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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 315 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo contro l’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 34 del 2012 in materia di professioni, per difetto di specificita nella motivazione del ricorso.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva modificato con la legge n. 34 del 2012 alcune norme regionali in materia di professioni, in particolare l’art. 7-bis della normativa sulle professioni regionali. Il Governo ha ritenuto che la disposizione violasse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e le norme europee di liberalizzazione delle professioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale Valle d’Aosta).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per insufficiente motivazione del ricorso. Il Governo non aveva adeguatamente spiegato in che modo la norma regionale valdostana violasse specificamente la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza, tenuto conto del regime di autonomia speciale della Valle d’Aosta.

Il principio

Nei giudizi in via principale contro norme di Regioni a statuto speciale, il ricorrente deve motivare con specificità come la disposizione impugnata violi tanto i parametri costituzionali generali quanto i limiti dello statuto speciale. La mancata considerazione delle competenze statutarie speciali rende il ricorso inammissibile.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il Governo non aveva sufficientemente motivato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, senza considerare adeguatamente le specifiche prerogative legislative della Valle d’Aosta riconosciute dallo statuto speciale.

La Valle d’Aosta può disciplinare le professioni?

Sì, nell’ambito delle competenze riconosciutele dallo statuto speciale. Lo statuto valdostano (l.cost. n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione competenze legislative primarie in alcune materie, che possono includere aspetti delle professioni locali.

Cosa prevedeva la norma impugnata?

L’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2012 sostituiva l’art. 7-bis, comma 3, della normativa valdostana sulle professioni, modificando i requisiti per l’esercizio di alcune professioni nel territorio regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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