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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. La pena minima di venticinque anni prevista dalla norma era irragionevolmente sproporzionata per i casi meno gravi, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Di cosa si tratta

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) prevedeva una pena da venticinque a trenta anni di reclusione, introdotta con interventi normativi emergenziali degli anni ‘70 e ‘80 per contrastare i gravi fenomeni di criminalità organizzata. Il G.i.p. del Tribunale di Venezia si trovava a giudicare un caso di breve privazione della libertà (poche ore), finalizzata alla riscossione coattiva di un debito sorto da un pregresso rapporto illecito, e riteneva che la pena minima fosse del tutto sproporzionata rispetto alla limitata gravità del fatto concreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante speciale analoga a quella prevista dall’art. 311 cod. pen. per il sequestro a scopo di terrorismo o eversione. Parametri: artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte ha rilevato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, per il quale l’art. 311 cod. pen. già prevedeva tale attenuante, a fronte di una struttura del reato e di un impianto sanzionatorio del tutto comparabili.

Il principio

La mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità nel sequestro di persona a scopo di estorsione contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost.: il sistema sanzionatorio deve consentire al giudice di modulare la pena in proporzione all’effettiva gravità del fatto concreto, anche in relazione a reati puniti con pene molto elevate dettate da un contesto di emergenza ormai superato.

Domande e risposte

Perché l’art. 630 cod. pen. prevedeva pene così elevate?

La norma fu inasprita con interventi emergenziali degli anni ‘70-‘80 per contrastare i gravi sequestri di persona operati da organizzazioni criminali, con durate lunghissime, richieste di riscatti elevatissimi ed efferatezze. La pena minima fu portata a venticinque anni di reclusione.

Qual era il caso concreto che ha dato origine alla questione?

Un uomo era stato privato della libertà per poche ore (dalle 15:30 alle 19:50) con lo scopo di ottenere la restituzione di una somma pagata per l’acquisto di sostanze stupefacenti mai consegnate. Il G.i.p. riteneva che la pena minima di venticinque anni fosse del tutto sproporzionata per questo fatto.

Cosa succede ora con questa sentenza?

I giudici possono applicare la diminuzione di pena prevista per la lieve entità del fatto, analogamente a quanto già previsto dall’art. 311 cod. pen. per il sequestro a scopo di terrorismo, consentendo una risposta sanzionatoria proporzionata alla concreta gravità dell’episodio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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