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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige e dichiara cessata la materia del contendere per la Provincia autonoma di Trento, in relazione all’art. 14, comma 24-bis, del DL 78/2010, che consentiva di superare i limiti di spesa per il personale solo in caso di proroga di contratti a tempo determinato stipulati dalle Regioni speciali.

Di cosa si tratta

L’art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78/2010 prevedeva che i limiti di spesa per il personale stabiliti dall’art. 9, comma 28, potessero essere superati «limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse proprie». Sia la Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato questa norma insieme ad altre disposizioni dello stesso decreto.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del DL n. 78/2010, in riferimento agli artt. 4, primo comma, nn. 1 e 3, e 79 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. Il giudice relatore era Gaetano Silvestri.

La decisione della Corte

Per la Regione Trentino-Alto Adige la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Per la Provincia autonoma di Trento, invece, è intervenuta la modifica legislativa dell’art. 14, comma 24-bis, con effetti sostitutivi della norma impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere.

Il principio

Nei giudizi in via principale proposti da enti regionali, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente estingue il giudizio; qualora invece la norma impugnata venga modificata in modo tale da soddisfare le esigenze della parte ricorrente, il giudizio si conclude per cessata materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa prevede il limite dell’art. 9, comma 28, del DL 78/2010?

L’art. 9, comma 28, aveva fissato un tetto alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione e convenzioni: le pubbliche amministrazioni non potevano superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Perché le Regioni speciali contestavano questa norma?

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno un’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto. Esse ritenevano che i vincoli statali alle assunzioni e alla spesa del personale non potessero essere applicati alle loro competenze in materia di personale e organizzazione regionale, salvo un coordinamento con i propri statuti.

Cosa significa «cessata materia del contendere»?

La cessata materia del contendere è una pronuncia processuale della Corte che dichiara la fine del giudizio perché la situazione normativa è mutata: la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da far venir meno l’interesse della parte a una pronuncia nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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