Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 164/2012 – SCIA e semplificazioni amministrative: non fondate le questioni regionali

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più Regioni sull’art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 78/2010 (semplificazioni procedimentali, SCIA) e sull’art. 5 del d.l. n. 70/2011 (SCIA in materia edilizia e termine per il divieto di prosecuzione). Il procedimento riunisce ricorsi di Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia.

    Di cosa si tratta

    La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha sostituito la tradizionale dichiarazione di inizio attività (DIA): l’interessato può avviare immediatamente l’attività presentando una segnalazione, senza attendere il silenzio-assenso. Alcune Regioni hanno contestato sia l’introduzione della SCIA sia il breve termine di 30 giorni entro cui la PA può vietare la prosecuzione dell’attività in materia edilizia, ritenendo che lo Stato avesse invaso competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Cinque Regioni (Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia) hanno impugnato l’art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 78/2010 e l’art. 5 del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost., nonché agli statuti speciali applicabili, deducendo la violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio e disciplina del procedimento amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La SCIA e la disciplina dei termini per il divieto di prosecuzione rientrano nella competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e di ordinamento civile, in quanto disciplinano un istituto di semplificazione che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire parità di condizioni agli operatori economici. Le Regioni rimangono libere di disciplinare le proprie procedure aggiuntive nel rispetto dei principi statali.

    Il principio

    La SCIA è uno strumento di semplificazione procedimentale che rientra nella competenza esclusiva statale in quanto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni e all’ordinamento civile: la sua disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale e le Regioni non possono derogarvi in senso restrittivo per gli operatori.

    Domande e risposte

    Che cos’è la SCIA e quando si applica?

    La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato) consente di avviare immediatamente un’attività produttiva, commerciale o edilizia presentando una segnalazione corredata delle necessarie autocertificazioni e attestazioni, senza attendere un atto autorizzatorio preventivo.

    Perché le Regioni non possono rendere più restrittiva la SCIA?

    Perché si tratta di un istituto che garantisce uniformità di condizioni agli operatori economici su tutto il territorio nazionale, rientrando nella competenza esclusiva statale sui livelli essenziali e sull’ordinamento civile.

    Le Regioni possono disciplinare procedure aggiuntive o diverse dalla SCIA?

    Sì, nelle materie di loro competenza (come il governo del territorio), ma nel rispetto dei principi statali e senza eliminare o svuotare l’istituto della SCIA previsto dalla legge nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2012 – Banda larga: il progetto strategico statale richiede l’intesa con le Regioni

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98/2011 (conv. legge n. 111/2011) nella parte in cui non prevedono che il progetto strategico per le infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga sia predisposto d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che la sua realizzazione concreta avvenga sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata.

    Di cosa si tratta

    Lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga interessa sia le competenze statali (sviluppo economico nazionale, coordinamento) sia quelle regionali (governo del territorio, ordinamento delle comunicazioni). Il d.l. n. 98/2011 aveva affidato al Ministero dello sviluppo economico la predisposizione di un progetto strategico nazionale senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, né nella fase di progettazione né in quella di realizzazione territoriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98/2011 in riferimento al principio di leale collaborazione, deducendo che l’intervento statale — pur legittimo per la sua dimensione nazionale — avrebbe dovuto prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il coinvolgimento delle singole Regioni nella fase attuativa territoriale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione fondata nei termini indicati. L’intervento statale è legittimo come chiamata in sussidiarietà in ragione della dimensione nazionale del progetto, ma deve rispettare il principio di leale collaborazione: il progetto strategico deve essere predisposto d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e la sua realizzazione concreta deve avvenire sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata (comma 3).

    Il principio

    Quando lo Stato attrae in sussidiarietà funzioni amministrative che incidono su materie di competenza concorrente regionale (ordinamento delle comunicazioni, governo del territorio), deve prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni attraverso la leale collaborazione: in caso contrario la norma statale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato?

