Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 75/2012 – Limite risarcitorio nei pacchetti turistici e danno alla persona

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995 nella parte in cui poneva un limite al risarcimento del danno alla persona derivante dall’inadempimento dei contratti di pacchetto turistico tutto compreso. Il limite, mutuato dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, violava la delega legislativa che imponeva di tutelare maggiormente il consumatore.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 111/1995, attuando la direttiva europea sui pacchetti turistici (dir. 90/314/CEE), aveva previsto all’art. 15 che la responsabilità dell’organizzatore per danni alla persona fosse limitata a 50.000 franchi-oro (circa 313.500 euro), ricalcando il massimale della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970. Il caso che ha dato origine alla questione riguardava turisti rimasti gravemente feriti durante un’escursione in Egitto (amputazione di un braccio), con danni stimati in circa 808.000 euro, ben superiori al limite legale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. La legge delega (art. 24 della l. n. 146/1994) aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona dovesse essere limitato ai massimali della Convenzione di Bruxelles: il legislatore delegato avrebbe dunque ecceduto dalla delega estendendo il limite anche ai danni alla persona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995, nella parte in cui — limitatamente alla responsabilità per danni alla persona — poneva come limite all’obbligo di ristoro quello indicato dalla Convenzione di Bruxelles. Ha ritenuto fondato il vizio di eccesso di delega: la legge delega aveva espressamente limitato il rinvio alla Convenzione di Bruxelles ai soli danni non personali, mentre il decreto delegato aveva esteso il limite anche ai danni alla persona.

    Il principio

    Il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio non può essere applicato ai danni alla persona subiti nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso: la legge delega aveva espressamente escluso tale limitazione per i danni personali, e il decreto delegato che vi aveva incluso tali danni è in eccesso di delega, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per pacchetto turistico tutto compreso?

    Un pacchetto che combina almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici, venduto a prezzo forfettario per una durata superiore a ventiquattro ore. L’organizzatore è responsabile verso il turista per l’inadempimento di tutte le prestazioni incluse nel pacchetto.

    Qual era il limite risarcitorio previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 111/1995?

    Il limite era di 50.000 DSP (diritti speciali di prelievo) o franchi-oro, come previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, corrispondente a circa 313.500 euro. Il danno dei turisti infortunati in Egitto ammontava invece a circa 808.000 euro.

    La sentenza ha eliminato qualsiasi limite al risarcimento nel turismo organizzato?

    Ha eliminato il limite solo per i danni alla persona. Per i danni diversi da quelli personali (danni a cose, danni economici) il sistema dei massimali può continuare ad applicarsi nella misura in cui sia compatibile con la normativa sopravvenuta (il d.lgs. n. 111/1995 è stato poi sostituito dal d.lgs. n. 79/2011, Codice del turismo).

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  • Corte cost. n. 74/2012 – Appalti pubblici e competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 17, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 7/2011 sugli appalti pubblici, per contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile. Ha invece dichiarato estinto il processo per le questioni relative agli artt. 13 e 47 — oggetto di rinuncia — e cessata la materia del contendere per l’art. 30.

    Di cosa si tratta

    La legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, aveva modificato la legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. n. 26/1993) in vari punti. In particolare l’art. 17, comma 1, modificava i criteri per la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, elevando la soglia di importo applicabile oltre quella prevista dalla normativa statale (Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006), con conseguente invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, comma 1, 17, comma 1, 30, comma 4 e 47 della l.p. Trento n. 7/2011, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma (lettere e ed l), Cost. e agli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige). La Provincia autonoma ha successivamente modificato le disposizioni di cui agli artt. 13, 30 e 47, determinando la rinuncia parziale al ricorso da parte del Governo e la cessazione della materia del contendere per l’art. 30.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (collaudo di lavori pubblici); 2) dichiarato l’estinzione del processo per le questioni relative agli artt. 13, comma 1, e 47, a seguito della rinuncia concordata tra le parti; 3) dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’art. 30, comma 4, oggetto di modifica normativa sopravvenuta.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Trento, pur dotata di competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, deve rispettare i limiti posti dall’ordinamento civile statale: le disposizioni provinciali che disciplinano il collaudo degli appalti in modo difforme dalla normativa nazionale non sono ammissibili nella misura in cui incidono su profili riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 17, comma 1, della l.p. Trento n. 7/2011 che la Corte ha dichiarato incostituzionale?

