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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova contro il provvedimento del Procuratore della Repubblica che aveva disposto la sospensione dei termini processuali in un procedimento civile, ai sensi della legge a tutela delle vittime di usura.
Di cosa si tratta
Il Giudice istruttore del Tribunale di Padova (sez. distaccata di Cittadella) stava trattando un procedimento civile n. 801 del 2012. Il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, su istanza della parte convenuta (vittima di usura), aveva disposto ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 44/1999 la sospensione per 300 giorni di tutti i termini processuali, sostanziali e processuali, del procedimento civile. Il Giudice istruttore sosteneva che tale provvedimento del P.M. invadeva la sfera di competenza del potere giudiziario, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Giudice istruttore del Tribunale di Padova (sez. dist. di Cittadella) ricorrente vs. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova. Il ricorso contestava il provvedimento del 12 dicembre 2012 di sospensione dei termini processuali del procedimento civile n. 801/2012, adottato ai sensi dell’art. 20, co. 4, l. n. 44/1999.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il provvedimento del Procuratore della Repubblica di sospensione dei termini processuali non integra gli estremi di un atto idoneo a determinare un conflitto di attribuzione costituzionalmente rilevante: il giudice civile conserva, pur in presenza di tale sospensione, la propria sfera di competenza e attribuzioni.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile solo se l’atto impugnato lede in modo effettivo e attuale la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita del potere ricorrente. Un provvedimento del pubblico ministero che sospende termini processuali in un giudizio civile non determina tale lesione, poiché il giudice civile mantiene le proprie competenze decisorie.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge n. 44/1999 per le vittime di usura?
La legge n. 44 del 1999 istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. L’art. 20 prevede che, su istanza della vittima al pubblico ministero, vengano sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori (processuali e sostanziali) per la durata massima di 300 giorni, a tutela di chi ha subito condizionamenti criminali.
Quando è ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri?
È ammissibile quando un potere dello Stato (es. un giudice) ritiene che un altro potere (es. il P.M.) abbia menomato o usurpato la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. La Corte verifica in via preliminare se sussistono i presupposti soggettivi (i poteri sono «competenti» ai fini del conflitto) e oggettivi (l’atto impugnato è idoneo a determinare il conflitto).
Il Giudice istruttore è un «potere dello Stato» ai fini del conflitto?
Sì, i giudici possono sollevare conflitto di attribuzione in qualità di organi del potere giudiziario, purché l’atto contestato leda in modo effettivo la sfera delle loro attribuzioni costituzionalmente garantite. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che questa condizione non fosse soddisfatta.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e difesa in giudizio: rilevante nel bilanciamento tra tutela della vittima di usura e garanzie processuali delle parti
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina della sospensione dei termini processuali
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