    È il meccanismo per cui lo Stato assume funzioni amministrative normalmente spettanti alle Regioni quando la dimensione dell’intervento è tale da richiedere un’unitaria disciplina nazionale. Deve però rispettare proporzionalità e leale collaborazione.

    Perché è necessaria l’intesa con le Regioni per le infrastrutture di telecomunicazione?

    Perché le infrastrutture di banda larga incidono sul governo del territorio — materia di competenza concorrente — e la loro realizzazione concreta è inscindibilmente legata alle scelte territoriali regionali.

    Qual è la differenza tra intesa con la Conferenza unificata e intesa con la singola Regione?

    L’intesa con la Conferenza unificata è necessaria nella fase di predisposizione del progetto strategico nazionale; l’intesa con la singola Regione è necessaria nella fase di realizzazione concreta sul suo territorio, per garantire il rispetto delle competenze regionali di governo del territorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 162/2012 – Sanzioni CONSOB: incostituzionale la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma (d.lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo) che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, con cognizione estesa al merito, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. La cognizione su tali sanzioni spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo.

    Di cosa si tratta

    La CONSOB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a soggetti operanti nei mercati finanziari. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva attribuito al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva su queste controversie, sottraendola alla Corte d’appello ordinaria. La Corte d’appello di Torino ha dubitato della legittimità di tale scelta, sollevando questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 4, comma 1, n. 19), dell’allegato 4, in riferimento agli artt. 3, 76, 103, 111 e 113 della Costituzione. La questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009 (delega al Governo) è stata dichiarata non fondata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che attribuiscono al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva sulle sanzioni CONSOB: l’art. 103 Cost. non consente di devolvere al giudice amministrativo controversie che riguardano diritti soggettivi lesi da sanzioni punitive, le quali devono essere conosciute dal giudice ordinario, garantendo il doppio grado di giudizio e il pieno sindacato di merito. La questione sulla delega (art. 44, legge n. 69/2009) è non fondata.

    Il principio

    Le sanzioni irrogate dalla CONSOB hanno natura punitiva e incidono su diritti soggettivi: la loro impugnazione spetta al giudice ordinario (Corte d’appello), non al giudice amministrativo, che ai sensi dell’art. 103 Cost. ha giurisdizione sugli interessi legittimi e solo nei casi tassativamente previsti anche su diritti soggettivi.

    Domande e risposte

    Chi può impugnare le sanzioni della CONSOB dopo questa sentenza?

    La Corte d’appello ordinaria competente per territorio, tornando alla disciplina previgente che attribuiva alla Corte d’appello il sindacato sulle sanzioni della CONSOB.

    Cosa distingue la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa?

    Il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi; il giudice amministrativo tutela gli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche i diritti soggettivi in materie tipicamente pubblicistiche. L’art. 103 Cost. consente la giurisdizione esclusiva amministrativa solo in specifiche materie di stretta competenza pubblica.

    La delega per il codice del processo amministrativo era legittima?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009, ritenendo che la delega fosse sufficientemente determinata nei criteri e principi direttivi richiesti dall’art. 76 Cost.

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  • Corte cost. n. 161/2012 – Riordino IPAB e ASP in Abruzzo: incostituzionali le norme sul personale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2011 sul riordino delle IPAB e la disciplina delle ASP, in quanto tali norme consentono selezioni di personale senza il rispetto delle procedure concorsuali imposte dall’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali statali in materia di pubblico impiego.

    Di cosa si tratta

    Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono enti che erogano servizi sociali. La Regione Abruzzo, con la legge n. 17/2011, ha disciplinato il loro riordino e la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Alcune disposizioni consentivano a questi enti di procedere a selezioni di personale in deroga alle regole ordinarie del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge regionale Abruzzo n. 17/2011, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che le norme sulla selezione del personale violassero il principio del concorso pubblico e i principi fondamentali statali in materia di organizzazione della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che permettono alle IPAB e alle ASP di procedere a selezioni di personale senza rispettare le regole del concorso pubblico (artt. 5 comma 2, 6 commi 3-4-6-7, 11 commi 8-9, 15 comma 4). Dichiara invece non fondate le questioni sulle norme che rispettano i principi fondamentali statali (artt. 5 comma 1, 6 comma 5, 15 comma 3).

