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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi della Confederazione Cooperative Italiane, della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell’Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Lucca in materia previdenziale: le associazioni non erano parti dei giudizi principali né titolari di un interesse qualificato, diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in due procedimenti (r.o. n. 232 e n. 240 del 2011) riguardanti rapporti previdenziali tra società cooperative e l’ente previdenziale. In entrambi i giudizi erano intervenute le principali associazioni di rappresentanza delle cooperative italiane, ritenendo che l’esito delle questioni avrebbe potuto incidere sulle posizioni delle cooperative aderenti.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di questioni sollevate dalle associazioni: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 59 del 2013, letta all’udienza del 26 febbraio 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle tre confederazioni cooperative nei giudizi r.o. n. 232 e n. 240 del 2011 promossi dal Tribunale di Lucca.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Le posizioni sostanziali dedotte nei giudizi a quibus concernono profili attinenti ai rapporti previdenziali tra le specifiche società cooperative ricorrenti e l’ente previdenziale. Tali rapporti non mettono in gioco le prerogative delle associazioni confederali intervenienti, né toccano in modo diretto e immediato le loro posizioni soggettive (Ord. 2903 del 2013).
Il principio
Le associazioni di categoria non possono intervenire nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale per il solo fatto che la norma censurata riguardi il settore da esse rappresentato o incida sulle imprese associate. L’interesse richiesto deve essere qualificato — diretto e immediato al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel singolo giudizio — non meramente analogo a quello delle parti o diffuso sull’intera categoria.
Domande e risposte
Perché le grandi confederazioni cooperative non potevano intervenire?
Perché i giudizi principali riguardavano i rapporti previdenziali di specifiche cooperative con l’ente previdenziale, non le prerogative delle confederazioni come tali. L’interesse delle confederazioni era di categoria — tutelare le associate — ma non era direttamente connesso al rapporto sostanziale oggetto di quei due specifici giudizi di lavoro.
Le cooperative singole che erano parti del giudizio principale potevano invece intervenire?
Sì. Le parti del giudizio principale — le società cooperative ricorrenti davanti al Tribunale di Lucca — avrebbero potuto costituirsi nel giudizio incidentale. È solo l’intervento dei soggetti estranei al giudizio a quo a essere soggetto alla più restrittiva regola dell’interesse qualificato.
Questa giurisprudenza crea un problema di accesso alla giustizia costituzionale per le associazioni di categoria?
La Corte ha sistematicamente risposto di no: le associazioni possono tutelare le proprie posizioni nei giudizi comuni e promuovere la sollevazione di questioni incidentali nei procedimenti che vedono le loro associate come parti. Il limite dell’interesse qualificato non esclude la tutela, ma la incanalizza nelle sedi processuali appropriate.
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