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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti campana sul blocco della perequazione automatica delle pensioni (c.d. «rivalutazione») previsto dalla manovra finanziaria del 2011. La questione difettava dei requisiti di motivazione richiesti per la sua ammissibilità.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, era investita di ricorsi di pensionati che contestavano il blocco della perequazione automatica (adeguamento delle pensioni all’inflazione) introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98/2011 e dall’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011. Il giudice remittente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tali norme in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97, primo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti campana (in composizione monocratica), con ordinanze del 22 febbraio 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, nonché — in via subordinata — dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, rendendo impossibile il giudizio di costituzionalità.

Il principio

L’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale deve contenere una motivazione adeguata sulla rilevanza (incidenza sulla decisione del giudizio a quo) e sulla non manifesta infondatezza: difetti di questa motivazione determinano la manifesta inammissibilità della questione, senza che la Corte entri nel merito.

Domande e risposte

Cosa è la perequazione automatica delle pensioni?

È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo delle pensioni all’andamento del costo della vita (inflazione). Le norme censurate avevano sospeso o limitato questo adeguamento per le pensioni di importo superiore a determinate soglie, come misura di contenimento della spesa pubblica.

Perché la questione era inammissibile?

Perché l’ordinanza di rimessione non illustrava adeguatamente: (1) perché la questione fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto; (2) i motivi per cui la norma appariva non manifestamente infondata sul piano costituzionale. Senza questi elementi, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

La blocco della perequazione pensionistica era costituzionale?

In questa ordinanza la Corte non si è pronunciata sul merito. Successivamente, con la sentenza n. 70 del 2015, la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco totale della rivalutazione previsto dalla legge di stabilità 2012 per le pensioni superiori a tre volte il minimo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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