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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 310 del 2013 la Corte costituzionale ha riunito più giudizi e dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni, e non fondate le restanti, relative all’art. 9, commi 2 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che aveva disposto il blocco degli adeguamenti retributivi e la riduzione del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), nel quadro delle misure di stabilizzazione finanziaria, aveva introdotto il blocco degli adeguamenti retributivi automatici per i dipendenti pubblici (art. 9, comma 21) e disposto una riduzione delle retribuzioni per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 2). Vari Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

I TAR per la Calabria (Reggio Calabria), Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige (Trento), Umbria, Puglia e il TAR per l’Abruzzo avevano sollevato questioni sull’art. 9, commi 2 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha: 1) dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal TAR Abruzzo (sull’art. 9, comma 21), per difetto di motivazione sulla rilevanza; 2) dichiarato la manifesta inammissibilità della questione del TAR Calabria-RC (sull’art. 9, comma 2), per analoghe ragioni; 3) dichiarato non fondate le questioni degli altri TAR sull’art. 9, comma 21, nei confronti degli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.

Il principio

Le misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, pur potenzialmente comprimendo aspettative retributive, non violano di per sé i parametri costituzionali invocati (artt. 36, 3, 97 Cost.) quando sono giustificate da impellenti esigenze di stabilizzazione finanziaria, purché non durino oltre il ragionevole periodo di crisi.

Domande e risposte

Il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è sempre costituzionale?

Non necessariamente. In questo caso la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ma ha sempre precisato che i blocchi retributivi sono ammissibili solo se temporanei e giustificati da gravi esigenze di finanza pubblica. Un blocco permanente o sproporzionato potrebbe violare l’art. 36 Cost. (giusta retribuzione).

Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché i giudici rimettenti (TAR Abruzzo e TAR Calabria-RC) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale. La Corte non entra nel merito se il giudice a quo non spiega perché la norma si applica al caso concreto e come influenzerebbe la decisione.

Quali erano le norme del d.l. 78/2010 contestate?

L’art. 9, comma 2, che riduceva le retribuzioni dei dirigenti delle PA, e l’art. 9, comma 21, che bloccava gli adeguamenti retributivi automatici per tutto il personale pubblico per il triennio 2011-2013.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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