Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 88/2011 che disciplina le risorse aggiuntive per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Il decreto non viola l’autonomia finanziaria speciale siciliana perché la materia non richiedeva la procedura paritetica statutaria.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, adottato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), ha definito le modalità di destinazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, in conformità all’art. 119, quinto comma, Cost. La Regione siciliana ha impugnato l’intero decreto, sostenendo che esso — in quanto applicabile anche alla Regione — avrebbe dovuto essere adottato previo accordo con la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato l’intero d.lgs. n. 88/2011 e in particolare l’art. 8, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto speciale siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946). La ricorrente sosteneva che la disciplina delle risorse aggiuntive per la Sicilia avrebbe dovuto essere definita mediante la procedura paritetica ex art. 43 dello statuto, e non per via legislativa unilaterale dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha precisato che la procedura paritetica di cui all’art. 43 dello statuto siciliano è riservata alle norme di attuazione dello statuto medesimo, mentre il d.lgs. n. 88/2011 è una fonte legislativa ordinaria adottata in attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost. e dell’art. 16 della l. n. 42/2009 (delega sul federalismo fiscale). Le risorse aggiuntive previste da tale decreto non coincidono con le somme di solidarietà nazionale di cui all’art. 38 dello statuto siciliano, sicché anche tale parametro non è violato.
Il principio
Il procedimento paritetico previsto dallo statuto speciale siciliano per le norme di attuazione non è richiesto per la legislazione statale ordinaria in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost., che perseguono finalità di perequazione nazionale distinte da quelle disciplinate dallo statuto regionale.
Domande e risposte
Cosa sono le risorse aggiuntive ex art. 119, quinto comma, Cost.?
Sono risorse che lo Stato destina, oltre ai trasferimenti perequativi ordinari, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con minore capacità fiscale, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri sociali e territoriali.
Cos’è la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto siciliano?
È un organo composto da rappresentanti dello Stato e della Regione siciliana che deve definire le norme di attuazione dello statuto speciale, in particolare quelle di carattere finanziario. La Regione sosteneva che anche il d.lgs. n. 88/2011 dovesse passare da questa Commissione.
La sentenza riconosce la specialità finanziaria della Sicilia?
Sì, ma chiarisce i confini: le garanzie procedurali dello statuto speciale siciliano si applicano alle norme di attuazione dello statuto, non a qualsiasi provvedimento legislativo statale che abbia effetti finanziari sulla Regione.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Risorse aggiuntive e interventi speciali per la perequazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.