    Il principio

    Gli enti pubblici — comprese le IPAB in fase di riordino e le nuove ASP — non possono selezionare personale in deroga al principio del concorso pubblico garantito dall’art. 97, terzo comma, Cost.: la natura pubblica dell’ente e la sua partecipazione alla finanza pubblica impongono il rispetto di tale principio anche in sede di prima applicazione della riforma.

    Domande e risposte

    Cosa sono le IPAB e le ASP?

    Le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza) sono enti pubblici che storicamente erogano servizi sociali; le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) sono la forma giuridica in cui molte IPAB si trasformano dopo le riforme regionali, mantenendo natura pubblica ma con gestione imprenditoriale.

    Perché le selezioni di personale senza concorso sono incostituzionali per questi enti?

    Perché l’art. 97, terzo comma, Cost. impone che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso, salvo eccezioni previste dalla legge. Le IPAB e le ASP, in quanto enti pubblici la cui gestione rientra nella finanza pubblica, devono rispettare questo obbligo.

    La Regione Abruzzo poteva derogare ai principi statali sul pubblico impiego?

    No: in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di pubblico impiego regionale, la Regione può legiferare ma deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.).

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  • Corte cost. n. 160/2012 – Incostituzionale la legge lombarda sul piano di cattura dei richiami vivi 2011/2012

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia n. 16/2011 che approvava il piano di cattura in deroga dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012. La legge regionale violava il divieto di ripristinare norme già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) e il diritto UE sulla tutela della fauna selvatica.

    Di cosa si tratta

    La cattura dei richiami vivi — uccelli usati per richiamare altri uccelli durante la caccia — è soggetta a stretti limiti di legge e a deroga concessa solo in presenza di presupposti tassativi previsti dalla direttiva europea «Uccelli». La Regione Lombardia aveva approvato con legge regionale il piano di cattura per la stagione 2011/2012, nonostante la Corte avesse già dichiarato incostituzionali leggi regionali di identico contenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Lombardia n. 16/2011, deducendo la violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 136 della Costituzione: la legge ripristinava disposizioni già dichiarate incostituzionali, consentiva la cattura con strumenti vietati dalla normativa internazionale e UE, e mancava dei presupposti per la deroga al divieto di prelievo venatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 16/2011. Sebbene la legge fosse già stata abrogata dal legislatore lombardo prima della decisione, la Corte ritiene di dover pronunciare nel merito a causa della violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) e dei parametri UE: il ripristino di norme già dichiarate incostituzionali non rimane privo di conseguenze anche dopo l’abrogazione.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può ripristinare, neppure temporaneamente, disposizioni di identico contenuto a quelle già dichiarate incostituzionali dalla Corte: farlo viola l’art. 136 Cost. e produce effetti giuridici illegittimi anche se la norma viene poi abrogata prima della pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare in materia di caccia e prelievo venatorio?

    Sì, ma nei limiti fissati dalla legislazione statale di principio e della normativa UE (direttiva «Uccelli» 2009/147/CE): non possono derogare ai divieti di prelievo venatorio senza rispettare i presupposti tassativi previsti dalla direttiva.

    Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

    Vieta al legislatore — statale o regionale — di ripristinare disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte: le norme colpite da incostituzionalità cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    L’abrogazione della legge regionale prima della sentenza evitava la pronuncia di illegittimità?

    No: la Corte ha giudicato nel merito perché la violazione del giudicato costituzionale e della normativa UE produceva effetti che non potevano essere sanati dalla sola abrogazione sopravvenuta.

