Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 316/2013 – Legge finanziaria Toscana 2013 ed estinzione del processo per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 316 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro gli artt. 4 e 5 della legge finanziaria toscana 2013 (l.r. n. 77 del 2012), a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), sostenendo che violassero i principi di coordinamento della finanza pubblica, il buon andamento della PA e la competenza statale. Nel corso del giudizio, il Governo ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, denunciando il contrasto con gli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 3 giugno 2013, aveva rinunciato al ricorso; la Regione Toscana ha accettato la rinuncia il 21 giugno 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla Regione costituita, determina l’estinzione del processo con ordinanza della Corte, senza che questa si pronunci nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il Governo può rinunciare a un ricorso già proposto?

    Sì. Nel giudizio in via principale, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento prima della decisione. Se la controparte (la Regione) accetta la rinuncia, il processo si estingue e la Corte lo dichiara formalmente.

    L’estinzione del processo significa che la legge regionale era costituzionale?

    No. L’estinzione non è una pronuncia nel merito: significa solo che il giudizio si è concluso senza una decisione sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate. Le disposizioni restano in vigore, ma non per effetto di una valutazione di merito della Corte.

    Cosa prevedevano gli artt. 4 e 5 della legge finanziaria toscana impugnata?

    Le disposizioni, oggetto del ricorso governativo, riguardavano misure di carattere finanziario della Regione Toscana per l’anno 2013, ritenute dal Governo in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con le norme cost. sulla capacità tributaria (artt. 3, 53, 97, 117 c3, 119 Cost.).

  • Corte cost. n. 315/2013 – Professioni in Valle d’Aosta e inammissibilità del ricorso governativo

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    Con la sentenza n. 315 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo contro l’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 34 del 2012 in materia di professioni, per difetto di specificita nella motivazione del ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva modificato con la legge n. 34 del 2012 alcune norme regionali in materia di professioni, in particolare l’art. 7-bis della normativa sulle professioni regionali. Il Governo ha ritenuto che la disposizione violasse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e le norme europee di liberalizzazione delle professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale Valle d’Aosta).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per insufficiente motivazione del ricorso. Il Governo non aveva adeguatamente spiegato in che modo la norma regionale valdostana violasse specificamente la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza, tenuto conto del regime di autonomia speciale della Valle d’Aosta.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale contro norme di Regioni a statuto speciale, il ricorrente deve motivare con specificità come la disposizione impugnata violi tanto i parametri costituzionali generali quanto i limiti dello statuto speciale. La mancata considerazione delle competenze statutarie speciali rende il ricorso inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il Governo non aveva sufficientemente motivato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, senza considerare adeguatamente le specifiche prerogative legislative della Valle d’Aosta riconosciute dallo statuto speciale.

    La Valle d’Aosta può disciplinare le professioni?

    Sì, nell’ambito delle competenze riconosciutele dallo statuto speciale. Lo statuto valdostano (l.cost. n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione competenze legislative primarie in alcune materie, che possono includere aspetti delle professioni locali.

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    L’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2012 sostituiva l’art. 7-bis, comma 3, della normativa valdostana sulle professioni, modificando i requisiti per l’esercizio di alcune professioni nel territorio regionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (secondo comma, lett. e)
  • Corte cost. n. 314/2013 – Trasferimenti magistrati e inammissibilità della questione del TAR Lazio

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    Con la sentenza n. 314 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 35, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di procedure di trasferimento dei magistrati ordinari, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sul petitum.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio amministrativo in cui un magistrato ordinario aveva impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura relativa alle sedi vacanti per trasferimenti, il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Semplificazione e sviluppo), convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente le procedure di trasferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il TAR Lazio non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma impugnata nel giudizio a quo, né aveva chiarito in modo preciso il petitum, cioè cosa concretamente chiedeva alla Corte di fare (eliminare la norma, modificarla, e in quale senso).

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare con chiarezza la norma impugnata, i parametri costituzionali violati, la rilevanza della questione nel giudizio principale e il petitum (cosa si chiede alla Corte). L’insufficienza di anche uno solo di questi elementi determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente (TAR Lazio) non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza della norma nel caso concreto e non aveva specificato con chiarezza il petitum, cioè il risultato che si attendeva dalla declaratoria di incostituzionalità.

