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Con la sentenza n. 312 del 2013 la Corte costituzionale ha in parte dichiarato estinto il processo — per rinuncia parziale del Governo al ricorso — e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro alcune disposizioni della legge di assestamento del bilancio 2012 della Regione Marche.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge della Regione Marche n. 37 del 2012 (legge di assestamento del bilancio), ritenendo che alcune norme in materia di graduatorie di concorso e di spesa violassero i principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, il Governo ha parzialmente rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 25, comma 5, 28, comma 1, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni sugli artt. 25, comma 5, e 38, comma 2, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla Regione. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 28, comma 1, per difetto di motivazione sulla violazione dei parametri invocati.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. Le questioni rimaste richiedono invece una motivazione specifica e non generica: il semplice richiamo a parametri costituzionali senza adeguata argomentazione rende le censure inammissibili.
Domande e risposte
Cosa succede se il Governo rinuncia a un ricorso già proposto davanti alla Corte costituzionale?
Se la rinuncia viene accettata dalla Regione convenuta, il processo si estingue per quella parte del ricorso. La Corte lo dichiara formalmente con sentenza o ordinanza di estinzione del processo.
Perché le questioni sull’art. 28, comma 1, sono state dichiarate inammissibili?
Perché il ricorrente non aveva adeguatamente argomentato in che modo la disposizione regionale violasse i principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica, rendendo le censure generiche e prive della specifica motivazione richiesta.
Cosa prevedeva l’art. 28, comma 1, della legge marchigiana contestata?
La disposizione riguardava norme in materia di spesa regionale che il Governo riteneva in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e con i principi di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura finanziaria, parametro invocato nelle questioni di finanza regionale
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente per il coordinamento della finanza pubblica (terzo comma)
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni
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