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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge della Regione Abruzzo n. 49/2010, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, intervenuta dopo che la Regione aveva abrogato le disposizioni impugnate con la legge regionale n. 24/2011.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato gli artt. 5, comma 1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo n. 49/2010, relativi all’utilizzo di personale con contratti flessibili e alle procedure di assunzione a tempo indeterminato nella Regione. Le norme erano state censurate per violazione degli artt. 81 (copertura finanziaria), 117 secondo comma lett. l) (ordinamento civile) e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) della Costituzione, per contrasto con i vincoli statali di contenimento della spesa per il personale e con il principio del pubblico concorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5 comma 1, 11 e 12 della l.r. Abruzzo n. 49/2010 in riferimento agli artt. 81 quarto comma e 117 secondo comma lett. l) e terzo comma Cost. Successivamente, con la l.r. Abruzzo n. 24/2011, la Regione aveva sostituito gli artt. 5 e 12 e abrogato l’art. 11, rendendo privo di oggetto il ricorso.

La decisione della Corte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in data 10 novembre 2011. Poiché la Regione Abruzzo non si era costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Il principio

Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

La Regione Abruzzo aveva abrogato le norme impugnate con la legge regionale n. 24/2011, eliminando l’oggetto del contendere. In questi casi il Governo rinuncia al ricorso in quanto le disposizioni censurate non sono più in vigore e non producono più effetti.

La rinuncia al ricorso ha effetti diversi se la parte resistente si è costituita?

Sì. Se la parte resistente si è costituita, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo solo se la controparte acconsente. Se invece non si è costituita, come nel caso in esame, la rinuncia determina automaticamente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Questa pronuncia ha valore di precedente sul merito delle questioni?

No. La dichiarazione di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le questioni sul personale delle Regioni e sui vincoli alla spesa pubblica rimangono aperte per futuri ricorsi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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