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  • Corte cost. n. 159/2012 – Illegittimità della legge toscana sui rifiuti portuali e sull’Autorità idrica

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge regionale toscana n. 41/2011: l’art. 2 (nella parte relativa alla gestione dei rifiuti portuali in avvalimento da parte della Comunità d’ambito) per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e l’art. 11 per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana, con la legge n. 41/2011, ha modificato la propria disciplina regionale sui rifiuti, intervenendo sia sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti (attività affidata in avvalimento alla Comunità d’ambito per conto dell’Autorità marittima), sia sull’istituzione di una nuova Autorità idrica regionale (art. 11). Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 11 della legge regionale Toscana n. 41/2011 in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali (Autorità marittima) e di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 (comma 4 dell’art. 6-ter della legge regionale n. 25/1998 come sostituito), nella parte in cui prevede che la Comunità d’ambito provveda in avvalimento e per conto dell’Autorità marittima senza alcuna intesa con la Regione: tale norma invade la competenza statale sull’ordinamento degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e viola la riserva di legge statale sugli uffici statali (art. 97 Cost.). Dichiara altrésì l’illegittimità dell’art. 11 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in materia di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La disciplina delle modalità operative di un ente pubblico nazionale (quale l’Autorità marittima) è riservata alla legge statale: una legge regionale non può prevedere che un ente regionale agisca «per conto» di un’Autorità marittima statale senza una previsione statale che lo consenta.

    Domande e risposte

    Chi gestisce i rifiuti prodotti dalle navi nei porti italiani?

    La disciplina è dettata dal d.lgs. n. 182/2003 (attuativo della direttiva 2000/59/CE): le procedure di affidamento spettano all’Autorità marittima, che può avvalersi di organismi regionali ma solo nei limiti e con le modalità previsti dalla legge statale.

    Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione?

    Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali: le Regioni non possono incidere su tali enti con proprie leggi.

    L’art. 11 della legge toscana riguardava l’ambiente?

    Sì: l’art. 11 istituiva una nuova autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani con competenze su materie di tutela ambientale che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s).

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  • Corte cost. n. 158/2012 – Incostituzionale il marchio regionale Piemonte sui prodotti agroalimentari

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 10/2011, relativo al marchio regionale di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, per contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione delle merci. Per gli altri tre articoli impugnati (artt. 2 comma 7, 7 comma 1, 8 comma 2) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche legislative.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte, con la legge n. 10/2011, aveva introdotto alcune norme collegate alla legge finanziaria regionale. Il Governo aveva impugnato quattro disposizioni: il marchio regionale agroalimentare, le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori, le modalità di contenimento della fauna selvatica e una norma sull’affidamento di servizi. Tre delle quattro contestazioni si sono concluse con la cessazione della materia del contendere, però quella sul marchio è stata dichiarata incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 10/2011, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lett. s), e 120, primo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con il diritto UE sulla libera circolazione delle merci e con i regolamenti comunitari sulla PAC.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 26, comma 2, della legge regionale: la norma, istituendo un marchio regionale volontario di qualità per prodotti agroalimentari imputabile a un’autorità pubblica, viola la libera circolazione delle merci garantita dal diritto UE (artt. 34-36 TFUE) e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., il divieto regionale di ostacolare gli scambi interregionali (art. 120 Cost.). Per gli altri tre articoli dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche.

    Il principio

    Un marchio territoriale di valorizzazione, anche se formalmente volontario, quando sia istituito da un’autorità pubblica regionale determina un effetto potenzialmente restrittivo sulla libera circolazione delle merci contrario al diritto dell’Unione europea, e pertanto viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono creare marchi di qualità territoriale per i prodotti locali?

    Non liberamente: un marchio istituito da un’autorità pubblica regionale, anche se adesione è facoltativa, può favorire i prodotti del territorio rispetto a quelli di altre Regioni o altri Stati UE, integrando una restrizione agli scambi vietata dal diritto europeo.

