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Con la sentenza n. 314 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 35, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di procedure di trasferimento dei magistrati ordinari, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sul petitum.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio amministrativo in cui un magistrato ordinario aveva impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura relativa alle sedi vacanti per trasferimenti, il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Semplificazione e sviluppo), convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente le procedure di trasferimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il TAR Lazio non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma impugnata nel giudizio a quo, né aveva chiarito in modo preciso il petitum, cioè cosa concretamente chiedeva alla Corte di fare (eliminare la norma, modificarla, e in quale senso).
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve indicare con chiarezza la norma impugnata, i parametri costituzionali violati, la rilevanza della questione nel giudizio principale e il petitum (cosa si chiede alla Corte). L’insufficienza di anche uno solo di questi elementi determina l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice rimettente (TAR Lazio) non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza della norma nel caso concreto e non aveva specificato con chiarezza il petitum, cioè il risultato che si attendeva dalla declaratoria di incostituzionalità.
Cosa riguardava l’art. 35, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012?
Disciplinava le procedure di trasferimento dei magistrati ordinari, in particolare le modalità con cui il CSM pubblica le sedi vacanti e gestisce le domande di trasferimento. Il magistrato ricorrente contestava la delibera con cui il CSM aveva pubblicato le sedi vacanti.
Il TAR è competente a giudicare gli atti del CSM?
Gli atti del Consiglio superiore della magistratura in materia di carriera dei magistrati sono impugnabili davanti al TAR del Lazio, che ha giurisdizione esclusiva in questa materia.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — parametro invocato: disciplina della funzione giurisdizionale e indipendenza della magistratura
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato in relazione alle procedure di trasferimento dei magistrati
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