    Cosa riguardava l’art. 35, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012?

    Disciplinava le procedure di trasferimento dei magistrati ordinari, in particolare le modalità con cui il CSM pubblica le sedi vacanti e gestisce le domande di trasferimento. Il magistrato ricorrente contestava la delibera con cui il CSM aveva pubblicato le sedi vacanti.

    Il TAR è competente a giudicare gli atti del CSM?

    Gli atti del Consiglio superiore della magistratura in materia di carriera dei magistrati sono impugnabili davanti al TAR del Lazio, che ha giurisdizione esclusiva in questa materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 313/2013 – Insindacabilità parlamentare di Francesco Storace e conflitto di attribuzioni

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    Con la sentenza n. 313 del 2013 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzioni tra poteri: ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare l’insindacabilità parlamentare delle dichiarazioni rese fuori dalle aule parlamentari dal senatore Francesco Storace, e ha annullato la relativa delibera del Senato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma era chiamato a giudicare in un procedimento penale a carico dell’allora senatore Francesco Storace per il reato di cui all’art. 278 del codice penale (offese all’onore del Presidente della Repubblica). Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni di Storace costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (doc. IV-quater, n. 1) con cui il Senato aveva affermato che le dichiarazioni di Francesco Storace — per le quali pendeva procedimento penale — costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese da Francesco Storace. La delibera è stata annullata. Le opinioni espresse fuori dalle aule parlamentari godono dell’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. solo se in nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare: nesso che nel caso di specie non sussisteva.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione per le opinioni espresse extra moenia (fuori dal Parlamento) sussiste solo se le dichiarazioni costituiscono la riproduzione sostanziale di atti tipici della funzione parlamentare (nesso funzionale). In assenza di tale nesso, la delibera camerale che dichiara l’insindacabilità eccede le attribuzioni del Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Tutela i parlamentari dalle conseguenze giudiziarie delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’immunità si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, ma solo se in nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Quando manca il nesso funzionale?

    Quando le dichiarazioni extra moenia non riproducono sostanzialmente atti parlamentari (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula), ma esprimono mere opinioni politiche o personali prive di collegamento con atti propri della funzione parlamentare.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera del Senato?

    Il processo penale riprende il suo corso davanti al Tribunale di Roma. L’annullamento della delibera elimina l’ostacolo procedurale (la dichiarazione di insindacabilità) che impediva al giudice di procedere.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — parametro del conflitto: insindacabilità parlamentare e limiti del nesso funzionale (primo comma)
  • Corte cost. n. 312/2013 – Bilancio regionale Marche, estinzione parziale e inammissibilità

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    Con la sentenza n. 312 del 2013 la Corte costituzionale ha in parte dichiarato estinto il processo — per rinuncia parziale del Governo al ricorso — e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro alcune disposizioni della legge di assestamento del bilancio 2012 della Regione Marche.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge della Regione Marche n. 37 del 2012 (legge di assestamento del bilancio), ritenendo che alcune norme in materia di graduatorie di concorso e di spesa violassero i principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, il Governo ha parzialmente rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 25, comma 5, 28, comma 1, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni sugli artt. 25, comma 5, e 38, comma 2, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla Regione. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 28, comma 1, per difetto di motivazione sulla violazione dei parametri invocati.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. Le questioni rimaste richiedono invece una motivazione specifica e non generica: il semplice richiamo a parametri costituzionali senza adeguata argomentazione rende le censure inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il Governo rinuncia a un ricorso già proposto davanti alla Corte costituzionale?

    Se la rinuncia viene accettata dalla Regione convenuta, il processo si estingue per quella parte del ricorso. La Corte lo dichiara formalmente con sentenza o ordinanza di estinzione del processo.

    Perché le questioni sull’art. 28, comma 1, sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il ricorrente non aveva adeguatamente argomentato in che modo la disposizione regionale violasse i principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica, rendendo le censure generiche e prive della specifica motivazione richiesta.

    Cosa prevedeva l’art. 28, comma 1, della legge marchigiana contestata?

