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Con la sentenza n. 307 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 25 del 2012 sull’energia da fonti rinnovabili. In particolare, tre disposizioni regionali sono state annullate per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio e produzione di energia: gli artt. 7, comma 5, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 25 del 2012 per disciplinare l’uso dell’energia da fonti rinnovabili nel proprio territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni, sostenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze legislative in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 15 e 18; 6, commi 1 lett. f), 3 e 6; 7, commi 5 e 6; 13, comma 1; 16, comma 2; e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25. I parametri evocati sono gli artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5 (che estendeva procedure semplificate alle variazioni di tracciato degli elettrodotti, pur se modifiche sostanziali), dell’art. 16, comma 2, e dell’art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale pugliese. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 5 commi 15 e 18, 6 comma 1 lett. f), 7 comma 6 e 13 comma 1, e inammissibile quella sull’art. 6 commi 3 e 6.
Il principio
Le Regioni, nell’esercizio della competenza concorrente in materia energetica, non possono derogare ai principi fondamentali statali che disciplinano l’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili. Disposizioni regionali che sottraggono al regime dell’autorizzazione unica opere che la normativa statale richiede invece di assoggettarvi violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte nella legge pugliese sull’energia?
Tre disposizioni: l’art. 7, comma 5 (procedure semplificate per variazioni di tracciato degli elettrodotti), l’art. 16, comma 2, e l’art. 18, comma 2, ultima parte. Tutte eccedevano i principi statali in materia di produzione e distribuzione dell’energia.
Cosa significa competenza concorrente in materia energetica?
Significa che sia lo Stato sia le Regioni possono legiferare, ma la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. Se la norma regionale contrasta con quei principi, è costituzionalmente illegittima.
Le altre norme impugnate della stessa legge pugliese sono state salvate?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni su vari altri articoli (artt. 5 c. 15 e 18, 6 c. 1 lett. f), 7 c. 6, 13 c. 1) e inammissibile quella sull’art. 6 commi 3 e 6. Solo tre disposizioni sono state annullate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro principale: competenza concorrente Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.