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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 308 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012, che con un’interpretazione autentica retroattiva sulle zone umide del Piano paesaggistico regionale aveva inteso vanificare gli effetti di un giudicato del Consiglio di Stato. La norma violava l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva approvato una legge di interpretazione autentica che stabiliva come la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, prevista dal Piano paesaggistico regionale, non si applicasse alle zone umide. La norma era nata per rovesciare gli effetti pratici di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2188 del 2012) che aveva annullato una concessione edilizia in una zona umida entro tale fascia di rispetto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), in riferimento agli artt. 9, 24, 97, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 6 e 13 della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale sarda n. 20 del 2012, in quanto la norma retroattiva — pur formalmente di interpretazione autentica — interferiva con un giudizio in corso e con gli effetti di un giudicato, senza che vi fossero motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificarla. In via consequenziale è stato annullato anche il comma 2 del medesimo art. 1.

Il principio

Il legislatore — anche regionale — può emanare norme retroattive di interpretazione autentica, ma solo se la retroattività è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Non è ammissibile una legge retroattiva che interferisca nei giudizi in corso allo scopo di eliminare gli effetti di una decisione giudiziaria irrevocabile, in violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Perché la norma sarda è stata dichiarata incostituzionale?

Perché era una legge di interpretazione autentica retroattiva nata per neutralizzare una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato. La Corte EDU e la Corte costituzionale vietano al legislatore di interferire nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito di una controversia pendente, salvo motivi imperativi di interesse generale, qui assenti.

Le Regioni possono approvare leggi di interpretazione autentica retroattive?

Sì, ma devono rispettare i limiti costituzionali: la retroattività è ammessa solo se persegue una finalità ragionevole e giustificata, non può mirare a travolgere giudicati né a orientare in modo precostituito l’esito di giudizi in corso.

Cosa prevedeva la fascia di 300 metri contestata?

Le norme tecniche del Piano paesaggistico regionale sardo vietavano interventi edilizi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli invasi artificiali e delle zone umide. La norma impugnata cercava di escludere le zone umide da tale protezione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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