    Cosa prevede il diritto UE sulla libera circolazione delle merci?

    Gli artt. 34-36 TFUE vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni: la CGUE ha chiarito (causa C-325/00, Commissione c. Germania) che anche i marchi pubblici facoltativi possono integrare tali misure.

    Le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori piemontesi erano illegittime?

    La questione relativa all’art. 7 è stata definita con cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2012 – Cessata materia del contendere su legge regionale siciliana su bilancio e pensioni

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcuni articoli della delibera legislativa n. 829 dell’Assemblea regionale siciliana del dicembre 2011, in materia di bilancio, sistema pensionistico e condizioni di eleggibilità dei sindaci. La cessazione è conseguente alla rinuncia o alla mancata opposizione della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato gli artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana approvata il 28 dicembre 2011, sostenendo che le disposizioni non garantissero adeguata copertura finanziaria alle nuove spese (art. 81 Cost.) e che altre norme modificassero in modo non conforme al bilancio annuale gli stanziamenti del Fondo di garanzia per il personale della formazione professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha promosso ricorso in via principale contro gli artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa n. 829/2011 dell’Assemblea regionale siciliana, per violazione dell’art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle spese pubbliche) e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’intero ricorso. Nel corso del giudizio è venuto meno l’oggetto del contendere — verosimilmente per sopravvenuta modifica o abrogazione delle norme impugnate, ovvero per rinuncia — ed entrambe le parti non si sono opposte alla declaratoria.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale modifica o abroga le disposizioni impugnate in via principale prima che la Corte si pronunci nel merito, e le parti non si oppongono, il giudizio costituzionale si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame di merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere» davanti alla Corte costituzionale?

    È la pronuncia con cui la Corte prende atto che il conflitto è venuto meno — tipicamente perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata — e non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale.

    L’art. 81 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale?

    Sì: secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’obbligo di copertura finanziaria e il principio di equilibrio di bilancio vincolano sia il legislatore statale sia quello regionale, comprese le Regioni a statuto speciale.

    Qual era la contestazione sull’art. 7 della delibera siciliana?

    L’art. 7 autorizzava l’utilizzo di 70 milioni di euro a valere sull’esercizio 2011 riducendo un fondo costituito da residui attivi di dubbia esazione: il Commissario riteneva che tale riduzione non costituisse copertura finanziaria credibile ai sensi dell’art. 81 Cost.

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  • Corte cost. n. 156/2012 – Contributo regionale per impianti di trattamento scarti animali BSE (Piemonte)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 che istituiva un contributo a carico dei gestori di impianti di trattamento di scarti animali a rischio BSE. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo rimetteva una seconda volta la questione senza motivare adeguatamente la perdurante rilevanza dopo l’abrogazione della norma.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale piemontese n. 24/2002 imponeva ai gestori di impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio BSE il versamento di un contributo ai Comuni sede degli impianti. La società IN.PRO.MA. aveva contestato l’avviso di accertamento per l’anno 2006. La Commissione tributaria di Cuneo aveva già sollevato questione di costituzionalità, ma la Corte nel 2009 aveva restituito gli atti per una nuova valutazione dopo l’abrogazione della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge regionale Piemonte n. 24/2002, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119 della Costituzione, ritenendo che il contributo regionale avesse lo stesso presupposto del tributo speciale statale per le discariche (legge n. 549/1995) e violasse pertanto il riparto di competenze in materia tributaria tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione risulta carente: non esprime una posizione univoca sulla natura giuridica del contributo regionale (prestazione tributaria o corrispettivo commutativo) né motiva adeguatamente sulla perdurante rilevanza della questione dopo l’abrogazione della norma impugnata, come invece espressamente richiesto dall’ordinanza di restituzione atti n. 309/2009.

    Il principio

    Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione — in particolare dopo l’abrogazione della norma censurata — il rimettente è tenuto a motivare puntualmente sia la perdurante rilevanza della questione sia la non manifesta infondatezza: l’omissione di tali elementi rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono istituire tributi propri sulle attività industriali?

