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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 e 623 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano l’incompatibilità del giudice che aveva pronunciato un’ordinanza sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) a partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento di quella ordinanza da parte della Cassazione.
Di cosa si tratta
Nel procedimento di esecuzione penale, il condannato può chiedere che vengano riunite in un unico reato continuato più condanne già irrevocabili (art. 671 c.p.p.). Il giudice dell’esecuzione decide con ordinanza. Se la Cassazione annulla quell’ordinanza e rinvia, la questione era se lo stesso giudice che aveva pronunciato l’ordinanza annullata potesse decidere nuovamente. Il GIP del Tribunale di Velletri aveva sollevato questione di legittimità sul punto.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 34 e 623, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano l’incompatibilità del giudice che aveva pronunciato l’ordinanza sul reato continuato in executivis a partecipare al giudizio di rinvio. Parametri: artt. 3 e 111, comma 2, della Costituzione. Rimettente: GIP Tribunale di Velletri.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale: il giudice che ha pronunciato l’ordinanza — sia di accoglimento sia di rigetto — sulla continuazione in executivis ex art. 671 c.p.p. non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale anche al concorso formale (art. 671 c.p.p. per il concorso).
Il principio
La terzietà e l’imparzialità del giudice (art. 111, comma 2, Cost.) richiedono che chi ha già deciso una questione non possa rideciderla nel giudizio di rinvio. Questo principio — già applicato al giudizio di cognizione — vale anche per le ordinanze pronunciate in sede esecutiva, perché anche in quel caso il giudice ha espresso una valutazione sul merito che può condizionarne l’imparzialità nel rinvio.
Domande e risposte
Cos’è il reato continuato in executivis (art. 671 c.p.p.)?
L’art. 671 c.p.p. consente al condannato, dopo che le sentenze sono diventate irrevocabili, di chiedere al giudice dell’esecuzione che più condanne vengano riunite come reato continuato (o concorso formale), con il beneficio di applicare un’unica pena complessiva più favorevole invece della somma delle singole pene.
Perché l’incompatibilità vale anche per le ordinanze di rigetto?
Perché sia chi accoglie sia chi rigetta la domanda di continuazione esprime una valutazione di merito sulla questione. Nel rinvio, entrambi i giudici potrebbero essere condizionati dalla loro precedente valutazione, in senso confermativo o difensivo. La garanzia di imparzialità richiede che nessuno dei due possa ridecidere.
Come si sceglie il giudice del rinvio?
L’annullamento con rinvio da parte della Cassazione (art. 623 c.p.p.) indica quale giudice deve procedere nel giudizio di rinvio. Dopo questa sentenza della Corte, quando il rinvio riguarda un’ordinanza ex art. 671 c.p.p., il giudice che aveva pronunciato quella ordinanza deve essere sostituito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, terzietà e imparzialità del giudice
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