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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 88/2011 che disciplina le risorse aggiuntive per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Il decreto non viola l’autonomia finanziaria speciale siciliana perché la materia non richiedeva la procedura paritetica statutaria.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, adottato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), ha definito le modalità di destinazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, in conformità all’art. 119, quinto comma, Cost. La Regione siciliana ha impugnato l’intero decreto, sostenendo che esso — in quanto applicabile anche alla Regione — avrebbe dovuto essere adottato previo accordo con la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’intero d.lgs. n. 88/2011 e in particolare l’art. 8, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto speciale siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946). La ricorrente sosteneva che la disciplina delle risorse aggiuntive per la Sicilia avrebbe dovuto essere definita mediante la procedura paritetica ex art. 43 dello statuto, e non per via legislativa unilaterale dello Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha precisato che la procedura paritetica di cui all’art. 43 dello statuto siciliano è riservata alle norme di attuazione dello statuto medesimo, mentre il d.lgs. n. 88/2011 è una fonte legislativa ordinaria adottata in attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost. e dell’art. 16 della l. n. 42/2009 (delega sul federalismo fiscale). Le risorse aggiuntive previste da tale decreto non coincidono con le somme di solidarietà nazionale di cui all’art. 38 dello statuto siciliano, sicché anche tale parametro non è violato.

Il principio

Il procedimento paritetico previsto dallo statuto speciale siciliano per le norme di attuazione non è richiesto per la legislazione statale ordinaria in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost., che perseguono finalità di perequazione nazionale distinte da quelle disciplinate dallo statuto regionale.

Domande e risposte

Cosa sono le risorse aggiuntive ex art. 119, quinto comma, Cost.?

Sono risorse che lo Stato destina, oltre ai trasferimenti perequativi ordinari, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con minore capacità fiscale, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri sociali e territoriali.

Cos’è la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto siciliano?

È un organo composto da rappresentanti dello Stato e della Regione siciliana che deve definire le norme di attuazione dello statuto speciale, in particolare quelle di carattere finanziario. La Regione sosteneva che anche il d.lgs. n. 88/2011 dovesse passare da questa Commissione.

La sentenza riconosce la specialità finanziaria della Sicilia?

Sì, ma chiarisce i confini: le garanzie procedurali dello statuto speciale siciliano si applicano alle norme di attuazione dello statuto, non a qualsiasi provvedimento legislativo statale che abbia effetti finanziari sulla Regione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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