    La disposizione riguardava norme in materia di spesa regionale che il Governo riteneva in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e con i principi di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).

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  • Corte cost. n. 311/2013 – Professioni turistiche in Provincia di Bolzano e inammissibilità del ricorso

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    Con la sentenza n. 311 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 21 del 2012 sulla disciplina delle professioni turistiche, per difetto di motivazione e per il mancato rispetto delle specifiche competenze autonomistiche della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 21 del 2012 per disciplinare le professioni turistiche nel territorio provinciale. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo che la Provincia avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e violato obblighi europei di liberalizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera b); 7, comma 1, lettere d) ed e); 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate. Il ricorrente non aveva adeguatamente motivato le censure, né tenuto conto delle specifiche competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di professioni turistiche, il che rendeva le censure generiche e inidonee.

    Il principio

    Nel controllo di costituzionalità in via principale, il ricorrente deve dimostrare in modo specifico la violazione dei parametri costituzionali invocati, tenendo conto delle particolari competenze degli enti ad autonomia speciale. Un ricorso generico, che non confronti la norma impugnata con le prerogative dello statuto speciale, è dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il ricorrente non aveva sufficientemente motivato le censure e non aveva considerato le specifiche competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano nelle materie di cui allo statuto speciale, che nel settore turistico attribuisce ampi poteri alla Provincia.

    La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare le professioni turistiche?

    Sì, nell’ambito delle competenze riconosciutele dallo statuto speciale. La Provincia gode di autonomia legislativa in materia di turismo, ma deve rispettare i limiti costituzionali e gli obblighi europei in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.

    Cosa sono le professioni turistiche disciplinate dalla legge?

    Si tratta di figure professionali come guide alpine, guide turistiche e accompagnatori. La legge provinciale n. 21 del 2012 ne regolamentava i requisiti di accesso, la formazione e le attività esercitabili nel territorio altoatesino.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza statale esclusiva (lett. e) in materia di tutela della concorrenza e obblighi europei (c. 1)
  • Corte cost. n. 310/2013 – Blocco retributivo dipendenti pubblici e d.l. 78/2010

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    Con la sentenza n. 310 del 2013 la Corte costituzionale ha riunito più giudizi e dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni, e non fondate le restanti, relative all’art. 9, commi 2 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che aveva disposto il blocco degli adeguamenti retributivi e la riduzione del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), nel quadro delle misure di stabilizzazione finanziaria, aveva introdotto il blocco degli adeguamenti retributivi automatici per i dipendenti pubblici (art. 9, comma 21) e disposto una riduzione delle retribuzioni per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 2). Vari Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I TAR per la Calabria (Reggio Calabria), Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige (Trento), Umbria, Puglia e il TAR per l’Abruzzo avevano sollevato questioni sull’art. 9, commi 2 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha: 1) dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal TAR Abruzzo (sull’art. 9, comma 21), per difetto di motivazione sulla rilevanza; 2) dichiarato la manifesta inammissibilità della questione del TAR Calabria-RC (sull’art. 9, comma 2), per analoghe ragioni; 3) dichiarato non fondate le questioni degli altri TAR sull’art. 9, comma 21, nei confronti degli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.

    Il principio

    Le misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, pur potenzialmente comprimendo aspettative retributive, non violano di per sé i parametri costituzionali invocati (artt. 36, 3, 97 Cost.) quando sono giustificate da impellenti esigenze di stabilizzazione finanziaria, purché non durino oltre il ragionevole periodo di crisi.

    Domande e risposte

    Il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è sempre costituzionale?

    Non necessariamente. In questo caso la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ma ha sempre precisato che i blocchi retributivi sono ammissibili solo se temporanei e giustificati da gravi esigenze di finanza pubblica. Un blocco permanente o sproporzionato potrebbe violare l’art. 36 Cost. (giusta retribuzione).

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti (TAR Abruzzo e TAR Calabria-RC) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale. La Corte non entra nel merito se il giudice a quo non spiega perché la norma si applica al caso concreto e come influenzerebbe la decisione.

    Quali erano le norme del d.l. 78/2010 contestate?

