Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge della Regione Abruzzo n. 49/2010, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, intervenuta dopo che la Regione aveva abrogato le disposizioni impugnate con la legge regionale n. 24/2011.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato gli artt. 5, comma 1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo n. 49/2010, relativi all’utilizzo di personale con contratti flessibili e alle procedure di assunzione a tempo indeterminato nella Regione. Le norme erano state censurate per violazione degli artt. 81 (copertura finanziaria), 117 secondo comma lett. l) (ordinamento civile) e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) della Costituzione, per contrasto con i vincoli statali di contenimento della spesa per il personale e con il principio del pubblico concorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5 comma 1, 11 e 12 della l.r. Abruzzo n. 49/2010 in riferimento agli artt. 81 quarto comma e 117 secondo comma lett. l) e terzo comma Cost. Successivamente, con la l.r. Abruzzo n. 24/2011, la Regione aveva sostituito gli artt. 5 e 12 e abrogato l’art. 11, rendendo privo di oggetto il ricorso.
La decisione della Corte
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in data 10 novembre 2011. Poiché la Regione Abruzzo non si era costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
Il principio
Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
La Regione Abruzzo aveva abrogato le norme impugnate con la legge regionale n. 24/2011, eliminando l’oggetto del contendere. In questi casi il Governo rinuncia al ricorso in quanto le disposizioni censurate non sono più in vigore e non producono più effetti.
La rinuncia al ricorso ha effetti diversi se la parte resistente si è costituita?
Sì. Se la parte resistente si è costituita, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo solo se la controparte acconsente. Se invece non si è costituita, come nel caso in esame, la rinuncia determina automaticamente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.
Questa pronuncia ha valore di precedente sul merito delle questioni?
No. La dichiarazione di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le questioni sul personale delle Regioni e sui vincoli alla spesa pubblica rimangono aperte per futuri ricorsi.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi pubblici, rilevante nel contesto delle censure sul personale regionale
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica (terzo comma) e ordinamento civile (secondo comma, lett. l)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.