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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi quattro articoli della legge finanziaria regionale abruzzese 2011 (l.r. n. 1/2011): le norme su compensi straordinari per il personale della protezione civile post-sisma (art. 11), una norma finanziaria non meglio precisata (art. 16), la tariffa agevolata per il soccorso sanitario ai residenti (art. 75, comma 3) e la riduzione degli oneri associativi a carico di categorie professionali (art. 76, comma 1), per violazione di competenze statali e della libertà di associazione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato otto articoli della legge finanziaria reg. Abruzzo 2011 (l.r. n. 1/2011): quelli relativi a compensi straordinari del personale regionale della protezione civile (art. 11), norme finanziarie varie (artt. 16, 36, 47, 55, 63), tariffe del soccorso sanitario SUEM 118 (art. 75) e oneri associativi di categorie (art. 76). La Corte ha esaminato le questioni e ha dichiarato l’illegittimità di quattro articoli.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011). Parametri: artt. 3, 18, 23, 97, 117 e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 26/2011). Giudice relatore: Luigi Mazzella.
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato illegittimo l’art. 11, perché la disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale della Protezione Civile nell’emergenza post-sisma rientra nella competenza esclusiva statale; 2) dichiarato illegittimo l’art. 16; 3) dichiarato illegittimo l’art. 75, comma 3, nella parte riguardante la riduzione della tariffa SUEM 118 per i residenti in Abruzzo e la relativa copertura a carico del fondo sanitario; 4) dichiarato illegittimo l’art. 76, comma 1, per violazione della libertà di associazione (art. 18 Cost.); 5) dichiarato estinto il giudizio sulle questioni relative all’art. 47.
Il principio
Le Regioni non possono legiferare sulle materie riservate allo Stato nemmeno con norme inserite nella legge finanziaria regionale: la competenza esclusiva statale in materia di protezione civile, di disciplina delle professioni e di tutela della concorrenza non può essere derogata da norme regionali, anche se inserite in un provvedimento di carattere finanziario. Le norme regionali che comprimono la libertà di associazione senza il consenso degli associati violano l’art. 18 Cost.
Domande e risposte
Perché la Regione Abruzzo non poteva disciplinare i compensi della protezione civile post-sisma?
Perché la gestione dell’emergenza sismica del 2009 era stata attribuita a strutture statali (Protezione Civile nazionale, Commissario delegato) con ordinanze statali. I compensi del personale operante in tale contesto rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di protezione civile.
Perché la tariffa ridotta del 118 per i residenti viola la Costituzione?
Perché la riduzione della tariffa veniva coperta con risorse del fondo sanitario nazionale assegnate al SUEM 118 per garantire il servizio a tutti, non solo ai residenti. La norma creava una disparità di trattamento e alterava la destinazione vincolata delle risorse statali.
Cosa è la libertà di associazione e perché è stata violata dall’art. 76?
L’art. 18 Cost. garantisce a tutti il diritto di associarsi liberamente. L’art. 76, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 1/2011 modificava gli oneri associativi di categorie professionali senza il consenso degli associati, ledendo la libertà di associazione protetta dalla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 18 della Costituzione — Libertà di associazione, violata dall’art. 76, comma 1, della l.r. Abruzzo
- Art. 117 della Costituzione — Riparto competenze legislative, parametro centrale delle questioni
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