    L’art. 9, comma 2, che riduceva le retribuzioni dei dirigenti delle PA, e l’art. 9, comma 21, che bloccava gli adeguamenti retributivi automatici per tutto il personale pubblico per il triennio 2011-2013.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2013 – Servizi volontari in Provincia di Bolzano e limiti della competenza provinciale

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    Con la sentenza n. 309 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012 in materia di servizi volontari. È stata annullata la norma che consentiva di adempiere agli obblighi provinciali tramite il servizio civile nazionale (competenza esclusiva statale), nonché quella che escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato i servizi volontari provinciali con la legge n. 19 del 2012, prevedendo anche la possibilità di adempiere al servizio provinciale tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Aveva inoltre escluso i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dallo svolgimento del servizio sociale volontario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19, in riferimento agli artt. 52, 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera a), nella parte relativa al servizio civile nazionale volontario (materia statale esclusiva); illegittimi gli artt. 6, comma 9, e 6, commi 5 e 6, nella parte che si riferisce al servizio civile nazionale; illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera b), che escludeva gli stranieri regolarmente soggiornanti dal servizio sociale volontario, in violazione dei principi di eguaglianza. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’intero art. 6, comma 5.

    Il principio

    Il servizio civile nazionale è materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 52 della Costituzione (dovere di difesa della Patria). Le Province autonome non possono disciplinarne l’accesso o le modalità di svolgimento. Inoltre, escludere i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da attività di volontariato sociale contrasta con il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano non può disciplinare il servizio civile nazionale?

    Perché il servizio civile nazionale è ricollegato al dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.) e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qualsiasi norma provinciale che equipari il servizio civile nazionale al servizio provinciale invade questa sfera di attribuzioni.

    Perché è illegittima l’esclusione degli stranieri dal servizio volontario?

    Perché i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto di svolgere attività di carattere sociale. Escluderli dal servizio sociale volontario senza una ragione costituzionalmente apprezzabile viola il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    Cosa è rimasto in vigore della legge provinciale?

    La legge è rimasta in vigore nelle parti non annullate: la disciplina del volontariato provinciale che non fa riferimento al servizio civile nazionale e che non esclude irragionevolmente categorie di persone.

    Norme collegate

    • Art. 52 della Costituzione — parametro principale: dovere di difesa della Patria e competenza statale sul servizio civile nazionale
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, violato dall’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti
  • Corte cost. n. 308/2013 – Legge retroattiva regionale e violazione del giudicato in materia paesaggistica

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    Con la sentenza n. 308 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012, che con un’interpretazione autentica retroattiva sulle zone umide del Piano paesaggistico regionale aveva inteso vanificare gli effetti di un giudicato del Consiglio di Stato. La norma violava l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato una legge di interpretazione autentica che stabiliva come la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, prevista dal Piano paesaggistico regionale, non si applicasse alle zone umide. La norma era nata per rovesciare gli effetti pratici di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2188 del 2012) che aveva annullato una concessione edilizia in una zona umida entro tale fascia di rispetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), in riferimento agli artt. 9, 24, 97, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale sarda n. 20 del 2012, in quanto la norma retroattiva — pur formalmente di interpretazione autentica — interferiva con un giudizio in corso e con gli effetti di un giudicato, senza che vi fossero motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificarla. In via consequenziale è stato annullato anche il comma 2 del medesimo art. 1.

    Il principio

    Il legislatore — anche regionale — può emanare norme retroattive di interpretazione autentica, ma solo se la retroattività è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Non è ammissibile una legge retroattiva che interferisca nei giudizi in corso allo scopo di eliminare gli effetti di una decisione giudiziaria irrevocabile, in violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la norma sarda è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché era una legge di interpretazione autentica retroattiva nata per neutralizzare una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato. La Corte EDU e la Corte costituzionale vietano al legislatore di interferire nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito di una controversia pendente, salvo motivi imperativi di interesse generale, qui assenti.

    Le Regioni possono approvare leggi di interpretazione autentica retroattive?

    Sì, ma devono rispettare i limiti costituzionali: la retroattività è ammessa solo se persegue una finalità ragionevole e giustificata, non può mirare a travolgere giudicati né a orientare in modo precostituito l’esito di giudizi in corso.

