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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di pace di Fasano e Nola sull’obbligo del contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative. Le ordinanze di rimessione non rispettavano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) aveva introdotto l’obbligo del versamento del contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative (art. 23, l. n. 689/1981). Due Giudici di pace — di Fasano e di Nola — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che l’obbligo di pagamento potesse limitare l’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 2, comma 212, lett. b), n. 2), della l. n. 191/2009, che ha introdotto il comma 6-bis dell’art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 Cost. (giusto processo). Giudici rimettenti: Giudice di pace di Fasano e Giudice di pace di Nola.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, riunite in un unico giudizio. Ha rilevato che le ordinanze di rimessione presentavano carenze motivazionali che precludevano l’esame nel merito: in particolare, il Giudice di pace di Fasano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione in relazione agli incombenti concreti del giudizio pendente, e il Giudice di pace di Nola non aveva esposto sufficientemente le ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia di contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, anche se il profilo sostanziale della limitazione all’accesso alla giustizia è in astratto rilevante.

Domande e risposte

Cosa prevede il contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa?

A seguito della modifica introdotta dalla legge finanziaria 2010, chi intende opporsi a una sanzione amministrativa (ad esempio una multa del codice della strada) deve versare il contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso, come avviene nei comuni procedimenti civili.

Qual era la preoccupazione dei giudici rimettenti?

Che il costo del contributo unificato potesse scoraggiare o impedire l’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti, creando una disparità di trattamento tra chi può permettersi di ricorrere e chi no, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La Corte ha esaminato il merito della questione?

No. Ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili per difetto dei requisiti motivazionali delle ordinanze di rimessione, senza pronunciarsi sulla fondatezza nel merito delle censure costituzionali.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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