    Consentiva alle stazioni appaltanti provinciali di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori per importi fino alla soglia comunitaria (circa 4,8 milioni di euro), mentre la normativa statale prevede tale possibilità solo per lavori sotto i 500.000 euro (o, a discrezione, fino a un milione di euro).

    Perché il Governo ha rinunciato alle questioni sugli artt. 13 e 47?

    Perché la Provincia autonoma di Trento, con la legge finanziaria provinciale 2012 (l.p. n. 18/2011), ha modificato le disposizioni impugnate, rimuovendo i profili di contrasto con la normativa statale. Il Governo ha ritenuto soddisfatta la propria pretesa e ha rinunciato parzialmente al ricorso.

    La Provincia autonoma di Trento ha competenza sugli appalti pubblici?

    Sì, in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, in virtù dell’art. 8, primo comma, n. 17, dello statuto speciale. Tuttavia tale competenza è limitata dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento civile statale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

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  • Corte cost. n. 73/2012 – Fondo di garanzia vittime della strada e richiesta risarcitoria cumulativa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, che impone di inviare la richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP. Il Tribunale di Macerata riteneva la norma lesiva del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) prevede che, quando i danni da sinistro stradale debbano essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il danneggiato deve inviare la richiesta risarcitoria — da cui decorre il termine di sessanta giorni per agire in giudizio — sia all’impresa designata sia alla CONSAP. La previgente disciplina consentiva di inviare la richiesta alternativamente all’una o all’altra. Il Tribunale di Macerata riteneva che l’obbligo cumulativo aggravasse la posizione del danneggiato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Macerata (sezione distaccata di Civitanova Marche) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 Cost. Sosteneva che la norma fosse in contrasto con la delega di cui all’art. 4 della l. n. 229/2003 — che imponeva di semplificare e agevolare la posizione del contraente debole — e che limitasse il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ritenuto che l’obbligo di inviare la richiesta risarcitoria anche alla CONSAP non precluda l’accesso alla tutela giurisdizionale né violasse i principi della delega. La norma ha una finalità di raccordo e coordinamento tra i soggetti obbligati al risarcimento, che non aggrava irragionevolmente la posizione del danneggiato, il quale deve semplicemente inviare una copia della richiesta in più.

    Il principio

    L’obbligo di inviare la richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP nel procedimento di risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né eccede i limiti della delega legislativa (artt. 76-77 Cost.), trattandosi di un adempimento formale non idoneo a precludere o ostacolare gravemente l’accesso alla giustizia.

    Domande e risposte

    Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

    È un fondo gestito dalla CONSAP che risarcisce i danni causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con imprese in liquidazione coatta, garantendo alla vittima la possibilità di ottenere il risarcimento anche in assenza di assicurazione valida.

    Perché il Tribunale di Macerata riteneva la norma incostituzionale?

    Sosteneva che l’obbligo di inviare la richiesta anche alla CONSAP (anziçhé alternativamente all’impresa designata o alla CONSAP, come nella vecchia disciplina) costituisse un onere aggiuntivo a carico del danneggiato, in contrasto con la finalità della delega di semplificare e agevolare la tutela del contraente debole.

    Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza?

    Perché l’invio di una copia della richiesta in più non costituisce un ostacolo concreto all’esercizio del diritto di difesa e la norma persegue una finalità di raccordo amministrativo ragionevole, compatibile con i principi della delega e con il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.