    Sì, ma nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e senza duplicare tributi statali già esistenti sullo stesso presupposto, come ha ribadito la sentenza n. 102/2008.

    Cosa succede quando una norma regionale viene abrogata dopo la proposizione di una questione di legittimità?

    La Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.

    Il contributo BSE era un tributo o un corrispettivo?

    La questione è rimasta irrisolta nel merito per l’inammissibilità: proprio l’incertezza qualificatoria — tributario o commutativo — avrebbe dovuto essere chiarita dal rimettente prima di investire la Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 155/2012 – Gratuito patrocinio e presunzione assoluta di reddito per condannati per droga

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, che presume in modo assoluto il reddito superiore ai limiti del gratuito patrocinio per chi è già stato condannato in via definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti. La questione è inammissibile poiché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità di quella norma con la sentenza n. 139 del 2010.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) consente a chi non ha risorse economiche di avere un difensore pagato dall’erario. L’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 stabiliva che, per i condannati con sentenza definitiva per i reati più gravi in materia di stupefacenti (artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990), il reddito si doveva presumere sempre superiore ai limiti di accesso, escludendoli quindi automaticamente dal beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 — aggiunto dal d.l. n. 92/2008, conv. dalla legge n. 125/2008 — in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., nonché all’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU. La norma, introducendo una presunzione assoluta, avrebbe escluso la prova contraria sulla reale situazione economica del richiedente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La stessa norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 139 del 2010, nella parte in cui non ammetteva la prova contraria. La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano risulta pertanto priva di oggetto autonomo, essendo già stata rimossa dall’ordinamento la disposizione censurata nella medesima parte contestata.

    Il principio

    Una presunzione assoluta di reddito superiore ai limiti del gratuito patrocinio, fondata sui soli precedenti penali definitivi e non sulla reale situazione economica, viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): lo ha stabilito la sentenza n. 139/2010, che ha reso inammissibile ogni successiva questione identica.

    Domande e risposte

    Chi può accedere al gratuito patrocinio in Italia?

    Chiunque abbia un reddito imponibile inferiore alla soglia stabilita per legge (periodicamente aggiornata), indipendentemente dai propri precedenti penali, salvo quanto stabilito da norme specifiche — che però devono ammettere la prova contraria.

    Perché la presunzione assoluta era incostituzionale?

    Perché le norme costituzionali e la CEDU collegano il gratuito patrocinio all’attuale indisponibilità di mezzi economici, non ai precedenti penali: escludere la prova contraria tradisce il fondamento razionale dell’istituto.

    Cosa cambia dopo la sentenza n. 139/2010?

    La presunzione di reddito elevato per i condannati ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 è diventata relativa (iuris tantum): l’interessato può dimostrare la propria effettiva situazione economica sfavorevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2012 – Indennià di rischio da radiazioni per personale universitario non convenzionato

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il personale universitario che opera in strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. L’inammissibilità è motivata da carenze nella descrizione della fattispecie e dalla mancata valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un professore universitario dell’Università di Pisa, esposto a radiazioni ionizzanti in una struttura non convenzionata con il SSN, si era visto negare l’indennità di rischio prevista dalla legge. Il Consiglio di Stato ha dubitato della costituzionalità di tale esclusione, ritenendo irragionevole che il beneficio economico dipendesse dal fatto — casuale e indipendente dal lavoratore — del convenzionamento della struttura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 416/1968, dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 460/1988, dell’art. 8 della legge n. 537/1993 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell’indennità di rischio da radiazioni ai sanitari universitari operanti in strutture non convenzionate. I parametri sono gli artt. 3, 32 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha sufficientemente descritto la natura, il grado e la durata dell’esposizione alle radiazioni del ricorrente, elementi essenziali per verificare l’identità del rischio rispetto ai colleghi convenzionati e, quindi, per valutare la sussistenza di una disparità di trattamento. L’ordinanza di rimessione difetta pertanto della necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Affinché una questione di legittimità costituzionale in materia di indennità di rischio da radiazioni sia ammissibile, il giudice rimettente deve specificare concretamente l’entità e la non occasionalità dell’esposizione al rischio, presupposto indispensabile per valutare la comparabilità delle situazioni poste a raffronto.

