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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 313 del 2013 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzioni tra poteri: ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare l’insindacabilità parlamentare delle dichiarazioni rese fuori dalle aule parlamentari dal senatore Francesco Storace, e ha annullato la relativa delibera del Senato.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Roma era chiamato a giudicare in un procedimento penale a carico dell’allora senatore Francesco Storace per il reato di cui all’art. 278 del codice penale (offese all’onore del Presidente della Repubblica). Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni di Storace costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto è sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (doc. IV-quater, n. 1) con cui il Senato aveva affermato che le dichiarazioni di Francesco Storace — per le quali pendeva procedimento penale — costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese da Francesco Storace. La delibera è stata annullata. Le opinioni espresse fuori dalle aule parlamentari godono dell’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. solo se in nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare: nesso che nel caso di specie non sussisteva.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione per le opinioni espresse extra moenia (fuori dal Parlamento) sussiste solo se le dichiarazioni costituiscono la riproduzione sostanziale di atti tipici della funzione parlamentare (nesso funzionale). In assenza di tale nesso, la delibera camerale che dichiara l’insindacabilità eccede le attribuzioni del Parlamento.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Tutela i parlamentari dalle conseguenze giudiziarie delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’immunità si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, ma solo se in nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

Quando manca il nesso funzionale?

Quando le dichiarazioni extra moenia non riproducono sostanzialmente atti parlamentari (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula), ma esprimono mere opinioni politiche o personali prive di collegamento con atti propri della funzione parlamentare.

Cosa succede dopo l’annullamento della delibera del Senato?

Il processo penale riprende il suo corso davanti al Tribunale di Roma. L’annullamento della delibera elimina l’ostacolo procedurale (la dichiarazione di insindacabilità) che impediva al giudice di procedere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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