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  • Corte cost. n. 72/2012 – Conflitto di attribuzioni su controllo Corte dei conti e Regione Trentino-Alto Adige

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige contro la decisione della Corte dei conti sul rendiconto regionale 2010. La Regione contestava il potere della Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i propri regolamenti, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezioni riunite, aveva approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il 2010, escludendo però dalla dichiarazione di regolarità i capitoli relativi a spese effettuate in base a regolamenti regionali che non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimità. La Regione ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che tale potere di controllo non spettasse alla Corte dei conti in virtù delle norme di autonomia più ampie introdotte dalla riforma costituzionale del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti (n. 10/2011) contro la decisione n. 36/CONTR/2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, deducendo la violazione dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001, degli artt. 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 305/1988 e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Ha ritenuto che il conflitto non fosse ammissibile nei confronti di una decisione della Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di controllo, rientrando tale attività nell’ambito della giurisdizione contabile e non in quello delle attribuzioni costituzionali suscettibili di dar luogo a un conflitto di attribuzioni tra enti.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti non è ammissibile quando è diretto a contestare l’esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti: le decisioni della Corte dei conti nel controllo dei rendiconti regionali non costituiscono atti dello Stato suscettibili di determinare una menomazione delle attribuzioni costituzionali regionali ai sensi dell’art. 134 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    È un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui Stato, Regioni e Province autonome possono contestare atti dell’altro ente che, rivendicando una competenza non spettante, menomino le proprie attribuzioni costituzionali. È distinto dal giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

    Perché la Regione contestava il controllo della Corte dei conti?

    Sosteneva che dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), le disposizioni sulle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di controllo preventivo di legittimità dei regolamenti regionali fossero diventate inapplicabili, in quanto superate da forme di autonomia più ampie garantite dalla riforma.

    La pronuncia ha chiarito i limiti del controllo della Corte dei conti sulle Regioni speciali?

    Non nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte non ha esaminato se il potere di controllo preventivo della Corte dei conti sui regolamenti regionali fosse o meno compatibile con il nuovo assetto autonomistico post-riforma 2001.

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  • Corte cost. n. 71/2012 – Risorse aggiuntive per il Sud e autonomia finanziaria siciliana

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 88/2011 che disciplina le risorse aggiuntive per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Il decreto non viola l’autonomia finanziaria speciale siciliana perché la materia non richiedeva la procedura paritetica statutaria.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, adottato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), ha definito le modalità di destinazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, in conformità all’art. 119, quinto comma, Cost. La Regione siciliana ha impugnato l’intero decreto, sostenendo che esso — in quanto applicabile anche alla Regione — avrebbe dovuto essere adottato previo accordo con la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’intero d.lgs. n. 88/2011 e in particolare l’art. 8, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto speciale siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946). La ricorrente sosteneva che la disciplina delle risorse aggiuntive per la Sicilia avrebbe dovuto essere definita mediante la procedura paritetica ex art. 43 dello statuto, e non per via legislativa unilaterale dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha precisato che la procedura paritetica di cui all’art. 43 dello statuto siciliano è riservata alle norme di attuazione dello statuto medesimo, mentre il d.lgs. n. 88/2011 è una fonte legislativa ordinaria adottata in attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost. e dell’art. 16 della l. n. 42/2009 (delega sul federalismo fiscale). Le risorse aggiuntive previste da tale decreto non coincidono con le somme di solidarietà nazionale di cui all’art. 38 dello statuto siciliano, sicché anche tale parametro non è violato.

    Il principio

    Il procedimento paritetico previsto dallo statuto speciale siciliano per le norme di attuazione non è richiesto per la legislazione statale ordinaria in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost., che perseguono finalità di perequazione nazionale distinte da quelle disciplinate dallo statuto regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le risorse aggiuntive ex art. 119, quinto comma, Cost.?

    Sono risorse che lo Stato destina, oltre ai trasferimenti perequativi ordinari, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con minore capacità fiscale, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri sociali e territoriali.

    Cos’è la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto siciliano?

    È un organo composto da rappresentanti dello Stato e della Regione siciliana che deve definire le norme di attuazione dello statuto speciale, in particolare quelle di carattere finanziario. La Regione sosteneva che anche il d.lgs. n. 88/2011 dovesse passare da questa Commissione.

    La sentenza riconosce la specialità finanziaria della Sicilia?