    Domande e risposte

    A chi spetta l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti secondo la normativa vigente?

    L’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 la riconosce al personale universitario che opera in cliniche e istituti convenzionati con il SSN o con le Regioni, escludendo chi lavora in strutture universitarie non convenzionate.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza di rimessione non descriveva sufficientemente la concreta esposizione al rischio del lavoratore: senza quel dato, non era possibile valutare se le due situazioni (struttura convenzionata e non) fossero davvero comparabili ai fini del principio di uguaglianza.

    La questione potrebbe essere riproposta in modo ammissibile?

    Sì: basterebbe che il giudice rimettente descrivesse in modo puntuale la natura, l’intensità e la non occasionalità dell’esposizione del lavoratore, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale già a partire dalla sentenza n. 343 del 1992.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2012 – Incompatibilità del giudice che ha negato la convalida dell’arresto

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dibattimentale che, in precedenza, abbia negato la convalida dell’arresto per insussistenza del reato. Il rimettente è il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò. I parametri evocati — artt. 3, 111 e 117 Cost. — sono ritenuti non violati.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale italiano le cause di incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) impediscono che lo stesso magistrato che ha già compiuto certi atti in una fase precedente giudichi poi nel merito la stessa persona per lo stesso fatto. Il Tribunale di Lecce chiedeva se tale incompatibilità scattasse anche quando il giudice avesse già negato la convalida dell’arresto — ritenendo insussistente il reato — e successivamente fosse investito del giudizio ordinario sullo stesso fatto e imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità, l’ipotesi del giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto e di giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. I parametri evocati sono gli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (imparzialità del giudice, giusto processo, CEDU art. 6).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La decisione sulla convalida dell’arresto adottata dal giudice rimettente era endoprocedimentale rispetto alla fase direttissima, che però non si è conclusa con un giudizio di merito: il giudice non ha emesso alcuna pronuncia sul fatto nel giudizio dibattimentale. La pregressa valutazione sull’insussistenza del reato, espressa in sede di convalida, non compromette irreparabilmente l’imparzialità del giudice ordinario, atteso che la Corte ha più volte escluso incompatibilità analoghe in situazioni simili, a partire dalla sentenza n. 177 del 1996.

    Il principio

    La semplice pronuncia sulla convalida dell’arresto — anche negativa per insussistenza del reato — non integra di per sé una causa di incompatibilità a celebrare il successivo giudizio ordinario sullo stesso fatto, purché non vi sia stata una valutazione di merito equiparabile a quella richiesta nel dibattimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cause di incompatibilità del giudice nel processo penale?

    Sono situazioni tipicamente previste dall’art. 34 c.p.p. in cui un giudice non può partecipare a fasi successive del medesimo procedimento perché ha già espresso valutazioni di merito che potrebbero comprometterne l’imparzialità.

    Il giudice che nega la convalida dell’arresto per insussistenza del reato diventa incompatibile per il dibattimento ordinario?

    Secondo la Corte costituzionale n. 153/2012, no: tale pronuncia non equivale a una valutazione di merito dibattimentale e non determina automaticamente incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p.

    Quale differenza c’è rispetto al GIP che nega la convalida e l’art. 34, comma 2-bis, c.p.p.?

    Il rimettente segnalava che il GIP che nega convalida e misure cautelari diventa incompatibile per il giudizio. La Corte non affronta in termini definitivi questa distinzione ma esclude l’incostituzionalità della norma censurata nel caso specifico del giudice dibattimentale.

    Norme collegate