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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento». La norma fissava un tetto massimo del 5% per i rimborsi spettanti ai concessionari di scommesse ippiche in caso di riduzione del volume di raccolta rispetto ai minimi garantiti, senza indicare i criteri che rendessero congruo tale limite rispetto all’obiettivo dichiarato di riequilibrare i rapporti concessori.
Di cosa si tratta
I concessionari di scommesse ippiche erano tenuti per contratto a garantire un volume minimo di raccolta (i «minimi garantiti») e, se non lo raggiungevano, dovevano versare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la differenza. Il decreto-legge n. 16 del 2012 aveva introdotto un meccanismo di salvaguardia limitando però il rimborso spettante ai concessionari per le perdite subite per fatti estranei alla propria volontà a un importo «non superiore al 5 per cento». I TAR del Lazio avevano sollevato questione di legittimità per violazione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. La questione era stata sollevata in diciotto giudizi riuniti aventi tutti ad oggetto il recupero dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2010.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola limitazione «non superiore al 5 per cento», annullando il tetto percentuale fisso. Ha ritenuto che il legislatore non avesse indicato i criteri che giustificassero quella soglia come congrua rispetto all’obiettivo di ricondurre ad equità i rapporti concessori: mancavano sia dalla norma sia dagli atti parlamentari gli elementi per verificare la ragionevolezza del tetto del 5%. Trattandosi di una legge-provvedimento, i criteri che ispirano le scelte devono emergere dalla norma stessa.
Il principio
Le leggi-provvedimento, che incidono su rapporti contrattuali specifici, devono contenere o rendere desumibili i criteri che giustificano le scelte effettuate: un tetto percentuale fisso al rimborso delle perdite dei concessionari senza alcuna indicazione della sua congruenza con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti concessori è costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Cosa sono i «minimi garantiti» nelle concessioni di scommesse ippiche?
Sono i volumi minimi di raccolta di scommesse che il concessionario si impegna contrattualmente a garantire all’Amministrazione. Se il concessionario non raggiunge il minimo, deve versare la differenza; se per cause esterne non raggiunge il minimo, il nuovo meccanismo di salvaguardia prevedeva un rimborso parziale, poi dichiarato parzialmente illegittimo perché limitato al 5%.
Cosa cambia per i concessionari dopo la sentenza n. 275 del 2013?
Il tetto del 5% decade: i concessionari che avevano subito perdite per fatti non imputabili a se stessi potranno richiedere rimborsi che non siano più limitati a quella percentuale. La determinazione del rimborso spetterà ora al giudice o alle parti in sede di liquidazione, senza il vincolo del tetto fisso.
Le «leggi-provvedimento» sono sempre sospette di incostituzionalità?
No, ma sono soggette a uno scrutinio più severo da parte della Corte: devono contenere i criteri che giustificano le scelte operate e le modalità di attuazione, che devono essere desumibili dalla norma stessa. In mancanza di questi elementi, la legge-provvedimento è incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza delle scelte legislative
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 103 della Costituzione — tutela giurisdizionale dinanzi al TAR
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.