dei propri cittadini vietando i depositi nucleari?
La Corte ha chiarito che, in materia di rifiuti radioattivi, la competenza è esclusivamente statale e i poteri regionali non possono consentire interventi preclusivi che pregiudichino la corretta gestione dello smaltimento su scala nazionale. La tutela della salute in ambito regionale non legittima misure che rendano impossibile o gravemente difficile lo smaltimento di rifiuti pericolosi a livello nazionale.
Che cosa significa che la previsione dell’intesa non salva la norma regionale?
Le idonee forme di collaborazione tra Stato e Regioni in materia ambientale devono essere individuate e disciplinate dal legislatore statale competente. Se è la Regione a condizionare l’installazione di depositi a una propria intesa, sta di fatto esercitando un potere veto su una materia che non le appartiene, aggirando così il riparto costituzionale delle competenze.
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