    Sì, ma chiarisce i confini: le garanzie procedurali dello statuto speciale siciliano si applicano alle norme di attuazione dello statuto, non a qualsiasi provvedimento legislativo statale che abbia effetti finanziari sulla Regione.

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  • Corte cost. n. 70/2012 – Bilancio regionale Campania e copertura finanziaria con avanzo non accertato

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale il bilancio di previsione della Regione Campania 2011 nella parte in cui iscritti spese per complessivi 660 milioni di euro venivano coperti con avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente ancora non accertato, in quanto il rendiconto 2010 non era stato approvato. L’utilizzo di un avanzo presunto viola il principio di copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio della Regione Campania per il 2011 (l.r. n. 5/2011) aveva iscritto diverse poste di spesa — per mutui, residui perenti, debiti fuori bilancio, assistenza sanitaria — per un totale di circa 660 milioni di euro, indicando come copertura finanziaria l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010. Tuttavia, al momento dell’approvazione della legge di bilancio, il rendiconto 2010 non era ancora stato approvato e l’avanzo era perciò ancora in pendenza di accertamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 5-9, e 5 della l.r. Campania n. 5/2011, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria), all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (sistema contabile dello Stato) e all’art. 117, terzo comma, Cost. (principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 a 9, e 5 della l.r. Campania n. 5/2011. Ha ritenuto che la copertura con avanzo di amministrazione non ancora accertato — perché il rendiconto 2010 non era stato approvato — violi l’art. 81, quarto comma, Cost., che impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte. In via consequenziale ha dichiarato incostituzionale anche una disposizione della legge finanziaria regionale correlata.

    Il principio

    Il principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) vieta alle Regioni di iscrivere spese in bilancio utilizzando come copertura un avanzo di amministrazione che non sia ancora stato accertato mediante l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Una copertura meramente presunta non soddisfa il requisito di effettività imposto dalla norma costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’avanzo di amministrazione?

    L’avanzo di amministrazione è la differenza positiva tra le entrate accertate e le spese impegnate al termine dell’esercizio finanziario. Risulta dal rendiconto e può essere utilizzato come copertura di nuove spese solo dopo che il rendiconto è stato approvato dall’organo competente.

    Perché l’utilizzo di un avanzo non accertato è incostituzionale?

    Perché l’art. 81 Cost. richiede una copertura finanziaria «effettiva»: le risorse indicate come copertura devono essere certe e disponibili, non meramente ipotetiche o in attesa di accertamento.

    Quali spese erano coperte con l’avanzo presunto?

    La legge di bilancio campana aveva destinato l’avanzo non accertato a copertura di: 200 milioni per mutui, 60 milioni per acquedotti, 300 milioni per residui perenti, 75 milioni per debiti fuori bilancio e 25 milioni per assistenza sanitaria.

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  • Corte cost. n. 69/2012 – Contributo unificato nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di pace di Fasano e Nola sull’obbligo del contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative. Le ordinanze di rimessione non rispettavano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) aveva introdotto l’obbligo del versamento del contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative (art. 23, l. n. 689/1981). Due Giudici di pace — di Fasano e di Nola — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che l’obbligo di pagamento potesse limitare l’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 212, lett. b), n. 2), della l. n. 191/2009, che ha introdotto il comma 6-bis dell’art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 Cost. (giusto processo). Giudici rimettenti: Giudice di pace di Fasano e Giudice di pace di Nola.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, riunite in un unico giudizio. Ha rilevato che le ordinanze di rimessione presentavano carenze motivazionali che precludevano l’esame nel merito: in particolare, il Giudice di pace di Fasano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione in relazione agli incombenti concreti del giudizio pendente, e il Giudice di pace di Nola non aveva esposto sufficientemente le ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia di contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, anche se il profilo sostanziale della limitazione all’accesso alla giustizia è in astratto rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa?

    A seguito della modifica introdotta dalla legge finanziaria 2010, chi intende opporsi a una sanzione amministrativa (ad esempio una multa del codice della strada) deve versare il contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso, come avviene nei comuni procedimenti civili.

