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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.p. e dell’art. 40 della legge n. 69/2005, sollevate per estendere ai cittadini UE residenti in Italia il rifiuto di estradizione già previsto per i soli cittadini MAE. L’intervento richiesto creerebbe un sistema normativo radicalmente diverso, riservato al legislatore.
Di cosa si tratta
Quando uno Stato straniero richiede l’estradizione di una persona, l’art. 705 del codice di procedura penale prevede alcune condizioni perché la Corte di appello possa concederla. Il regime del mandato d’arresto europeo (MAE), disciplinato dalla legge n. 69/2005, prevede invece la possibilità di rifiutare la consegna del condannato se questi è cittadino italiano o risiede in Italia e si impegna a scontare la pena nel paese. Le Corti di appello di Milano e Brescia avevano sollevato la questione per un cittadino rumeno (UE) residente in Italia al quale era stata chiesta l’estradizione da un paese terzo: quel soggetto beneficiava del MAE se il richiedente era un paese UE, ma non del rifiuto di estradizione se il richiedente era un paese non UE.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Milano (ord. 31 marzo 2011, reg. ord. n. 155/2011) e la Corte di appello di Brescia (ord. 20 maggio 2011, reg. ord. n. 176/2011) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.p. (e la Corte di Brescia anche dell’art. 40 della legge n. 69/2005), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna del condannato cittadino UE residente in Italia. Il giudice relatore era Giuseppe Tesauro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, richiamando la propria sentenza n. 274/2011 che aveva già esaminato e dichiarato inammissibile un’identica questione sollevata dalla Corte di cassazione. L’intervento richiesto ai giudici rimettenti determinerebbe — non una mera correzione additiva — ma la creazione di un sistema normativo radicalmente nuovo sull’estradizione, con molteplici opzioni legislative tutte ugualmente praticabili: scelta che appartiene al legislatore, non alla Corte.
Il principio
Quando l’accoglimento di una questione di legittimità costituzionale richiederebbe la creazione di un nuovo regime normativo con scelte che il legislatore avrebbe potuto operare in diversi modi ugualmente razionali, la questione è inammissibile per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra estradizione e mandato d’arresto europeo?
L’estradizione è l’istituto tradizionale con cui uno Stato consegna un indagato o condannato a un altro Stato. Il MAE è uno strumento di cooperazione giudiziaria tra gli Stati UE, più snello e rapido, che prevede il mutuo riconoscimento automatico delle decisioni giudiziarie. I diritti dell’interessato (compresa la possibilità di scontare la pena in Italia) sono disciplinati diversamente nei due sistemi.
Perché la disparità tra il cittadino italiano e il cittadino UE residente in Italia?
Il cittadino italiano, in caso di MAE, può chiedere di scontare la pena in Italia (art. 18 L. 69/2005). Il cittadino di un altro Stato UE che risieda stabilmente in Italia ha un diritto analogo per il MAE (art. 18, comma 2, lett. r), ma non per le estradizioni verso paesi extra-UE. I giudici rimettenti ritenevano che questa asimmetria violasse il diritto UE e il principio di uguaglianza.
La questione è ancora attuale?
Il diritto europeo e la giurisprudenza in materia di consegna internazionale si sono evoluti. Le questioni di diritto UE relative al riconoscimento dei diritti dei residenti extracomunitari nell’ambito dell’estradizione continuano a essere oggetto di pronunce della Corte di giustizia UE.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro per la disparità tra cittadini EU residenti e non
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dal diritto UE come limite alla legislazione statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.