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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), che prevede la perdita automatica del grado per i militari condannati per determinati reati. Il giudice rimettente aveva censurato la norma senza esaminare adeguatamente il quadro normativo di riferimento e senza motivare in modo sufficiente la censura sui parametri invocati.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ordinamento militare prevede che la condanna per determinati reati (tra cui quelli contro la pubblica amministrazione) comporti automaticamente la perdita del grado per il militare condannato, a prescindere da una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., contestando l’automatismo della destituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio generale in tema di destituzione del pubblico impiegato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente aveva fatto riferimento generico al principio generale sulla destituzione del pubblico impiegato (legge n. 19 del 1990) senza tenere conto dell’evoluzione normativa intervenuta nel frattempo: il legislatore aveva significativamente inasprito le conseguenze delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione, anche attraverso ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro. Il mancato esame di questo quadro normativo aggiornato rendeva lacunosa l’ordinanza di rimessione e precludeva lo scrutinio della Corte.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve esaminare completamente il quadro normativo di riferimento, incluse le modifiche legislative più recenti: un richiamo generico a una giurisprudenza costituzionale sviluppatasi in relazione a un quadro normativo ormai superato è insufficiente a fondare la questione di legittimità e ne determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Può la legge prevedere la destituzione automatica del dipendente pubblico condannato?
La questione è complessa. La giurisprudenza costituzionale aveva in passato censurato gli automatismi destitutori più rigidi, ma il legislatore ha successivamente introdotto ipotesi di perdita automatica del rapporto di lavoro per condanne per reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo prevalente l’esigenza di ripristino della fiducia pubblica. La compatibilità di questi nuovi automatismi con la Costituzione rimane aperta.
Perché il militare è disciplinato da norme diverse rispetto al dipendente civile?
I militari sono soggetti a un ordinamento speciale (il Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n. 66 del 2010) che prevede regole proprie in ragione delle peculiarità del servizio militare, tra cui l’esigenza di disciplina, gerarchia e affidabilità assoluta. Ciò giustifica in linea di principio trattamenti più rigorosi rispetto al pubblico impiego civile.
Cosa deve fare il giudice rimettente per sollevare validamente questa questione?
Dovrà analizzare compiutamente l’intera disciplina vigente, incluse le norme più recenti sull’estinzione automatica del rapporto di lavoro per condanne per reati contro la PA, e motivare perché la specifica norma censurata sia incostituzionale tenendo conto di questo quadro normativo aggiornato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza delle sanzioni automatiche
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.