    Qual era la preoccupazione dei giudici rimettenti?

    Che il costo del contributo unificato potesse scoraggiare o impedire l’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti, creando una disparità di trattamento tra chi può permettersi di ricorrere e chi no, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    La Corte ha esaminato il merito della questione?

    No. Ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili per difetto dei requisiti motivazionali delle ordinanze di rimessione, senza pronunciarsi sulla fondatezza nel merito delle censure costituzionali.

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  • Corte cost. n. 68/2012 – Sequestro di persona a scopo di estorsione e attenuante per lieve entità

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. La pena minima di venticinque anni prevista dalla norma era irragionevolmente sproporzionata per i casi meno gravi, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) prevedeva una pena da venticinque a trenta anni di reclusione, introdotta con interventi normativi emergenziali degli anni ‘70 e ‘80 per contrastare i gravi fenomeni di criminalità organizzata. Il G.i.p. del Tribunale di Venezia si trovava a giudicare un caso di breve privazione della libertà (poche ore), finalizzata alla riscossione coattiva di un debito sorto da un pregresso rapporto illecito, e riteneva che la pena minima fosse del tutto sproporzionata rispetto alla limitata gravità del fatto concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante speciale analoga a quella prevista dall’art. 311 cod. pen. per il sequestro a scopo di terrorismo o eversione. Parametri: artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte ha rilevato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, per il quale l’art. 311 cod. pen. già prevedeva tale attenuante, a fronte di una struttura del reato e di un impianto sanzionatorio del tutto comparabili.

    Il principio

    La mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità nel sequestro di persona a scopo di estorsione contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost.: il sistema sanzionatorio deve consentire al giudice di modulare la pena in proporzione all’effettiva gravità del fatto concreto, anche in relazione a reati puniti con pene molto elevate dettate da un contesto di emergenza ormai superato.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 630 cod. pen. prevedeva pene così elevate?

    La norma fu inasprita con interventi emergenziali degli anni ‘70-‘80 per contrastare i gravi sequestri di persona operati da organizzazioni criminali, con durate lunghissime, richieste di riscatti elevatissimi ed efferatezze. La pena minima fu portata a venticinque anni di reclusione.

    Qual era il caso concreto che ha dato origine alla questione?

    Un uomo era stato privato della libertà per poche ore (dalle 15:30 alle 19:50) con lo scopo di ottenere la restituzione di una somma pagata per l’acquisto di sostanze stupefacenti mai consegnate. Il G.i.p. riteneva che la pena minima di venticinque anni fosse del tutto sproporzionata per questo fatto.

    Cosa succede ora con questa sentenza?

    I giudici possono applicare la diminuzione di pena prevista per la lieve entità del fatto, analogamente a quanto già previsto dall’art. 311 cod. pen. per il sequestro a scopo di terrorismo, consentendo una risposta sanzionatoria proporzionata alla concreta gravità dell’episodio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2012 – Incompatibilità tra deputato regionale siciliano e carica di sindaco

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la normativa siciliana nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e quella di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti. Il principio di parallelismo delle cause di incompatibilità impone che tale divieto valga in entrambe le direzioni.

    Di cosa si tratta

    La sentenza n. 143/2010 della Corte aveva già dichiarato incostituzionale la normativa siciliana nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di Comuni siciliani con oltre ventimila abitanti. La questione ora portata all’attenzione della Corte riguardava la situazione speculare: se chi sia già deputato regionale possa assumere la carica di sindaco o assessore. Il Tribunale di Palermo aveva escluso che la precedente sentenza fosse direttamente applicabile, in quanto circoscritta all’incompatibilità alla carica di deputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della l.r. siciliana n. 31/1986 e della l.r. n. 7/1992, in combinato disposto, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti sia incompatibile con quella di deputato dell’Assemblea regionale siciliana. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo, prima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due leggi regionali siciliane — in combinato disposto — nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti e quella di deputato regionale. Ha ritenuto che il principio di parallelismo delle cause di incompatibilità e il principio di eguaglianza impongano che il divieto di cumulo operi simmetricamente: se la carica di sindaco sopravvenuta è incompatibile con il mandato di deputato regionale, deve valere anche la situazione inversa.

