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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42/2006, che impone alle casse previdenziali privatizzate il calcolo contributivo pro-quota nella totalizzazione dei periodi assicurativi. Le norme non violano né l’art. 3 né l’art. 76 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La totalizzazione dei periodi assicurativi è l’istituto che consente a chi ha versato contributi a diverse gestioni previdenziali — senza aver maturato in nessuna il minimo per la pensione — di sommare tutti i periodi e ottenere una pensione unica, calcolata pro-quota da ciascuna gestione. Il d.lgs. n. 42/2006 aveva esteso questo meccanismo anche agli enti previdenziali privatizzati (casse dei liberi professionisti), ma con una particolarità: per queste casse la quota di pensione doveva essere calcolata con il metodo contributivo (e non retributivo come per gli enti pubblici). Un ragioniere iscritto sia alla Cassa dei ragionieri sia all’INPS, che non aveva maturato i requisiti in nessuna delle due gestioni, aveva contestato questa regola in giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 24 febbraio 2011 (reg. ord. n. 142/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42/2006, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che l’uso del metodo contributivo solo per le casse privatizzate creasse una disparità irragionevole rispetto alle gestioni pubbliche e che, imponendo tale scelta alle casse con autonomia finanziaria, il governo avesse ecceduto i limiti della delega legislativa. Il giudice relatore era Luigi Mazzella; l’udienza pubblica si era tenuta il 13 dicembre 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Quanto all’art. 76 Cost., la legge delega autorizzava una disciplina organica della totalizzazione che coniugasse tutela dei diritti previdenziali con la sostenibilità delle gestioni: il calcolo contributivo per le casse privatizzate — che operano in regime di integrale autofinanziamento — era coerente con questo obiettivo. Quanto all’art. 3 Cost., i sistemi previdenziali degli enti privatizzati e quelli pubblici non sono direttamente comparabili tra loro, data la differente struttura finanziaria.
Il principio
La disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi può legittimamente differenziare il metodo di calcolo della quota di pensione a seconda della natura dell’ente (pubblico o privatizzato) e del relativo regime finanziario, senza violare il principio di uguaglianza; né tale scelta eccede i limiti di una delega legislativa che imponga di contemperare la tutela dei lavoratori con la sostenibilità delle casse.
Domande e risposte
Cosa significa calcolo «contributivo» rispetto a quello «retributivo» nella pensione?
Con il metodo retributivo la pensione si calcola in percentuale dell’ultima retribuzione percepita (sistema favorevole ai lavoratori). Con il metodo contributivo si calcola in base ai contributi effettivamente versati (sistema più vicino all’equivalenza attuariale). Le casse dei professionisti privatizzate usavano il sistema retributivo per i propri iscritti, ma per la quota di pensione in totalizzazione il decreto imponeva il contributivo.
Le casse previdenziali dei professionisti sono enti pubblici?
No. Le casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ragionieri, ecc.) sono state «privatizzate» dal d.lgs. n. 509/1994, che le ha trasformate in enti di diritto privato con autonomia gestionale e finanziaria. Rimangono soggette a vigilanza pubblica ma non ricevono finanziamenti statali: devono mantenersi con i soli contributi degli iscritti.
Questa sentenza incide ancora sui professionisti oggi?
Sì. Le regole del d.lgs. n. 42/2006 sulla totalizzazione si applicano ancora ai professionisti iscritti alle casse privatizzate che abbiano contributi in più gestioni. La sentenza n. 8/2012 ha confermato la legittimità del calcolo contributivo pro-quota, che resta quindi il metodo applicabile in questi casi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 76 della Costituzione — limiti alla delega legislativa al Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.