    Cosa prevedeva la fascia di 300 metri contestata?

    Le norme tecniche del Piano paesaggistico regionale sardo vietavano interventi edilizi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli invasi artificiali e delle zone umide. La norma impugnata cercava di escludere le zone umide da tale protezione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro principale: art. 117 c. 1 Cost. in relazione agli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 6 e 13 CEDU
    • Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio, richiamato come norma interposta in materia di pianificazione paesaggistica
  • Corte cost. n. 276/2013 – Destituzione automatica del militare condannato: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), che prevede la perdita automatica del grado per i militari condannati per determinati reati. Il giudice rimettente aveva censurato la norma senza esaminare adeguatamente il quadro normativo di riferimento e senza motivare in modo sufficiente la censura sui parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare prevede che la condanna per determinati reati (tra cui quelli contro la pubblica amministrazione) comporti automaticamente la perdita del grado per il militare condannato, a prescindere da una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., contestando l’automatismo della destituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio generale in tema di destituzione del pubblico impiegato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente aveva fatto riferimento generico al principio generale sulla destituzione del pubblico impiegato (legge n. 19 del 1990) senza tenere conto dell’evoluzione normativa intervenuta nel frattempo: il legislatore aveva significativamente inasprito le conseguenze delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione, anche attraverso ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro. Il mancato esame di questo quadro normativo aggiornato rendeva lacunosa l’ordinanza di rimessione e precludeva lo scrutinio della Corte.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve esaminare completamente il quadro normativo di riferimento, incluse le modifiche legislative più recenti: un richiamo generico a una giurisprudenza costituzionale sviluppatasi in relazione a un quadro normativo ormai superato è insufficiente a fondare la questione di legittimità e ne determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Può la legge prevedere la destituzione automatica del dipendente pubblico condannato?

    La questione è complessa. La giurisprudenza costituzionale aveva in passato censurato gli automatismi destitutori più rigidi, ma il legislatore ha successivamente introdotto ipotesi di perdita automatica del rapporto di lavoro per condanne per reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo prevalente l’esigenza di ripristino della fiducia pubblica. La compatibilità di questi nuovi automatismi con la Costituzione rimane aperta.

    Perché il militare è disciplinato da norme diverse rispetto al dipendente civile?

    I militari sono soggetti a un ordinamento speciale (il Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n. 66 del 2010) che prevede regole proprie in ragione delle peculiarità del servizio militare, tra cui l’esigenza di disciplina, gerarchia e affidabilità assoluta. Ciò giustifica in linea di principio trattamenti più rigorosi rispetto al pubblico impiego civile.

    Cosa deve fare il giudice rimettente per sollevare validamente questa questione?

    Dovrà analizzare compiutamente l’intera disciplina vigente, incluse le norme più recenti sull’estinzione automatica del rapporto di lavoro per condanne per reati contro la PA, e motivare perché la specifica norma censurata sia incostituzionale tenendo conto di questo quadro normativo aggiornato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2013 – Energia da fonti rinnovabili e competenza regionale in Puglia

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    Con la sentenza n. 307 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 25 del 2012 sull’energia da fonti rinnovabili. In particolare, tre disposizioni regionali sono state annullate per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio e produzione di energia: gli artt. 7, comma 5, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 25 del 2012 per disciplinare l’uso dell’energia da fonti rinnovabili nel proprio territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni, sostenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze legislative in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 15 e 18; 6, commi 1 lett. f), 3 e 6; 7, commi 5 e 6; 13, comma 1; 16, comma 2; e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25. I parametri evocati sono gli artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5 (che estendeva procedure semplificate alle variazioni di tracciato degli elettrodotti, pur se modifiche sostanziali), dell’art. 16, comma 2, e dell’art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale pugliese. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 5 commi 15 e 18, 6 comma 1 lett. f), 7 comma 6 e 13 comma 1, e inammissibile quella sull’art. 6 commi 3 e 6.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della competenza concorrente in materia energetica, non possono derogare ai principi fondamentali statali che disciplinano l’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili. Disposizioni regionali che sottraggono al regime dell’autorizzazione unica opere che la normativa statale richiede invece di assoggettarvi violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte nella legge pugliese sull’energia?