    Il principio

    Il principio costituzionale di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 51 e 97 Cost.) impone che le cause di incompatibilità tra cariche elettive siano simmetriche: se la sopravvenuta carica di sindaco di Comune con oltre ventimila abitanti è incompatibile con il mandato di deputato regionale, deve parimenti esserlo la carica di deputato regionale già in essere con la successiva assunzione di funzioni sindacali o assessorili.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per incompatibilità tra cariche?

    L’incompatibilità è una causa che impedisce il contemporaneo esercizio di due cariche: chi è investito di entrambe deve optare per una sola, pena la decadenza dall’altra.

    Qual era la lacuna della normativa regionale siciliana?

    La legge siciliana prevedeva che la carica di sindaco o assessore sopravvenuta fosse incompatibile con il mandato di deputato regionale, ma non il contrario: chi era già deputato regionale poteva liberamente assumere l’incarico di sindaco o assessore senza dover optare.

    Perché tale asimmetria era incostituzionale?

    Perché creava una disparità di trattamento irragionevole (art. 3 Cost.) tra situazioni sostanzialmente identiche dal punto di vista del potenziale conflitto tra funzioni, e violava il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2012 – Vincolo paesaggistico e legge regionale veneta

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 12 della legge della Regione Veneto n. 10/2011, che introduceva deroghe al vincolo paesaggistico per aree con caratteristiche simili alle zone A e B. La norma regionale ampliava illegittimamente l’esclusione dal vincolo prevista dal Codice dei beni culturali, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) prevede che il vincolo paesaggistico non si applichi alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate negli strumenti urbanistici come zone A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968. La Regione Veneto con l’art. 12 della l.r. n. 10/2011 aveva esteso tale esenzione anche ad aree con caratteristiche «assimilabili» alle zone A e B, sebbene non formalmente classificate come tali negli strumenti urbanistici vigenti all’epoca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12 della l.r. Veneto n. 10/2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (comprensiva della tutela del paesaggio). La norma regionale — introducendo l’art. 45-decies nella l.r. Veneto n. 11/2004 — avrebbe illegittimamente ampliato la deroga al vincolo paesaggistico prevista dall’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della l.r. Veneto n. 10/2011. Ha ribadito che la tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva statale e che le Regioni non possono ampliare le deroghe al regime vincolistico stabilito dal legislatore statale. La norma regionale veneta, ammettendo l’esenzione dal vincolo per aree «assimilabili» alle zone A e B — al di là della precisa perimetrazione operata dal Codice dei beni culturali — aveva invaso la sfera di competenza statale esclusiva.

    Il principio

    La Regione non può ampliare, nemmeno in chiave «assimilativa», le eccezioni al vincolo paesaggistico previste dalla legge statale. La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e le deroghe al regime vincolistico possono essere introdotte solo dal legislatore nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali?

    Stabilisce che i vincoli paesaggistici di legge non si applicano alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano già classificate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968.

    Cosa aveva fatto la Regione Veneto con la norma impugnata?

    Aveva esteso l’esenzione dal vincolo paesaggistico anche ad aree che, pur non classificate formalmente come zone A o B, presentassero caratteristiche insediative e funzionali analoghe, mediante una verifica di tipo qualitativo da compiere caso per caso.

    Perché la norma regionale era incostituzionale?

    Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva statale: le Regioni non possono modificare né ampliare le eccezioni al vincolo paesaggistico fissate dal legislatore nazionale nel Codice dei beni culturali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2012 – Reato di ingresso illegale e ordinanza di rimessione carente

