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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 17, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 7/2011 sugli appalti pubblici, per contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile. Ha invece dichiarato estinto il processo per le questioni relative agli artt. 13 e 47 — oggetto di rinuncia — e cessata la materia del contendere per l’art. 30.
Di cosa si tratta
La legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, aveva modificato la legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. n. 26/1993) in vari punti. In particolare l’art. 17, comma 1, modificava i criteri per la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, elevando la soglia di importo applicabile oltre quella prevista dalla normativa statale (Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006), con conseguente invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, comma 1, 17, comma 1, 30, comma 4 e 47 della l.p. Trento n. 7/2011, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma (lettere e ed l), Cost. e agli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige). La Provincia autonoma ha successivamente modificato le disposizioni di cui agli artt. 13, 30 e 47, determinando la rinuncia parziale al ricorso da parte del Governo e la cessazione della materia del contendere per l’art. 30.
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (collaudo di lavori pubblici); 2) dichiarato l’estinzione del processo per le questioni relative agli artt. 13, comma 1, e 47, a seguito della rinuncia concordata tra le parti; 3) dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’art. 30, comma 4, oggetto di modifica normativa sopravvenuta.
Il principio
La Provincia autonoma di Trento, pur dotata di competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, deve rispettare i limiti posti dall’ordinamento civile statale: le disposizioni provinciali che disciplinano il collaudo degli appalti in modo difforme dalla normativa nazionale non sono ammissibili nella misura in cui incidono su profili riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 17, comma 1, della l.p. Trento n. 7/2011 che la Corte ha dichiarato incostituzionale?
Consentiva alle stazioni appaltanti provinciali di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori per importi fino alla soglia comunitaria (circa 4,8 milioni di euro), mentre la normativa statale prevede tale possibilità solo per lavori sotto i 500.000 euro (o, a discrezione, fino a un milione di euro).
Perché il Governo ha rinunciato alle questioni sugli artt. 13 e 47?
Perché la Provincia autonoma di Trento, con la legge finanziaria provinciale 2012 (l.p. n. 18/2011), ha modificato le disposizioni impugnate, rimuovendo i profili di contrasto con la normativa statale. Il Governo ha ritenuto soddisfatta la propria pretesa e ha rinunciato parzialmente al ricorso.
La Provincia autonoma di Trento ha competenza sugli appalti pubblici?
Sì, in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, in virtù dell’art. 8, primo comma, n. 17, dello statuto speciale. Tuttavia tale competenza è limitata dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento civile statale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza
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