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Con l’ordinanza n. 318 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Siena sull’art. 24, comma 3, del decreto-legge «Salva Italia» n. 201 del 2011, relativo al nuovo regime pensionistico applicato al personale della scuola senza gradualità.
Di cosa si tratta
Una docente a tempo indeterminato aveva presentato domanda di collocamento in pensione in vista della maturazione, entro il 31 agosto 2012, dei requisiti di quarant’anni di anzianità contributiva e sessant’anni di età. Il Ministero aveva respinto la domanda in applicazione del nuovo regime pensionistico introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011 («Salva Italia»), che aveva abolito la pensione di anzianità e innalzato i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita analoga a quella prevista per il lavoratore privato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per due ragioni concorrenti: 1) il rimettente non aveva impugnato anche l’art. 1, comma 21, del d.l. n. 138 del 2011, che già aveva spostato di un anno il pensionamento, rendendo incompleta la rimessione; 2) il petitum era incerto: non era chiaro se si chiedesse l’eliminazione integrale della norma o una sentenza additiva, e in quale senso.
Il principio
L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il rimettente non ha impugnato anche le norme preesistenti che già precludevano il diritto invocato (rimessione incompleta), ovvero se il petitum è incerto, perché la Corte non può pronunciare sentenze additive di contenuto discrezionale.
Domande e risposte
Cosa cambiò per gli insegnanti con il decreto «Salva Italia» del 2011?
Dal 1° gennaio 2012 è stata abolita la pensione di anzianità per i dipendenti pubblici, compresi gli insegnanti. Chi, come la ricorrente, aveva maturato i requisiti entro il 31 agosto 2012, non poteva più andare in pensione alla data prevista e doveva aspettare i nuovi requisiti più elevati di età e contribuzione.
Perché il petitum incerto rende inammissibile la questione?
Perché la Corte non può sostituirsi al legislatore scegliendo fra vari possibili meccanismi correttivi. Se il rimettente chiede un’aggiunta alla norma senza specificare quale contenuto dovrebbe avere, la Corte non può pronunciarsi senza invadere la sfera riservata al Parlamento.
Il personale della scuola aveva un regime pensionistico diverso dagli altri dipendenti pubblici?
Sì. Prima della riforma del 2011, gli insegnanti potevano essere collocati in pensione solo dal 1° settembre (inizio anno scolastico). Chi maturava i requisiti entro il 31 dicembre poteva andare in pensione dal 1° settembre successivo. La riforma ha eliminato questa specificità.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — parametro principale: diritto alla previdenza sociale e adeguatezza dei trattamenti pensionistici
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra lavoratori pubblici e privati nella gradualità della riforma
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, evocato in relazione ai riflessi sulla continuità del servizio scolastico
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