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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 3 del decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012) in materia di responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria per colpa lieve. L’ordinanza di rimessione non motivava adeguatamente l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Di cosa si tratta

Il decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012) aveva introdotto all’art. 3 una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, attenendosi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, cagioni un danno al paziente per colpa lieve. Il Tribunale di Milano, investito di un processo per lesioni personali gravi a carico di operatori sanitari di un istituto ortopedico, si era chiesto se la nuova norma fosse applicabile al caso di specie e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 in riferimento a numerosi parametri.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 co. 2, 27, 28, 32, 33 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano (composizione monocratica).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che l’ordinanza di rimessione non aveva compiutamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione della norma censurata costituzionalmente orientata, né illustrava adeguatamente i profili di contrasto con i singoli parametri costituzionali invocati.

Il principio

Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice remittente deve verificare se la norma censurata sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione. Se non lo fa — o non motiva adeguatamente questo tentativo — la questione è inammissibile per difetto di motivazione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 3 del decreto Balduzzi per i medici?

Il comma 1 stabiliva che il medico che si attenesse a linee guida e buone pratiche accreditate non rispondesse penalmente per colpa lieve, fermi restando l’obbligo risarcitorio civile e la responsabilità per colpa grave. Era una norma di favor per l’attività medica destinata a ridurre la «medicina difensiva».

Perché il Tribunale di Milano aveva sollevato la questione?

Il tribunale era incerto su come applicare la norma a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e sulle conseguenze per le posizioni dei diversi imputati. Aveva sollevato la questione senza però illustrare perché non fosse possibile una lettura conforme a Costituzione.

Come è stata in seguito la sorte del decreto Balduzzi?

L’art. 3 del decreto Balduzzi è stato poi abrogato e sostituito dalla legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), che ha ulteriormente specificato i limiti della responsabilità penale del personale sanitario, restringendo la punibilità ai soli casi di colpa grave.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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