    Tre disposizioni: l’art. 7, comma 5 (procedure semplificate per variazioni di tracciato degli elettrodotti), l’art. 16, comma 2, e l’art. 18, comma 2, ultima parte. Tutte eccedevano i principi statali in materia di produzione e distribuzione dell’energia.

    Cosa significa competenza concorrente in materia energetica?

    Significa che sia lo Stato sia le Regioni possono legiferare, ma la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. Se la norma regionale contrasta con quei principi, è costituzionalmente illegittima.

    Le altre norme impugnate della stessa legge pugliese sono state salvate?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni su vari altri articoli (artt. 5 c. 15 e 18, 6 c. 1 lett. f), 7 c. 6, 13 c. 1) e inammissibile quella sull’art. 6 commi 3 e 6. Solo tre disposizioni sono state annullate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro principale: competenza concorrente Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia
  • Corte cost. n. 275/2013 – Scommesse ippiche: illegittimo il tetto del 5% al rimborso dei minimi garantiti

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento». La norma fissava un tetto massimo del 5% per i rimborsi spettanti ai concessionari di scommesse ippiche in caso di riduzione del volume di raccolta rispetto ai minimi garantiti, senza indicare i criteri che rendessero congruo tale limite rispetto all’obiettivo dichiarato di riequilibrare i rapporti concessori.

    Di cosa si tratta

    I concessionari di scommesse ippiche erano tenuti per contratto a garantire un volume minimo di raccolta (i «minimi garantiti») e, se non lo raggiungevano, dovevano versare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la differenza. Il decreto-legge n. 16 del 2012 aveva introdotto un meccanismo di salvaguardia limitando però il rimborso spettante ai concessionari per le perdite subite per fatti estranei alla propria volontà a un importo «non superiore al 5 per cento». I TAR del Lazio avevano sollevato questione di legittimità per violazione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. La questione era stata sollevata in diciotto giudizi riuniti aventi tutti ad oggetto il recupero dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola limitazione «non superiore al 5 per cento», annullando il tetto percentuale fisso. Ha ritenuto che il legislatore non avesse indicato i criteri che giustificassero quella soglia come congrua rispetto all’obiettivo di ricondurre ad equità i rapporti concessori: mancavano sia dalla norma sia dagli atti parlamentari gli elementi per verificare la ragionevolezza del tetto del 5%. Trattandosi di una legge-provvedimento, i criteri che ispirano le scelte devono emergere dalla norma stessa.

    Il principio

    Le leggi-provvedimento, che incidono su rapporti contrattuali specifici, devono contenere o rendere desumibili i criteri che giustificano le scelte effettuate: un tetto percentuale fisso al rimborso delle perdite dei concessionari senza alcuna indicazione della sua congruenza con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti concessori è costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «minimi garantiti» nelle concessioni di scommesse ippiche?

    Sono i volumi minimi di raccolta di scommesse che il concessionario si impegna contrattualmente a garantire all’Amministrazione. Se il concessionario non raggiunge il minimo, deve versare la differenza; se per cause esterne non raggiunge il minimo, il nuovo meccanismo di salvaguardia prevedeva un rimborso parziale, poi dichiarato parzialmente illegittimo perché limitato al 5%.

    Cosa cambia per i concessionari dopo la sentenza n. 275 del 2013?

    Il tetto del 5% decade: i concessionari che avevano subito perdite per fatti non imputabili a se stessi potranno richiedere rimborsi che non siano più limitati a quella percentuale. La determinazione del rimborso spetterà ora al giudice o alle parti in sede di liquidazione, senza il vincolo del tetto fisso.

    Le «leggi-provvedimento» sono sempre sospette di incostituzionalità?

    No, ma sono soggette a uno scrutinio più severo da parte della Corte: devono contenere i criteri che giustificano le scelte operate e le modalità di attuazione, che devono essere desumibili dalla norma stessa. In mancanza di questi elementi, la legge-provvedimento è incostituzionale.

    Norme collegate