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione) sollevata dal Giudice di pace di Lentini. L’ordinanza di rimessione era del tutto priva di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Lentini aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotti dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. All’ordinanza di rimessione era allegato un modulo prestampato della Procura di Siracusa contenente argomentazioni sulla illegittimità del reato di ingresso illegale, ma senza alcun rinvio esplicito da parte del giudice rimettente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 10-bis e 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale e pena della espulsione come misura alternativa alla detenzione) e art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000. Parametri evocati: artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 13 (libertà personale), 25 (principio di legalità in materia penale) e 27 Cost. (finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Giudice di pace di Lentini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo aveva omesso totalmente di descrivere la fattispecie concreta del giudizio pendente e di motivare la rilevanza della questione, nonché le ragioni per cui le norme censurate violerebbero i parametri costituzionali evocati. La mera allegazione di un modulo prestampato della Procura di Siracusa — al quale l’ordinanza non faceva nemmeno rinvio esplicito — non può sopperire alla carenza motivazionale dell’atto di rimessione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta totalmente di descrizione della fattispecie concreta, di motivazione sulla rilevanza e di esposizione delle ragioni per cui le norme censurate violerebbero i parametri costituzionali. La mera allegazione di un documento esterno, privo di esplicito rinvio da parte del rimettente, non sana tali carenze.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di ingresso illegale ex art. 10-bis T.U. immigrazione?

    Introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza del Giudice di pace di Lentini era del tutto priva dei requisiti minimi richiesti: nessuna descrizione del caso concreto, nessuna motivazione sulla rilevanza, nessuna illustrazione delle ragioni di contrasto con la Costituzione.

    L’allegato di un documento esterno può integrare la motivazione carente?

    No. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve essere autonomamente espressa dal giudice rimettente; non può essere rimessa a documenti allegati né a rinvii impliciti a elaborati di altri soggetti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2012 – Federalismo fiscale municipale e autonomia finanziaria siciliana

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, che attribuisce ai Comuni il gettito di diversi tributi immobiliari. La Regione lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria speciale, ma la Corte ha ritenuto le disposizioni compatibili con lo statuto siciliano e con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha attuato una prima fase del federalismo fiscale municipale attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di numerosi tributi immobiliari (imposta di registro, imposta di bollo sui contratti, imposte ipotecaria e catastale, cedolare secca sugli affitti, ecc.). La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, sostenendo che tali disposizioni sottraessero cespiti di spettanza regionale in violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e dell’art. 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale siciliano e alle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965), nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. La ricorrente deduceva che l’attribuzione ai Comuni del gettito dei tributi elencati avrebbe leso l’autonomia finanziaria regionale garantita dallo statuto. Il giudice rimettente era la stessa Regione siciliana in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni principali relative agli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011. Ha ritenuto che le disposizioni censurate non violino la speciale autonomia finanziaria della Regione siciliana né i principi costituzionali evocati, in quanto il riparto del gettito tributario tra Stato, Regioni e Comuni è retto da criteri che rispettano le previsioni statutarie siciliane. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alle «ulteriori disposizioni correlate» per indeterminatezza dell’oggetto del ricorso.

    Il principio

    Il federalismo fiscale municipale che attribuisce ai Comuni quote del gettito di tributi immobiliari non lede, di per sé, l’autonomia finanziaria speciale della Regione siciliana garantita dagli artt. 36 e 37 dello statuto, quando le disposizioni statali rispettino i criteri di riparto previsti dallo statuto medesimo e dalle relative norme di attuazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2011?

    Attribuisce ai Comuni il gettito o quote del gettito di diversi tributi legati agli immobili situati nel loro territorio, tra cui imposte di registro, ipotecarie e catastali, cedolare secca sugli affitti e altri, come prima attuazione del federalismo fiscale municipale.

    Perché la Regione siciliana riteneva lese le proprie prerogative?

    Sosteneva che i tributi attribuiti ai Comuni fossero cespiti che gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale riservano alla Regione siciliana, con la conseguenza che la loro devoluzione ai Comuni avrebbe ridotto le entrate regionali in violazione dell’autonomia finanziaria garantita dallo statuto.

    Le questioni erano fondate?

    No. La Corte le ha dichiarate non fondate quanto alle disposizioni principali impugnate (artt. 2 e 14, comma 2) e inammissibili quanto alle censure genericamente indirizzate alle «ulteriori disposizioni correlate», per mancata specificazione dell’oggetto del ricorso.

    Norme collegate